C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 24/01/2020 – Delibera – A.S.D. ATLETICO SAN PIETRO IN VALLE – avverso provvedimento del G.S.T. riportato sul C.U. N. 59 del 12/12/2019 (squalifica calciatore per tre giornate di gara) (GARA ATLETICO SAN PIETRO IN VALLE – TORREVECCHIA CALCIO DEL 08/12/20119 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 14^ GIORNATA DI ANDATA)
A.S.D. ATLETICO SAN PIETRO IN VALLE – avverso provvedimento del G.S.T. riportato sul C.U. N. 59 del 12/12/2019 (squalifica calciatore per tre giornate di gara) (GARA ATLETICO SAN PIETRO IN VALLE – TORREVECCHIA CALCIO DEL 08/12/20119 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 14^ GIORNATA DI ANDATA)
La Corte Sportiva di Appello, -letto il reclamo proposto dalla società Atletico San Pietro in Valle avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 59 del 12 dicembre 2019, inerente la gara del campionato di promozione, disputata in data 8 dicembre 2019 tra la società Atletico S. Pietro in Valle e Torrevecchia Calcio, con la quale è stata inflitta la squalifica per tre giornate ai calciatori Vitone Manuel e Di Nezza Davide; -sentito il presidente della società Atletico San Pietro in Valle nella seduta odierna; -visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto di gara, rilevava che a fine gara i calciatori Di Nezza Davide e Vitone Manuel, appartenenti alla squadra reclamante, tenevano condotta violenta nei confronti dei calciatori avversari e, per tale motivo, venivano entrambi sanzionati con la squalifica per tre giornate. Avverso il provvedimento del Giudice di prime cure è insorta, previa comunicazione della rituale dichiarazione di reclamo, la società Atletico San Pietro in Valle, affidandosi ad un unico motivo di reclamo, con il quale lamenta che i supplementi di rapporto redatti dal direttore di gara e dal primo assistente, identici per forma e contenuto, sostanzialmente differiscono con quello stilato dal secondo assistente; che la ricostruzione dei fatti contestati al calciatore Vitone non risponde al vero; che il calciatore Di Nezza aveva semplicemente agitato le braccia per autodifesa; conclude chiedendo la riduzione della squalifica inflitta ai propri calciatori. Il motivo di reclamo è parzialmente fondato. Preliminarmente va sottolineato che il referto ed i supplementi di rapporto redatti dal direttore di gara e dagli assistenti sono fonte di prova privilegiata. Com’è noto, l’art. 61, comma 1, del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, regolando i mezzi di prova, prevede che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare…”. Nessun elemento valido, però, si pone in contrasto con quanto riportato dal direttore di gara e dagli assistenti. Nessun contrasto vi è tra i supplementi di rapporto redatti dagli ufficiali di gara. I fatti possono così riassumersi: al termine della gara, peraltro vinta dalla società reclamante, il portiere della squadra San Pietro in Valle, Vitone Manuel, si rivolgeva nei confronti degli avversari con frasi offensive e tono canzonatorio per poi aggredirli con spintoni pugni e schiaffi, poco dopo anche gli ospiti aggredivano i calciatori della compagine di casa ed il calciatore Di Nezza Davide, a sua volta, colpiva con pugni e schiaffi altri giocatori della squadra ospite. In questo senso il supplemento di rapporto del diretto di gara e del primo assistente. Successivamente, un secondo episodio all’interno degli spogliatoi vedeva coinvolti altri e diversi calciatori sanzionati poi con due giornate di squalifica. E’ per quest’ultimo episodio che il secondo assistente redige il supplemento di rapporto, di talché nessuna incongruenza vi è tra quanto raccontato dagli ufficiali di gara. Per quanto concerne i supplementi, identici per forma e contenuto, del direttore di gara e del primo assistente, nessuna norma vieta agli stessi di confrontarsi ovvero di collaborare nello stilare i rapporti che, lungi da poter essere considerati “addomesticati”, corroborano, invece, con forza, quanto da loro percepito e visto. Il giudice sportivo ha correttamente qualificato il comportamento dei due calciatori inquadrando la fattispecie nella condotta violenta delineata dall’art. 38 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, che, ai calciatori che si rendono responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone, commessa in occasione della gara, commina, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la sanzione minima di tre giornate di squalifica. Certamente congrua è la sanzione inflitta al calciatore Vitone Manuel che, dopo aver vinto la gara, si è rivolto ai calciatori avversari offendendoli, dopodiché ha posto in essere la richiamata condotta violenta: allo stesso, pertanto, non può essere riconosciuta alcuna circostanza attenuante. Al calciatore Di Nezza, invece, deve riconoscersi l’attenuante di cui alla lettera a) comma 1 dell’art. 13 del C.G.S. che attenua la sanzione allorquando si agisce “in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”. Il direttore di gara ed il suo assistente evidenziano che la condotta del Di Nezza è avvenuta in occasione del “disordine generale”, ben potendo quindi considerare la condotta del calciatore quale reazione all’aggressione dei calciatori ospiti. per questi motivi in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione al calciatore Di Nezza Davide da tre a due giornate di squalifica. Conferma per il resto la decisione del Giudice Sportivo. Dispone la restituzione del contributo reclamo, se addebitata.
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