C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: 1) SQUILLACE ANTONINO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito -tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione – che Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l’allenamento del 10 ottobre 2018 – giovani calciatori tesserati; b) OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 2) la Società S.C. C.S.P.R. 94 a Gesualdo Albanese in assenza di regolare tesseramento; , (matricola 610092) Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 15194/696 pfi 18-19/MS/ac del27/06/2019. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante e dal tecnico non tesserato, descritti in narrativa.
OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di:
- SQUILLACE ANTONINO, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito -tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione - che Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l’allenamento del 10 ottobre 2018 - giovani calciatori tesserati; b) OGGETTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 2) la Società S.C. C.S.P.R. 94 a Gesualdo Albanese in assenza di regolare tesseramento; , (matricola 610092) Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 15194/696 pfi 18-19/MS/ac del27/06/2019. per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante e dal tecnico non tesserato, descritti in narrativa.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 696 pfi 18-19 MS/AS/ac, avente ad oggetto: “Comportamento dell'allenatore Professionista 1^ Ctg. Sig. Gesualdo Albanese il quale nel corso dell'attività per la squadra pulcini della Scuola Calcio C.S.P.R. 94 userebbe un frasario scurrile e blasfemo, fino ad arrivare ad un atto di violenza posto in essere in occasione dell'allenamento del 10.10.2018 nei confronti del calciatore minore Benedetto Di Salvo, fatto per il quale il padre Giuseppe avrebbe presentato denuncia querela alla Procura della Repubblica di Locri. (prot. 4043)”; Esaminata la relazione, comprensiva di allegati, redatta all'esito dell'attività istruttoria dal Collaboratore della Procura Federale, dott. Massimo Bevilacqua; Viste la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati, la memoria depositata e la richiesta formulata dal sig. Gesualdo Albanese; Rilevato che, nei termini concessi, gli altri avvisati non hanno svolto attività difensive; osserva quanto segue Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. la lettera di affidamento in data 24 gennaio 2019 (prot. 7489); 2. la segnalazione del Comitato Regionale Calabria prot. SR/UP del 15 ottobre 2018 (prot. P.F. n. 4043 del 25 ottobre 2018); 2.1 la scheda di censimento di Gesualdo Albanese iscritto, quale allenatore professionista di prima categoria, nei ruoli del Settore Tecnico (cod. 5.067) e storico dei tesseramenti con ultimo ratificato risalente alla S.S. 2016/2017, come allenatore squadre minori (T3) della S.C. C.S.P.R. 94 (dal 21 novembre 2016); 2.2 lo storico di tesseramento del giovane calciatore Benedetto Di Salvo (nato a Catanzaro l’8 novembre 2008 - matr. 2.842.842), tesserato, nella stagione sportiva 2018/2019, per la S.C. C.S.P.R 94; 3. l’’Atto di diffida e messa in mora/denuncia-querela” in data 11 ottobre 2018 presentato dall’avv. Giuseppe Di Salvo, padre di Benedetto, calciatore tesserato, nella stagione 2018/2019 per la S.C. C.S.P.R. 94; 4. i fogli di censimento, con eventuali modifiche e integrazioni, della Società S.C. C.S.P.R. 94 relativi alla stagione sportiva 2018/2019; 5. l’interrogazione anagrafica dell’elenco dirigenti ed altri soggetti della S.C. C.S.P.R. 94 da cui risulta il mancato tesseramento del tecnico Gesualdo Albanese (P= da ratificare), l’autocertificazione NOIF 2018/2019 e la scheda individuale del Presidente Antonino Squillace; 6. il tabulato recante l’elenco calciatori S.G.S. tesserati per la Società S.C. C.S.P.R. 94 nella stagione sportiva 2018/2019; 7. il verbale di audizione in data 29 gennaio 2019, e relativi allegati, di Antonino Squillace, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, il quale ha riferito di essersi subito attivato, non appena appreso della proposizione della querela, per verificarne la fondatezza; di essere stato rassicurato del corretto operato dal diretto interessato che, peraltro, aveva indicato quali testimoni Luca Pellegrino (padre dei calciatori Michele e Vincenzo) e Francesco Giorgi (allenatore tesserato) sempre presenti agli allenamenti; di non avere mai notato atteggiamenti scorretti da parte di dirigenti o tesserati e di non avere mai ricevuto doglianze da parte dei genitori dei calciatori. Il Presidente ha infine precisato