C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 10/10/2019 – Delibera – Campionato Regionale di Eccellenza – 03 giornata del girone di andata gara del 23/09/2019 Roccasicura – Comprensorio Vairano
Campionato Regionale di Eccellenza – 03 giornata del girone di andata gara del 23/09/2019 Roccasicura – Comprensorio Vairano
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 26 del 26/09/2019 – pag. 588; tenuto conto di quanto pubblicato in merito alla gara in epigrafe sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 03/10/2019 – pag. 645 rilevato preliminarmente che: la società Roccasicura ha fatto pervenire il proprio reclamo e le proprie memorie nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; la società Comprensorio Vairano non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Roccasicura chiede l’applicazione, ai danni della società Comprensorio Vairano, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nella gara in epigrafe, il calciatore SCHIAVONE Andrea Francesco che non aveva titolo a parteciparvi perché, a detta della reclamante, squalificato. Il calciatore Schiavone veniva ammonito nel corso della gara Polisportiva Gambatesa – Comprensorio Vairano valida per i quarti di finale del Campionato Regionale Juniores e veniva squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n. 98. Il Comprensorio Vairano veniva eliminato dalla competizione e quindi il calciatore Schiavone non scontava la gara di squalifica che, secondo la normativa vigente, doveva essere scontata nella prima gara di campionato della nuova stagione sportiva della prima squadra. Poiché il calciatore è stato sempre impiegato in prima squadra non ha scontato la squalifica. lette le controdeduzioni, rileva che la società Comprensorio Vairano chiede il rigetto del reclamo così come proposto dalla società Roccasicura. Il calciatore Schiavone, essendo nato nel 2002, rientrava pienamente nella fascia d’età della categoria Juniores nella scorsa stagione sportiva 2018/2019 (nati dal 1° gennaio 2000 in poi con età anagrafica minima di 15 anni compiuti) e, parimenti, rientra nella medesima fascia d’età nella stagione sportiva in corso 2019/2020 (nati dal 1° gennaio 2001 in poi con età anagrafica minima di 15 anni compiuti). Pertanto, richiamato l’esaustivo parere della Corte Federale del 18/12/2003 che chiarisce che le sanzioni, ove possibile, vadano scontate in “gare omogenee” e cioè che il residuo di squalifica inflitta in una gara di un campionato va scontato nel medesimo campionato, il calciatore Schiavone dovrà scontare il residuo di squalifica appunto nel campionato juniores 2019/2020 non avendo cambiato società e/o categoria. In subordine la società Comprensorio Vairano chiede la non applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 10, comma 7 CGS in quanto il calciatore Schiavone, pur essendo iscritto in distinta tra i calciatori di riserva, non ha preso parte alla gara; lette le memorie presentate dalla società Roccasicura, rileva che, a detta della reclamante, nella scorsa stagione sportiva 2018/2019 il calciatore Schiavone era per status sportivo allievo “poiché non aveva ancora compiuto i 16 anni nell’anno precedente l’inizio della stagione (articolo 17, lettera F Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico).”. Quindi considerato che nella stagione sportiva in corso il calciatore Schiavone non è più un allievo, secondo il combinato disposto dai commi 6 e 7 dell’art. 21 CGS, non può che scontare la squalifica nella prima squadra della corrente stagione sportiva; nelle memorie inviate in seconda istanza, invece, preliminarmente contesta la irritualità della decisione di questo GST con la remissione in termini della società Comprensorio Vairano colpevole di non essersi dotata di un indirizzo PEC, al contrario della società reclamante che ha rispettato in pieno i termini previsti dal CGS. Ribadisce inoltre la irregolarità della posizione del calciatore Schiavone che non avendo scontato la sanzione nello scorso campionato avrebbe dovuto scontarla nella prima squadra dell’attuale campionato, richiamando, a sostegno della propria tesi, una decisione della C.A.F. (CU 21/c del 17/11/2006) e una decisione del GST del Piemonte Valle D’Aosta secondo la quale anche la mera presenza in distinta di un calciatore in costanza di squalifica comporta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0 (CU n. 24 del 04/10/2018). Osserva preliminarmente questo GST. