C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 03/10/2019 – Delibera – A.S.D. FUTSAL COLLI A VOLTURNO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 26 DEL 26.09.2019 – (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA COLLI AL VOLTURNO – FROSOLONE CALCIO A 5 DEL 21.09.2019 – COPPA ITALIA – 1^ ANDATA GIRONE B)

A.S.D. FUTSAL COLLI A VOLTURNO – AVVERSO PROVVEDIMENTO G.S.T. RIPORTATO SUL C.U. N. 26 DEL 26.09.2019 - (SQUALIFICA CALCIATORE) (GARA COLLI AL VOLTURNO – FROSOLONE CALCIO A 5 DEL 21.09.2019 – COPPA ITALIA – 1^ ANDATA GIRONE B)

La Corte Sportiva di Appello, visto il reclamo presentato dalla società Futsal Colli al Volturno avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mancini Francesco, rileva che lo stesso è privo di firma. Ciò posto, il difetto di sottoscrizione del reclamo impedisce a questa Corte di accertare la sua provenienza e, quindi, di affermarne la validità rituale e sostanziale. Il suddetto difetto rende il reclamo giuridicamente inesistente. Rileva, inoltre, che il reclamo è carente di qualsiasi riferimento alla motivazione della decisione impugnata e difetta di una ragionata critica delle considerazioni che hanno indotto l’Organo Disciplinare di prima istanza ad adottarla. Sicché anche sotto l’esaminato secondo profilo il reclamo è inammissibile. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello dichiara inammissibile il reclamo, confermando l’addebito del relativo contributo sul conto della reclamante.

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