che, dopo la presentazione della querela, il giovane Benedetto ha continuato ad allenarsi e ad essere regolarmente convocato; 8. il verbale di audizione in data 30 gennaio 2019, e relativi allegati, di Giuseppe Di Salvo, esercente la potestà genitoriale sul minore Benedetto e denunciante, il quale, nel ripercorrere i fatti esposti nel proprio atto di “diffidaquerela”, ha descritto l’Albanese come persona incline al turpiloquio. In merito ai fatti del 10 ottobre 2018, ha dichiarato che il tecnico, per una banale rimostranza nel corso dell’allenamento, ha colpito il figlio con una pedata sui glutei pronunciando la frase: «vai via!»; egli ha, inoltre, indicato quale testimone il tesserato Samuel Cimino il quale, a sua volta - per come riferito dalla madre - sarebbe stato vittima di epiteti e ingiurie. Confermando come il figlio non avesse subito conseguenze in termini di convocazioni e partecipazione alle gare, si è dichiarato disponibile alla rimessione della querela a fronte di un chiarimento o di una spiegazione ai calciatori da parte dell’allenatore; 9. il verbale di audizione assistita in data 31 gennaio 2019, e relativi allegati, del minore Benedetto Di Salvo, calciatore della S.C. C.S.P.R. 94, il quale, preliminarmente, ha dichiarato di avere appreso della proposizione della querela dal padre solo in sede di audizione. Ripercorrendo i fatti per come descritti nell’esposto, ha chiarito di avere lui stesso, nell’immediatezza, informato dell’accaduto il genitore, raggiungendolo al telefono mentre rientrava a casa con il padre del compagno di squadra Samuel Cimino. Ha, infine, riferito dell’utilizzo da parte dell’allenatore di espressioni volgari, finanche blasfeme, durante gli allenamenti; 10. il verbale di audizione in data 1° febbraio 2019, e relativi allegati, di Gesualdo Albanese, allenatore professionista di prima categoria della S.C. C.S.P.R. 94 (codice 5.067) il quale, dopo avere dichiarato (contrariamente a quanto risultante dagli atti del Settore Tecnico) di essere stato tesserato nell’odierna stagione, come nella precedente, per la Società S.C. C.S.P.R. 94, ha sostanzialmente negato l’addebito affermando di non avere mai usato, nel corso della carriera, atti di violenza nei confronti dei tesserati. Con riferimento all’episodio del 10 ottobre, si è limitato a riferire di un’aggressione verbale subita da Giuseppe Di Salvo nello spogliatoio, immediatamente dopo gli allenamenti, non degenerata grazie all’intervento dei signori Giorgi Francesco (allenatore della squadra giovanissimi) e Pellegrino Luca (genitore dei calciatori tesserati Vincenzo e Michele) e di essersi messo a disposizione della dirigenza per chiarire l’equivoco non appena avere appreso delle ragioni che avevano suscitato la reazione del padre del calciatore. L’allenatore ha ammesso, invece, l’utilizzo di un frasario scurrile volto, a suo dire, a stimolare la crescita professionale dei tesserati senza lederne la dignità; 11. il verbale di audizione in data 4 febbraio 2019, e relativi allegati, del sig. Pietro Pucci, istruttore giovani calciatori della S.C. C.S.P.R. 94 il quale, con riferimento all’episodio oggetto d’indagine, ha dichiarato di essersi recato negli spogliatoi richiamato dalle urla che vi provenivano e di avere appreso proprio dall’Albanese dell’aggressione subita poco prima dal Di Salvo che lo accusava di aver dato un calcio al figlio Benedetto. Pur non essendo testimone diretto dei fatti, egli ha tenuto a precisare come la condotta dell’allenatore fosse sempre stata irreprensibile; 12. la lettera di convocazione del calciatore Cimino Samuel per l’audizione fissata per il 4 febbraio 2019 e relativo verbale di mancata comparizione giustificata via e-mail per precedenti impegni lavorativi dei genitori; 13. il verbale di audizione assistita in data 4 febbraio 2019, e relativi allegati, del minore Michele Pellegrino (calciatore tesserato della S.C. C.S.P.R. 94) il quale, in merito all’episodio, ha dichiarato di trovarsi nello spogliatoio quando il Di Salvo, con fare concitato, vi faceva ingresso accusando l’Albanese di aver sferrato un calcio al figlio Benedetto. Il calciatore ha negato l’adozione di atti di violenza da parte dell’allenatore ai danni dei calciatori ma ha riferito come il predetto fosse incline all’utilizzo di espressioni colorite e di gesti simulanti il calcio ai glutei. Il padre del giovane calciatore, sig. Luca Pellegrino, presente all’audizione, ha confermato quanto riferito dall’Albanese, ovvero di avere impedito che la situazione degenerasse, precisando di non essere al corrente di episodi di violenza né di avervi mai assistito; 14. la lettera di