C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 03/10/2019 – Delibera – Campionato Regionale di Eccellenza – 02 giornata del girone di andata gara del 14/ 9/2019 U.S. VENAFRO – ROCCASICURA
Campionato Regionale di Eccellenza – 02 giornata del girone di andata gara del 14/ 9/2019 U.S. VENAFRO – ROCCASICURA
Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 19 settembre 2019 - pag. 521 e sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 26 settembre 2019 – pag. 587 in relazione alla gara in epigrafe; letto il reclamo ritualmente proposto dalla US Venafro, sintetizzando rileva che la società reclamante chiede l’applicazione ai danni del Roccasicura della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato nel corso della stessa il calciatore DIANA Giovanni che non aveva titolo perché squalificato. Lo stesso infatti, tesserato per la società Unipomezia, era gravato da un residuo di squalifica per una gara a seguito dell’espulsione ricevuta nel corso della gara Virtus Nettuno – Unipomezia ultimo incontro del Campionato Juniores Regionale del CR Lazio – stagione sportiva 2018/2019 (cfr CU CR Lazio n. 410 del 08/05/2019). Nel corso della corrente stagione sportiva veniva tesserato per la società Roccasicura, con la quale disputava il primo incontro del Campionato Regionale di Eccellenza subentrando nel corso della ripresa ed anche la gara in epigrafe, valida per la seconda giornata del girone di andata del Campionato Regionale di Eccellenza, subentrando al 1’ del secondo tempo. La normativa federale vigente prevede all’art. 21, comma 7 del nuovo CGS che qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione ancora da scontare abbia cambiato società la squalifica viene scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società; per queste ragioni il calciatore Diana, avendo cambiato società quando era ancora gravato dalla squalifica in parola, avrebbe dovuto scontare la stessa nella prima giornata di campionato della sua nuova prima squadra; avendo preso parte al primo incontro di Eccellenza, non ha scontato la squalifica. Quindi non aveva titolo a prendere parte alla seconda gara del campionato (quella in epigrafe). A nulla rileva, infine, l’eventuale persistere anche nella corrente stagione sportiva del calciatore Diana nella categoria Juniores che viene totalmente superato dal disposto del citato comma 7, dell’art. 21 del nuovo CGS. Per tutte queste ragioni è ineluttabile applicare ai danni della società Roccasicura la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, prevista dall’art. 10, comma 6, lettera a) del nuovo CGS; lette le controdeduzioni ritualmente proposte dalla società Roccasicura, sintetizzando rileva che il calciatore DIANA Giovanni aveva compiutamente scontato la squalifica in parola non prendendo parte alla gara del Campionato Regionale di Eccellenza CR Lazio disputata dalla società Unipomezia in data 05/05/2019 ed anche e per di più nella gara sempre della medesima società del 12/05/2019. Infatti il calciatore in parola veniva espulso per somma di ammonizioni nel corso della gara valevole per i playout del Campionato Regionale Juniores CR Lazio Unipomezia 1938 – Virtus Nettuno Lido del 04/05/2019. In ragione della mancanza di rimanenti partite del Campionato Juniores, la società di appartenenza decideva di non schierare il calciatore Diana nelle citate gare del Campionato di Eccellenza del 5 e 12 maggio 2019. In virtù di tutto ciò il calciatore veniva trasferito alla società Roccasicura senza alcuna squalifica da scontare in ragione di molteplici argomenti. Primo fra tutti il fatto che il calciatore Diana è stato praticamente sempre impiegato dalla società Unipomezia 1938 in gare del Campionato di Eccellenza e solo occasionalmente in quelle del Campionato Juniores. E’ da rimarcare la condotta prudente e rispettosa delle regole della società Unipomezia 1938 che non si limitava a fermare