C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 09/10/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di: 1. CALEGARO LUAN, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana; 2. la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS (matricola 941210) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, del comportamento di CALEGARO Luan, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1325/1179 pfi 18-19/MS/CS/jg del 25/07/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di:

  1. CALEGARO LUAN, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana; 2. la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS (matricola 941210) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, del comportamento di CALEGARO Luan, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1325/1179 pfi 18-19/MS/CS/jg del 25/07/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1179 pfi 18-19, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore Calegaro Luan il quale, in occasione del tesseramento con la società Polisportiva Bovese Onlus, dichiarava, mentendo, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione estera”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

1: lettera di incarico del 7.5.2019 (prot. 12444/1179 pfi 18-19 MS/CS/jg); 2: comunicazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. del 28.2.2019 (prot. n. 1602/2019 AP/FG), inoltrata anche alla Procura Federale per le determinazioni di competenza, attestante la non corrispondenza al vero della dichiarazione del calciatore CALEGARO Luan, resa nella richiesta di tesseramento per la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera; 3: richiesta di tesseramento relativa alla stagione sportiva 2018-2019 per la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS del calciatore Calegaro Luan; 4: dichiarazione del calciatore Calegaro Luan del 6.2.2019 nella quale costui ha dichiarato di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere; 5: comunicazione della C.B.F. (Federazione calcistica brasiliana) del 13.2.2019 mediante la quale si comunica alla F.I.G.C. che il calciatore Calegaro Luan è stato tesserato con una società appartenente alla citata federazione brasiliana; 6: foglio di censimento per la stagione sportiva 2018-2019 della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS e interrogazioni aggiornate del sistema AS400 relative alla predetta società e al calciatore Calegaro Luan; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati: 1. CALEGARO Luan, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana; Ritenuto, altresì, che da tale violazione disciplinare posta in essere dal calciatore Calegaro Luan consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, alla quale apparteneva il citato tesserato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata a Calegaro Luan e alla società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, dagli stessi regolarmente ricevuta; Rilevato che, dopo aver chiesto il rilascio di copia degli atti tramite il proprio legale di fiducia, la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS ha presentato in data 17.7.2019 una memoria difensiva nella quale, in sostanza, si evidenzia la correttezza del comportamento della società e comunque la buona fede della stessa nella vicenda relativa al tesseramento del calciatore Calegaro Luan; Considerato che dalla lettura di tale memoria, tuttavia, non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento della società e che il deposito di tale memoria, che rappresenta modalità di esercizio del diritto di difesa alternativo e sostitutivo rispetto all’audizione, rende ininfluente la richiesta di audizione avanzata dalla società nel corpo della memoria medesima; Rilevato che il calciatore Calegaro Luan non ha depositato memorie difensive e non ha avanzato richiesta di audizione; Evidenziato che il presente atto è formulato, ai sensi dell’art. 142 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17.6.2019, in base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vigente al momento della commissione del fatto e dell’iscrizione del procedimento; Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva previgente e 43, comma 6 delle N.O.I.F. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria 1. CALEGARO LUAN, all’epoca dei fatti calciatore della società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la sopra citata società, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica brasiliana; 2. la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS (matricola 941210) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente, del comportamento di CALEGARO LUAN, alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva previgente.

IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 7.10.2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone nonché il signor Antonio Giuseppe Neri nella qualità di Presidente della Polisportiva Bovese assistito dall’Avvocato Antonio Rosaci. Prima dell’inizio del dibattimento il Presidente Neri ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. per la società Polisportiva Bovese Onlus (600 euro di ammenda da ridursi a 400 euro). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. Il Sostituto Procuratore Federale formulava inoltre per il calciatore Calegari Luan la richiesta sanzionatoria di mesi quattro di squalifica. P.Q.M. in merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento e delle richieste sanzionatorie del Sostituto Procuratore Federale Il Tribunale Federale Territoriale irroga: -per il calciatore CALEGARO LUAN, mesi QUATTRO (4) di squalifica; -per la società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda, che ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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