C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. – la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANO’ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00170/1026 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di:
- SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento LND (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. - la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANO’ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00170/1026 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 1026 pfi 2018/2019 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 15.03.2019) avente ad oggetto: “ Condotta della A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 che non ha tesserato un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, come previsto dall'art.44 del Regolamento LND, per le società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 del C.R. Calabria”; -Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 06.05.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, SPANÒ Michelangelo e Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 i quali tramite l’Avv. Simona De Marzo hanno presentato a mezzo Pec in data 11.06.2019 (prot. Figc Procura Federale n.14284 dell’11.06.2019) memoria illustrativa con ampia e completa esposizione dei motivi richiedendo, altresì, l’’audizione di SPANÒ Michelangelo nella sua qualità di legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5; - Considerato, così come comunicato dal Sostituto Procuratore Federale delegato per l’attività requirente, Avv. Tullio Cristaudo a mezzo Pec il 13.06.2019 all’Avv. Simona De Marzo che ai sensi dell’art.32 ter comma 4 C.G.S. è previsto espressamente in via alternativa la possibilità di essere sentito o di presentare memoria; - Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine che appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Nota - denuncia del 12.12.2018 del Presidente del Comitato Regionale Calabria (prot. Figc Procura Federale n.6396 del 21.12.2018) con allegati solleciti richieste di adempimento rimasti inevasi da parte della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 del 09.10.2018 e del 21.11.2018; fogli di censimento stagione sportiva 2018/2019 società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5;
- Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella stagione sportiva 2018/2019 la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 non ha tesserato ed affidato la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato regionale di Calcio a Cinque serie C1 del C.R. Calabria ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico; - Esaminata la memoria dell’11.06.2019 trasmessa dall’Avv. Simona De Marzio per conto della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5, in persona del suo presidente SPANÒ Michelangelo, che nell’esporre i motivi a sostegno della propria difesa ripercorrendo, altresì, l’attività sportiva effettuata dalla società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 negli ultimi tre anni non ha portato alcun elemento utile ad escludere nei confronti della stessa società e del suo presidente le violazioni delle normative federali sotto specificate, con gli addebiti (non aver tesserato ed affidato la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato regionale di Calcio a Cinque serie C1 del C.R. Calabria ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico) ampiamente accertati e risultanti per tabulas, nonché peraltro ammessi allorchè si dichiara sia la “…simbiosi dei calciatori dilettanti venutasi a creare con l’allenatore Sig. SPANÒ Michelangelo..” (trattasi di soggetto non abilitato in quanto non iscritto nell’Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico) che “…ricercare un allenatore regolarmente iscritto nell’Albo Regionale, però purtroppo senza esito positivo..” - Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 ha violato l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D. (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque C.R. Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico; - Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente e legale rappresentante SPANÒ Michelangelo; - Visti gli artt. 32 ter, comma 4 e 32 sexies comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva; - Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo; HANNO DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: - SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per la violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D. (E' fatto obbligo alle società partecipanti ...ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnci. L'allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico; - la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANÒ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone nonché il signor Michelangelo Spanò personalmente ed in qualità di Presidente della ASD Polistena Calcio a 5 assistito dall’avvocato Simona De Marzo anche nell’interesse della Società A.S.D. Polistena Calcio a 5. Prima dell’inizio del dibattimento l’Avvocato De Marzo ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. : per Michelangelo Spanò (mesi 3 di inibizione da ridursi a mesi 2) e per la società Polistena Calcio a 5 (600,00 euro di ammenda da ridursi a 400,00 euro). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.
-Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento, P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni: -per Michelangelo SPANÒ mesi DUE (2) di inibizione; -per la società A.S.D.POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) l’ammenda di €400,00(quattrocento/00) che dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. 1) IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
Share the post "C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 5 a carico di: – SPANÒ Michelangelo, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 per violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 44 del Regolamento LND (E’ fatto obbligo alle società partecipanti …ai campionati del Calcio a Cinque, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore) ed in relazione all’art 39 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato di serie C1 di Calcio a Cinque ] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di calcio a Cinque) per aver consentito o comunque non impedito che la società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 partecipasse al campionato di serie C1 calcio a Cinque Comitato Regionale Calabria stagione sportiva 2018/2019 senza avere tesserato ed affidato la conduzione tecnica ad alcun allenatore regolarmente abilitato ed iscritto nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. – la Società A.S.D. POLISTENA CALCIO A 5 (matricola 919919) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al presidente SPANO’ Michelangelo, come analiticamente descritte nella parte motiva. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 00170/1026 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/07/2019."