C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 29/07/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 2 (2019/2020) a carico di: – ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; – DIRENZO Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. REAL Mileto all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto, minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; – A.S.D. REAL MILETO (matricola 921949), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., ad essa appartenendo i sopracitati tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 14752/709 pfi 18-19/MS/CS/jg del 19/06/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 2 (2019/2020) a carico di:
- ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. REAL MILETO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; - DIRENZO Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. REAL Mileto all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto, minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; - A.S.D. REAL MILETO (matricola 921949), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., ad essa appartenendo i sopracitati tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 14752/709 pfi 18-19/MS/CS/jg del 19/06/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale; -letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 709 pfi 18 – 19 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’identificazione del calciatore che, sotto falso nome, ha preso parte alla gara Monasterace Calcio – Real Mileto del 20.10.18 in luogo del tesserato Giuseppe Casuscelli” - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 28 gennaio 2019 al n. 709 pfi18 - 19; osservavano quanto segue: nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati ed acquisiti vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) Raccomandata della L.N.D. Calabria, datata 26 ottobre 2018, alla Procura Federale della F.I.G.C., completa del Comunicato Ufficiale n. 51 del 25 ottobre 2018; 2) Copia Rapporto della gara “Monasterace – Real Mileto” del 20.10.2018 dell’Arbitro Muraca Marco – Sezione di Lamezia Terme (CZ); 3) Copia denuncia di Casuscelli Andrea al G.S.T. di Catanzaro, datato 22 ottobre 2018; 4) Copia S400 Casuscelli Giuseppe; 5) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: A.S.D. Real Mileto; 6) Copia foglio censimento S.S. 2018-2019: U.S.D. Monasterace Calcio; 7) N. 3 distinte di gara della Società Real Mileto, Campionato di Prima Categoria SS 18-19;
8) Audizione Casuscelli Andrea dell’1.03.2019 9) Audizione Casuscelli Giuseppe dell’1.03.2019 10) Audizione Spina Mario dell’8. 03.2019 11) Certificato di ricovero di Massara Rocco con copia di convocazione; 12) Audizione Romano Pasquale dell’8.03.2019 13) Copia S400 Direnzo Alberto con certificato di residenza 14) Audizione Direnzo Alberto Giuseppe del 22.03.2019. -Considerato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sottoindicati: 1)Romano Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione (cfr. verbale del 8 marzo 2019), consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; 2)Mario Spina, in qualità di tecnico della A.S.D. Real Mileto all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione (cfr. verbale del 8 marzo 2019) consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; 3)Rocco Massara, in qualità di dirigente della A.S.D. Real Mileto all’epoca dei fatti, regolarmente indicato come tale nelle relative distinte, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; 4)Alberto Giuseppe Direnzo, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, come dallo stesso ammesso in sede di audizione (cfr. verbale del 8 marzo 2019), minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso norme di altro tesserato, Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; - ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 , C.G.S., della A.S.D. Real Mileto, cui appartenevano i sopracitati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata, per le violazioni addebitate a Pasquale Romano, Mario Spina, Rocco Massara e Alberto Giuseppe Direnzo, rispettivamente presidente, allenatore, dirigente e calciatore della società; - vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente inviata ai predetti Pasquale Romano, Mario Spina, Rocco Massara e Alberto Giuseppe Direnzo, nonché alla A.S.D. Real Mileto; - considerato che Rocco Massara e Mario Spina, nelle loro rispettive qualità, hanno chiesto l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., trasmessa alla Procura Generale dello Sport in data 29 giugno 2019, richiesta sulla quale la predetta Procura Generale non ha formulato osservazioni ed alla quale codesta Procura ha prestato consenso, così che la posizione dei predetti signori Rocco Massara e Mario Spina deve essere stralciata; - ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento nei confronti degli altri avvisati relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere al deferimento sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Carlo Saltelli; - visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1)Romano Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo periodo, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto consentiva che il calciatore Alberto Giuseppe Direnzo, pur regolarmente tesserato per la società, ma minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipasse sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; 2)Direnzo Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 6, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 34, comma 3, NOIF, in quanto, minore di anni 15 (essendo nato il 17.5.2004), partecipava sotto falso norme di altro tesserato, sig. Casuscelli Giuseppe (nato il 20.9.2003), alle gare Monasterace – Real Mileto del 20 ottobre 2018 e Badolato – Real Mileto del 7 ottobre 2008, valide per il campionato di I categoria, girone C, Regione Calabria; 3)la Società A.S.D. Real Mileto (matricola 921949), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 , C.G.S., ad essa appartenendo i sopracitati tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 26.07.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco, nessuno compariva per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1)per Romano Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto, 18 mesi di inibizione; 2)per Direnzo Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto, squalifica sei giornate; 3)per la A.S.D. Real Mileto sei punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 e l’ammenda di € 450,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: 1)per ROMANO Pasquale, in qualità di Presidente della A.S.D. Real Mileto, mesi DICIOTTO (18) di inibizione; 2)per DIRENZO Alberto Giuseppe, in qualità di calciatore tesserato della A.S.D. Real Mileto, SEI (6) giornate di squalifica; 3)per la Società A.S.D. REAL MILETO (matricola 921949) QUATTRO (4) punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2019/2020 nel campionato di competenza e l’ ammenda di € 300,00 (trecento/00).
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