il proprio calciatore nella gara del 5 maggio ma anche in quella successiva del 12 maggio, immediatamente successiva alla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale. Appare errata anche la ricostruzione e l’interpretazione della norma effettuata dalla controparte: il calciatore ha scontato la squalifica nella medesima società di appartenenza ed in gare ufficiali della medesima stagione sportiva (2018/2019) e quindi appare assolutamente errato il richiamo ai commi 6 e 7 dell’art. 21 sul quale si base il ricorso della controparte. Infine sulla interscambiabilità delle varie competizioni si basa lo stesso comma 7 del citato art. 21 CGS. Alla luce delle precedenti considerazioni, la società Roccasicura chiede il rigetto integrale del reclamo così come proposto dalla società US Venafro e la omologazione del risultato della gara in epigrafe terminata con il punteggio US Venafro – Roccasicura 0-1; letta la memoria difensiva ritualmente proposta dalla società US Venafro, sintetizzando rileva che l’interpretazione della società Roccasicura secondo la quale la squalifica del calciatore Diana sarebbe stata scontata nelle due gare del Campionato di Eccellenza Laziale del 5 e 12 maggio 2019 è errata e cozza con il disposto del comma 2, dell’art. 21 del nuovo CGS secondo cui IL CALCIATORE SANZIONATO CON LA SQUALIFICA PER UNA O PIÙ GIORNATE DI GARA DEVE SCONTARE LA SANZIONE NELLE GARE UFFICIALI DELLA SQUADRA (qui intesa come tipologità di competizione) NELLA QUALE MILITAVA QUANDO È AVVENUTA L’INFRAZIONE CHE HA DETERMINATO IL PROVVEDIMENTO. E’ pacifico quindi che il calciatore Diana, essendo stato sanzionato in ordine ad una gara del Campionato Regionale Juniores, avrebbe dovuto scontare la squalifica nello stesso campionato. Senonché non essendoci in calendario ulteriori gare avrebbe dovuto scontarla nella successiva stagione sportiva 2019/2020 (ex art. 21, comma 6 nuovo CGS). Anche la circostanza riportata dalla controparte secondo la quale il calciatore Diana sarebbe stato principalmente impiegato nella squadra partecipante al Campionato di Eccellenza è superflua ed irrilevante nel caso di specie nel quale l’unico fattore che abbia importanza è la competizione nella quale è stata subita la sanzione. Appaiono inoltre inconferenti e fuorvianti i richiami giurisprudenziali della controparte che, lungi dall’avvalorare le proprie tesi, si pongono addirittura in antitesi con le stesse e rafforzano quelle della società US Venafro. Infine deve essere ricordato che alla locuzione “squadra” utilizzata dall’art. 21, comma 2 nuovo CGS deve essere attribuito il valore della indicazione di un collegamento con la competizione in cui si è verificata la sanzione della squalifica; questo GST ritiene fondato e meritevole di accoglimento il reclamo così come proposto dalla società US Venafro. Non v’è dubbio che la normativa di riferimento per la soluzione della fattispecie sia costituita dall’art. 21 nuovo CGS (Esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici), che al comma 2 dispone che: “IL CALCIATORE SANZIONATO CON LA SQUALIFICA PER UNA O PIÙ GIORNATE DI GARA DEVE SCONTARE LA SANZIONE NELLE GARE UFFICIALI DELLA SQUADRA NELLA QUALE MILITAVA QUANDO È AVVENUTA L'INFRAZIONE CHE HA DETERMINATO IL PROVVEDIMENTO, SALVO QUANTO PREVISTO AI COMMI 6 E 7. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 10, COMMI 6 E 7, LA SQUALIFICA NON SI CONSIDERA SCONTATA OVE IL CALCIATORE SQUALIFICATO VENGA INSERITO NELLA DISTINTA DI GARA E NON VENGA IMPIEGATO IN CAMPO.”