convocazione del calciatore Vincenzo Pellegrino (calciatore tesserato per la S.C. C.S.P.R. 94 matricola 610092) per l’audizione del 4 febbraio 2019 cui la Procura Federale non ha dato seguito in quanto soggetto non a conoscenza dei fatti; 15. il riscontro fornito dal Settore tecnico in ordine alla verifica della posizione in ambito dell’allenatore professionista di prima categoria, Gesualdo Albanese, che conferma il mancato tesseramento per la stagione in corso e per la precedente nonché l’omesso pagamento delle quote annuali d’iscrizione all’Albo dei tecnici per euro 112,00; 16. la lettera di seconda convocazione del calciatore Cimino Samuel per l’audizione del 15 febbraio 2019, il relativo verbale di mancata comparizione e certificazione medica attestante l’impedimento; 17. il verbale di audizione in data 12 febbraio 2019, e relativi allegati, del sig. Francesco Giorgi, allenatore dilettante di Terza Categoria tesserato, nella stagione odierna, per la S.C. C.S.P.R. 94, il quale non ha offerto un significativo contributo alle indagini avendo un ricordo alquanto vago degli accadimenti dinanzi descritti; 18. le richieste, inoltrate rispettivamente il 12 e il 14 febbraio 2019 dal Collaboratore al Comune di Caulonia, alla Delegazione Provinciale LND di Reggio Calabria nonché alla Delegazione distrettuale di Locri in merito al regolare utilizzo del campo sportivo da parte della Società S.C. C.S.P.R. 94 e il relativo riscontro recante copia del nulla-osta (prot. n. 11630 del 24 agosto 2018) del Comune di Caulonia per la stagione 2018-2019 alle condizioni ivi indicate; 19. il verbale di audizione assistita in data 20 febbraio 2019, e relativi allegati, del minore Samuel Damiano Cimino (calciatore tesserato della S.C. C.S.P.R. 94) il quale ha confermato, trovandosi in campo, l’episodio descritto in querela, ovvero che il sig. Albanese aveva colpito, con una ginocchiata, il piccolo Di Salvo sui glutei pronunciando, con «tono pacato», la frase: «Levati di qua e vattene via», precisando che, nel rientrare a casa in macchina, Benedetto ne aveva parlato con il padre, riferendo che il colpo gli aveva procurato dolore. Il calciatore Cimino Samuel ha poi affermato che, in occasione di un litigio con un compagno, nel mese di gennaio 2019, il sig. Albanese gli si era rivolto in modo scomposto, pronunciando la frase: «Che cazzo fai, che vieni a fare qua a rompere i coglioni e stattene a casa!». Il padre del giovane calciatore, sig. Maurizio Cimino, presente all’audizione, ha spontaneamente dichiarato che, la sera dell’allenamento, sia il figlio che Benedetto -che teneva poggiata la mano destra sulla natica destra - sono usciti dal campo visibilmente agitati aggiungendo che il piccolo Di Salvo era ancora dolorante quando lo aveva riaccompagnato a casa; 20. il verbale delle dichiarazioni spontanee rilasciate in data 20 febbraio 2019 dalla signora Tiziana Cristodero, madre del calciatore Samuel Cimino la quale, oltre a confermare le circostanze dinanzi descritte, ha dichiarato di avere personalmente constatato, assistendo a un allenamento del figlio, come l’allenatore si rivolgesse ai giovani atleti con espressioni volgari; 21. la nota integrativa del Collaboratore della Procura Federale recante in allegato l’ulteriore documentazione pervenuta in data 8 marzo 2019 (prot. 3481) dal Comune di Caulonia che conferma la concessione del nulla-osta all’utilizzo del campo sportivo; Atteso che, alla luce delle risultanze istruttorie, i fatti denunziati hanno trovato pieno riscontro; particolarmente significative appaiono, al riguardo, le dichiarazioni rese, oltre che dall’interessato Benedetto, dal suo compagno di squadra Samuel Cimino, che - diversamente dagli altri soggetti auditi - è stato testimone oculare del gesto di violenza oggetto d’indagine e di altri episodi affatto commendevoli di cui l’allenatore si è reso protagonista a danno dei giovani atleti; Osservato, in proposito, che l’attività calcistica giovanile ha carattere eminentemente promozionale e didattico; per come regolata dalle fattispecie regolamentari del Settore Giovanile Scolastico, e ancor prima dalla Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport dell’ONU, essa deve svolgersi in un clima psicologico sereno, sia negli allenamenti che in gara, salvaguardando una serie di diritti dei giovani atleti, primo tra tutti quello di “divertirsi giocando”, cui corrispondono altrettanti doveri degli adulti che sono sempre chiamati a svolgere una funzione educativa. Pertanto, oltre al grave episodio di violenza, occorre stigmatizzare come inaccettabile anche la giustificazione addotta dall’allenatore in ordine al