C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di: – CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento L.N.D. (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettante di 1 a categoria ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2 a – la Società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente CATALDO Domenico, come analiticamente descritte nella parte motiva. categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante ) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00193/1008 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di:

- CATALDO Domenico, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX per violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D. (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettante di 1 a categoria ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2 a - la Società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente CATALDO Domenico, come analiticamente descritte nella parte motiva. categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante ) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00193/1008 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1008 pfi 2018/2019 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 14.03.2019) avente ad oggetto: “Condotta della A.S.D. HIERAX che non ha tesserato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, come previsto dall'art. 44 del Regolamento LND, per le società partecipanti al Campionato Regionale di Prima Categoria del C.R. Calabria”;

- Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 06.05.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, CATALDO Domenico e Società A.S.D. HIERAX i quali non hanno presentato memorie né hanno richiesto di essere sentiti; - Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine che appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Nota - denuncia del 12.12.2018 del Presidente del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti (prot. Figc Procura Federale n.6395 del 21.12.2018) con gli allegati solleciti richieste di adempimento rimasti inevasi da parte della società A.S.D. HIERAX del 18.09.2018 e del 09.10.2018; fogli di censimento stagione sportiva 2018/2019 società A.S.D. HIERAX; - Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella stagione sportiva 2018/2019 la società A.S.D. HIERAX non ha tesserato ed affidato la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Prima Categoria Regione Calabria ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. - Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che: - CATALDO Domenico , presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX ha violato l'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento LND (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnci. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettante di I categoria ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. -Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. HIERAX in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente e legale rappresentante CATALDO Domenico; -Visti gli artt. 32 ter, comma 4 e 32 sexies comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva; -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio CRISTAUDO; HANNO DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - CATALDO Domenico , presidente e legale rappresentante della società A.S.D. HIERAX ha violato l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art.44 del Regolamento LND ( E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnci. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettante di I categoria ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a - la Società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente CATALDO Domenico, come analiticamente descritte nella parte motiva. categoria Uefa A, di Base Uefa B, allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore Dilettante) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. HIERAX partecipasse al campionato di Prima Categoria Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico; IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone nonché il signor Cataldo Domenico personalmente e nella qualità di Presidente della Società ’A.S.D. HIERAX. Prima dell’inizio del dibattimento Cataldo Domenico ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. : per il Presidente Cataldo Domenico (mesi 4 di inibizione da ridursi a mesi 2 e giorni 20) e per la società ASD HIERAX 600,00 euro di ammenda da ridursi a 400,00 euro). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

-Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni: -per il Presidente CATALDO Domenico mesi DUE (2) e giorni VENTI (20) di inibizione -per la società A.S.D. HIERAX (matricola 945235) l’ammenda di €400,00 (quattrocento/00), che dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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