C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 10/09/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di: 1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; 2. CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio; 3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 4. la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, CASCIANO ANTONIO, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 000383/1253 pfi 18-19/MS/CS/mf del 08/07/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di:
- ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; 2. CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio; 3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 4. la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, CASCIANO ANTONIO, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 000383/1253 pfi 18-19/MS/CS/mf del 08/07/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, - Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1253 pfi 18-19, avente ad oggetto: “Comportamento della Soc. Pro Pellaro 1919 Soccer Lab che ha impiegato nella gara San Gaetano Catanoso-Pro Pellaro Soccer Lab del 25.11.2018, valevole per il Campionato di Prima Categoria, il calciatore Gaudenzio Praticò in posizione irregolare in quanto non tesserato all’epoca dei fatti per la predetta società”;
- Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1: lettera di incarico del 20.5.2019 (prot. 13043/1253 pfi 18-19 MS/CS/mf); 2: comunicazione, inviata via pec alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 14.2.2019, della società A.S.D. San Gaetano Catanoso con allegato l’esposto presentato dalla predetta società in ordine alla regolarità della gara Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018 e i relativi 4 allegati; 3: estratto del Comunicato Ufficiale n. 120 del 28.2.2019 del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.; 4: foglio di censimento per la stagione sportiva 2018-2019 della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB e interrogazioni aggiornate del sistema AS400 relative alla società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB e al calciatore Gaudenzio Praticò; 5: referto e distinte di gara relativi alla partita, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; - Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati: 1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PRATICO’ GAUDENZIO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; 2. CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore PRATICO’ GAUDENZIO; 3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; - Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti – e, in particolare, per le violazioni addebitate al proprio presidente Sig. Zagami Paolo, al proprio dirigente Casciano Antonio e al calciatore Pratico’ Gaudenzio - consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB alla quale appartenevano i citati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; - Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata a Zagami Paolo, Casciano Antonio e Praticò Gaudenzio e alla società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, dagli stessi regolarmente ricevuta; - Rilevato che la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB ha presentato in data 11.6.2019 una memoria difensiva nella quale, in sostanza, evidenzia che il mancato tesseramento del calciatore in questione è derivato esclusivamente da un errore commesso dal segretario della società in sede di compilazione del tesseramento, consistito nell’indicazione di una erronea data di nascita del calciatore (1962 piuttosto che 1997); - Considerato che dalla lettura di tale memoria, tuttavia, non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento né della società né degli altri tesserati incolpati e ciò in quanto la violazione disciplinare contestata è dimostrata documentalmente, posto che il calciatore Praticò Gaudenzio, nato il 21.4.1997, è stato tesserato dalla società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB solo in data 24.1.2019 e, pertanto, costui ha disputato la gara Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018 senza essere tesserato per la società incolpata; - Rilevato che nessuno degli altri incolpati ha depositato memorie difensive e nessuno degli incolpati ha avanzato richiesta di audizione; - Ritenuto, pertanto, che la partecipazione, nei termini specifici sopra descritti analiticamente, del calciatore Praticò Gaudenzio alla gara disputata nelle fila della Società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB - e segnatamente alla gara Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018 - senza che lo stesso risultasse tesserato per la predetta società, ha comportato la violazione del disposto di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, 7, comma 1, dello Statuto Federale, artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F, ascrivibile al Presidente all’epoca dei fatti Zagami Paolo, a Casciano Antonio che ha svolto la funzione di Dirigente Accompagnatore ufficiale che ha sottoscritto, sempre nei termini specifici sopra descritti analiticamente, l’elenco dei calciatori partecipanti alla gara sopra descritta, e al calciatore Praticò Gaudenzio; - Evidenziato che il presente atto è formulato, ai sensi dell’art. 142 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17.6.2019, in base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento della commissione del fatto e dell’iscrizione del procedimento; -Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva previgente e 43, comma 6 delle N.O.I.F. -Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO al questo Tribunale Federale Territoriale: 1. ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Praticò Gaudenzio e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nella gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018; 2. CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB in occasione della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto a quella data non tesserato, il calciatore Praticò Gaudenzio; 3. PRATICÒ Gaudenzio per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Prima Categoria-Gir. D, Pro Pellaro 1919 Soccer Lab-San Gaetano Catanoso del 25.11.2018, nelle fila della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; 4. la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, dei comportamenti dei tesserati, alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente, Zagami Paolo, in qualità di presidente, Casciano Antonio, in qualità di dirigente accompagnatore, e Praticò Gaudenzio, in qualità di calciatore. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 6.09.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, per i deferiti compariva l’Avv. Giuseppe Marino nell’interesse della società POL.D. Pro Pellaro nella persona di Foti Ilir, di Casciano Antonio e di Praticò Gaudenzio. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1) per ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi tre di inibizione; 2) per CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi tre di inibizione; 3) per PRATICÒ Gaudenzio tre giornate di squalifica; 4) per la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed euro 300,00 di ammenda. L’Avvocato Marino ha rappresentato a discolpa degli assistiti che trattasi di mero errore materiale nella registrazione del tesseramento del Praticò dettato dall’omonimia con un parente del ragazzo presente sull’archivio telematico che ha “suggerito” il nominativo di uno zio dello stesso già presente in quanto tesserato in passato in veste di massaggiatore. L’assoluta buona fede è testimoniata dalla notevole differenza d’età tra i due soggetti (35 anni) che esclude in radice ogni intento fraudolento e dal fatto che la società puntualmente riportava in distinta la reale data di nascita del ragazzo convinta della regolarità del tesseramento.
L’argomentazione sarebbe ulteriormente rafforzata dalla circostanza dell’immediato tesseramento dell’atleta a seguito dell’avvenuta conoscenza, a seguito del ricorso di altra società, dell’errore. I MOTIVI DELLA DECISIONE Questo Collegio ritiene la tesi dei deferiti meritevole di pregio e addebitabile alla società, al presidente ed al dirigente accompagnatore esclusivamente un comportamento negligente. In relazione a tanto ritiene congrue le richieste di inibizione e l’ammenda alla società. La corretta qualificazione dei fatti attribuiti impone di non irrogare il punto di penalizzazione. Consequenzialmente nessun addebito può essere mosso al calciatore Praticò Gaudenzio che va, pertanto, prosciolto. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga le seguenti sanzioni: 1) per ZAGAMI Paolo, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi TRE (3) di inibizione; 2) per CASCIANO Antonio, all’epoca dei fatti dirigente della società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB, mesi TRE (3) di inibizione; 3) per la società POL.D. PROPELLARO 1919 SOCCER LAB (matricola 947705) l’ammenda di euro 300,00 (trecento/00). Proscioglie dagli addebiti PRATICÒ Gaudenzio.
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