C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 (2018/2019) a carico di: – sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”; – La società A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!….”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 (2018/2019) a carico di:

- sig. PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”;

- La società A.Q. Real Fondo Gesu (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 12210/1090pfi 18-19/MS/CS/gb del 02/05/2019

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1090 pfi18-19, avente ad oggetto: “Frasi lesive rilasciate dalla Soc. Real Fondo Gesù, per mezzo social network, che sarebbero state attribuite in modo diffamatorio al Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro”– Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 4.04.2019 al n. 1090 pfi 18-19. Rilevato che nel corso procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: -esposto/denuncia del 25-03-19 trasmessa, con nota del 26-03-19 dal Presidente C.R.A. Calabria, unitamente all’allegata relazione del Presidente della Sez. A.I.A. di Catanzaro, riportante le dichiarazioni rese attraverso un messaggio pubblicato il 16-03-19 nella pagina ufficiale facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù, avverso dirigenti A.I.A. della sezione di Catanzaro; -messaggio pubblicato il 16-03-19 nella pagina ufficiale facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù; -estratto posizione di tesseramento del presidente della società A.Q. Real Fondo Gesù, Papa Antonio, S.S. 2018-19; -foglio censimento s.s. 2018-19 A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506) -Organigramma A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506); Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 08-04-19 sia con racc. A/R sia a mezzo e-mail presso i recapiti indicati nel predetto foglio censimento, a cui non seguiva alcun riscontro; Rilevato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire memoria difensiva, né hanno avanzato richiesta di essere ascoltati; Rilevato che dagli atti sopra indicati è emerso che: -con relazione del Presidente della Sez. A.I.A. di Catanzaro del 21-03-19 di cui all’esposto/denuncia del 25-03-19 trasmessa con nota del 26-03-19 dal Presidente C.R.A. Calabria, si evidenziava che al termine della gara Prasar-Real Fondo Gesù del 16-03-19, il presidente della A.Q. Real Fondo Gesù Papa Antonio, nei pressi dello spogliatoio dell’arbitro rifiutava espressamente di stringere la mano al Vice Presidente della Sezione arbitri, Sig. Lorenzo Costa, proferendo la seguente frase ritenuta falsa e calunniosa: “ Non stringo la mano a chi mi chiama pecuruna”; -con la predetta relazione del 21-03-19 venivano altresì riportate le dichiarazioni, riferibili alla predetta gara del 16-03- 19, rese attraverso un messaggio pubblicato il 16-03-19 nella pagina ufficiale facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù, avverso il Vice presidente dell’AIA della sezione di Catanzaro dal seguente tenore letterale: “….Poi essere definiti “PECURUNI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!”....; -alla predetta relazione del 21-03-19 veniva altresì allegato e prodotto integralmente il testo pubblicato il 16-03-19 sulla pagina facebook del Real Fondo Gesù recante la predetta frase; Rilevato che Papa Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506), successivamente alla gara Prasar-Real Fondo Gesù del 16-03-19, tramite la pagina facebook della predetta società, in pari data, di fatto consentiva la pubblicazione della seguente frase: “….Poi essere definiti “PECURUNI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!”...; Rilevato che il testo pubblicato il 16-03-19 sulla pagina facebook del Real Fondo Gesù società A.Q. Real Fondo Gesù, nella esposizione del commento alla gara Prasar-Real Fondo Gesù del 16-03-19 esprime pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, di quella propria della classe arbitrale di Catanzaro, di riflesso dell’intera classe arbitrale e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nel citato testo in particolare, si utilizzano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURUNI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!”; Rilevato che le dichiarazioni trascritte e rese note il 16-03-19 sulla pagina facebook della società A.Q. Real Fondo Gesù sono pubbliche, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, nella circostanza effettuata a mezzo internet (pubblicazione sul social network “facebook”); Rilevato che le medesime dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un eventuale legittimo commento critico, in quanto altresì diffamatorie oltre che lesive della reputazione del Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, di quella propria della classe arbitrale di Catanzaro, dell’intera classe arbitrale e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata. Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere contemperati con quello dell’altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; Rilevato che, le predette dichiarazioni sono comunque volte a screditare o quantomeno a mettere in dubbio la correttezza, la lealtà e la probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva del Sig. Lorenzo Costa, Vice Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, di quella propria della classe arbitrale di Catanzaro, dell’intera classe arbitrale e di riflesso dell’istituzione federale nel suo complesso considerata; Ritenuto che, dalla complessiva attività istruttoria compiuta e dall’esame degli atti sopra indicati, appaiono emergere i seguenti comportamenti, ascrivibili ai soggetti qui di seguito indicati: 1)Papa Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506), in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, per aver in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina facebook della predetta società, consentito di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURINI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”; 2)società A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria, per aver in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, tramite la pagina facebook della predetta società, espresso pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURUNI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti; Osservato che né Papa Antonio né la società A.Q. Real Fondo Gesù hanno provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le innanzi indicate dichiarazioni e/o a provare la verità dei fatti; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; HANNO DEFERITO innanzi al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il C.R. Calabria: 1)PAPA Antonio, all’epoca dei fatti presidente e rappresentante legale della A.Q. Real Fondo Gesù (Cod.matr. 916506) per rispondere, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, consentiva di esprimere pubblicamente in data 16-03-19 dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURUNI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”; 2)la società A.Q. REAL FONDO GESÙ (Cod.matr. 916506) quale soggetto dell’ordinamento federale, partecipante al Campionato di Seconda Categoria – girone C, Catanzaro, L.N.D. C.R. Calabria per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto, tramite la pagina facebook della predetta società, esprimeva pubblicamente in data 16-03-19 le predette dichiarazioni dal contenuto diffamatorio lesive della reputazione del Vice Presidente A.I.A. di Catanzaro, nonché di riflesso di quella propria della A.I.A. e altresì dell’istituzione federale nel suo complesso considerata, atteso che nella citata pubblicazione divulgata a mezzo facebook in particolare, si utilizzavano le seguenti testuali espressioni: “….Poi essere definiti “PECURUNI” dal vice presidente dell’AIA di Catanzaro NON HA PREZZO!!....”, nonché a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., per la condotta, come sopra descritta, ascrivibile al proprio presidente rappresentante legale all’epoca dei fatti.

IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 10.06.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nessuno compariva per i deferiti. Il Presidente Antonio Papa faceva pervenire certificato medico attestante lo stato di ricovero in ospedale chiedendo un rinvio della seduta. Il Tribunale in accoglimento della richiesta rinviava il dibattimento al 26 luglio 2019 disponendo la sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S. Alla seduta del 26.07.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, e per i deferiti il dirigente, con specifica delega, Ferdinando Veraldi. Prima dell’inizio del dibattimento, Ferdinando Veraldi ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S.: per il Presidente Antonio Papa (mesi 3 di inibizione da ridursi a mesi 2) e per la società A .Q. Real Fondo Gesù (ammenda di € 300.00 da ridursi a €200,00). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: -a PAPA Antonio l’inibizione di mesi DUE (2) e l’ammenda di € 200,00 (duecento); -alla Società A.Q. REAL FONDO GESÙ (Cod.matr. 916506) l’ammenda di € 200,00 (trecento/00). Le ammende, di cui al presente comunicato, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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