. I commi 6 e 7 rispettivamente stabiliscono che: “LE SQUALIFICHE CHE NON POSSONO ESSERE SCONTATE, IN TUTTO O IN PARTE, NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CUI SONO STATE IRROGATE, DEVONO ESSERE SCONTATE, ANCHE PER IL SOLO RESIDUO, NELLA STAGIONE O NELLE STAGIONI SUCCESSIVE.” e “QUALORA IL CALCIATORE NEI CUI CONFRONTI È STATA INFLITTA LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA ABBIA CAMBIATO SOCIETÀ, ANCHE NEL CORSO DELLA STAGIONE, O CATEGORIA DI APPARTENENZA IN CASO DI ATTIVITÀ DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, DEL CAMPIONATO PRIMAVERA, TROFEO BERRETTI O JUNIORES, LA SQUALIFICA VIENE SCONTATA, IN DEROGA AL COMMA 2, PER LE RESIDUE GIORNATE IN CUI DISPUTA GARE UFFICIALI LA PRIMA SQUADRA DELLA NUOVA SOCIETÀ O DELLA NUOVA CATEGORIA DI APPARTENENZA, FERMA LA DISTINZIONE DI CUI ALL’ART. 19, COMMI 4 E 6………” . La necessità di introdurre dei correttivi al principio di separazione delle competizioni, finalizzata a non vanificare quello della effettività della sanzione, dimostra come vada attribuita a quest’ultimo la prevalenza sul primo, qualora la contemporanea osservanza di entrambi non sia possibile. Strettamente connesso al principio della effettività della sanzione è poi il divieto di affidarsi al proprio potere discrezionale di scelta del modo e dei tempi di neutralizzazione della sanzione, che trova il fondamento nel comma 1 dell’art. 21 cit. (che obbliga il tesserato a scontare la squalifica a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del C.U.). Così delineato il sistema di esecuzione delle sanzioni, la posizione irregolare del calciatore Diana nella gara in epigrafe è evidente. Come convenuto pacificamente da entrambe le parti, lo stesso veniva espulso per somma di ammonizioni nel corso dell’ultima gara del Campionato Juniores Laziale 2018/2019 e veniva di conseguenza squalificato per una gara effettiva che avrebbe dovuto scontare nel medesimo campionato se ci fossero state in programma altre gare. Non poteva scontarla nelle gare del Campionato di Eccellenza Laziale in programma il 5 ed il 12 maggio 2019 per quanto disposto dal riportato comma 2 dell’art. 21 (“IL CALCIATORE SANZIONATO CON LA SQUALIFICA PER UNA O PIÙ GIORNATE DI GARA DEVE SCONTARE LA SANZIONE NELLE GARE UFFICIALI DELLA SQUADRA NELLA QUALE MILITAVA QUANDO È AVVENUTA L'INFRAZIONE”) attribuendo alla parola squadra il valore della indicazione di un collegamento con la competizione in cui si è verificata la sanzione della squalifica e confutando la circostanza, riportata a sostegno della propria tesi difensiva da parte della società Roccasicura, di affidarsi al potere discrezionale della società di appartenenza del calciatore sanzionato (Unipomezia 1938) di scelta del modo e dei tempi di neutralizzazione della sanzione. La stessa quindi deve essere fatta slittare alla stagione sportiva successiva (2019/2020) nel corso della quale il calciatore Diana ha cambiato società (dalla Unipomezia 1938 al Roccasicura); per questo motivo si rientra nella fattispecie prevista dai riportati commi 6 e 7, intendendo per prima squadra quella che partecipa alla più elevata delle competizioni cui è iscritta la nuova società del tesserato sanzionato. Ne deriva che quindi che il calciatore Diana avrebbe dovuto scontare la gara di squalifica nella gara Roccasicura – Acli CB e Campodipietra del 08/09/2019, valevole per la prima giornata del Campionato Regionale di Eccellenza, alla quale ha invece preso parte non scontando la squalifica. Ne consegue, quindi, che il calciatore Diana non aveva titolo a prendere parte alla gara in epigrafe in quanto in posizione irregolare. Per tutti questi motivi, richiamato l’art. 10, comma 6, lettera a) nuovo CGS D E C I D E 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società US Venafro per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di infliggere alla società ROCCASICURA la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3. di inibire il dirigente accompagnatore PALMEGIANO Giorgio fino a tutto 31 ottobre 2019; 4. di squalificare il calciatore DIANA Giovanni (Roccasicura) per un’ulteriore gara effettiva; 5. di comminare alla società ROCCASICURA la sanzione dell’ammenda di Euro 100,00 Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (ex art. 48, comma 6 nuovo CGS).