fatto che l’impiego di un frasario scurrile varrebbe a “stimolare la crescita professionale” dei tesserati; Visto che, a seguito di notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ALBANESE Gesualdo (codice 5.067) allenatore professionista di prima categoria, ha definito il procedimento con l’accordo senza incolpazione di cui all’art.32 sexies del C.G.S. (cfr. C.U. FIGC n. 264/AA del 12 giugno 2019) - in relazione a) alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S, con riferimento all’art. : 37 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, durante lo svolgimento dell’attività tecnica a favore della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 di categoria Pulcini spesso utilizzato un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottato comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo e simulando di percuotere giovani calciatori tesserati, nonché per avere, il 10 ottobre 2018, durante una seduta di allenamento della menzionata squadra nel campo di Caulonia, colpito sui glutei il giovane Benedetto Di Salvo; b) alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché agli artt. 17, comma 4, e 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere svolto, in assenza di tesseramento, l’attività di allenatore, nella stagione sportiva 2018/2019, come pure nella precedente, della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini e per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano altresì i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dal: ; - SQUILLACE. Antonino all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94 per rispondere: - nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito - tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione - che Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l’allenamento del 10 ottobre 2018 - giovani calciatori tesserati; b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 a Albanese Gesualdo Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegua la responsabilità diretta e oggettiva della Società S.C. C.S.P.R. 94, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, in violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S.); , in assenza di regolare tesseramento; Per i motivi sopra esposti, Atteso quanto previsto dall’art. 142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Anna Maria De Santis; HA DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) SQUILLACE Antonino, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94 per rispondere nella richiamata qualità, a) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico e in particolare ai diritti/doveri ivi richiamati in premessa, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, consentito o, comunque, non impedito -tanto da assumerne pregiudizialmente la difesa in corso di audizione - che il sig. Albanese Gesualdo, durante gli allenamenti e le partite disputate dalla squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini, utilizzasse un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottasse comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo, simulando di percuotere e persino percuotendo – come nel caso del piccolo Benedetto di Salvo durante l’allenamento del 10 ottobre 2018 - giovani calciatori tesserati; b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione al CU n. 1 del 1° luglio 2018 del Settore Giovanile Scolastico, per avere di fatto affidato e comunque per non avere impedito che venisse di fatto affidato, nella stagione sportiva 2018/2019, come nella precedente, il ruolo di allenatore della squadra partecipante ad attività di categoria Pulcini della S.C. C.S.P.R. 94 ad Albanese Gesualdo 2) la Società S.C. C.S.P.R. 94 , in assenza di regolare tesseramento; , IL DIBATTIMENTO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante e dal tecnico non tesserato, descritti in narrativa. Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, per i deferiti compariva il signor Squillace Antonino personalmente e nella qualità di Presidente della Società S.C. C.S.P.R. 94. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: -per Squillace Antonino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, mesi 9 di inibizione (6 mesi per il capo a e 3 mesi per il capo b); -per la Società S.C. C.S.P.R. 94 euro 900,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni: -per SQUILLACE Antonino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della S.C. C.S.P.R. 94, mesi QUATTRO (4) di inibizione; -per la Società S.C. C.S.P.R. 94 (matricola 610092) l’ammenda di €500,00 (cinquecento/00).
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