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva è improntato sulla celerità delle decisioni, prevedendo l’utilizzo obbligatorio della Posta Elettronica Certificata (art. 53) che garantisce la trasmissione in tempo reale delle comunicazioni tra società reclamanti e giustizia sportiva e tra società reclamanti e società controparte tra loro. L’art. 142 del nuovo CGS, però, prevede che per le società dilettantistiche il citato art. 53 entrerà pienamente in vigore solo a partire dal 1° luglio 2020; ne consegue che nella corrente stagione sportiva si continueranno ad applicarsi le disposizioni previgenti nel vecchio CGS che all’art. 38, comma 3 stabiliva: LA CONTROPARTE DEVE INVIARE LE PROPRIE EVENTUALI CONTRODEDUZIONI ENTRO TRE GIORNI DALLA DATA DEL RICEVIMENTO DEI MOTIVI DI RECLAMO. La società controparte trasmetteva le proprie controdeduzioni in data 01.10.2019, rispettando quindi i termini previsti dal riportato comma 3. Questi motivi sono alla base della propria decisione di posticipare di una settimana la pronuncia in merito al reclamo, dovendo questo GST studiare in modo approfondito l’enorme mole di documentazione presentata. Tutto ciò premesso, questo GST ritiene di dover rigettare il reclamo così come proposto dalla società Roccasicura, facendo proprie le ragioni espresse nelle controdeduzioni dalla società Comprensorio Vairano. Preliminarmente è opportuno richiamare l’art. 10, comma 7 nuovo CGS che così recita: “LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI RISERVA, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE NOIF, DETERMINA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA NEL SOLO CASO IN CUI GLI STESSI VENGANO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI NELLA GARA STESSA OVVERO RISULTINO INSERITI NELLA DISTINTA PRESENTATA ALL'ARBITRO PER LE GARE DI CALCIO A CINQUE.” Dall’esame del referto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore Schiavone Andrea Francesco, pur essendo iscritto in distinta con il numero 18 tra i calciatori d riserva, non veniva effettivamente utilizzato nella gara in epigrafe non subentrando ad alcun compagno di squadra; ai sensi del riportato comma 7 dell’art. 10 nuovo CGS non può essere applicata la sanzione della perdita della gara (come erroneamente, a giudizio di questo GST, deciso dal collega del Comitato Piemonte Valle d’Aosta) Entrando, però, nel merito del reclamo presentato dalla società Roccasicura, questo GST ritiene che la posizione del calciatore Schiavone, nella gara in epigrafe, sia pienamente regolare. Infatti al riguardo è opportuno fissare tre punti inequivocabili: 1) il calciatore Schiavone non ha cambiato società. Sia nella stagione sportiva 2018/2019 che in quella corrente 2019/2020 il calciatore Schiavone risulta essere regolarmente tesserato per la società Comprensorio Vairano; 2) il calciatore Schiavone non ha cambiato categoria di appartenenza. Sia nella stagione sportiva 2018/2019 che in quella corrente 2019/2020 il calciatore Schiavone appartiene alla categoria Juniores; 3) la società Comprensorio Vairano risulta essere regolarmente iscritta al Campionato Juniores per la corrente stagione sportiva (cfr. CU n. 29 del 04/10/2019 – pag. 619. Tutto ciò premesso, il caso in esame non rientra nella fattispecie prevista dal comma 7 dell’art. 21 CGS ma in quella del comma 2 del medesimo articolo che così recita: IL CALCIATORE SANZIONATO CON LA SQUALIFICA PER UNA O PIÙ GIORNATE DI GARA DEVE SCONTARE LA SANZIONE NELLE GARE UFFICIALI DELLA SQUADRA NELLA QUALE MILITAVA QUANDO È AVVENUTA L'INFRAZIONE CHE HA DETERMINATO IL PROVVEDIMENTO. Ne consegue che essendo stato sanzionato nel Campionato Juniores 2018/2019 dovrà scontare la squalifica residua nella prima gara del Campionato Juniores 2019/2020, essendo ancora in età per partecipare al medesimo campionato. Per tutti questi motivi D E C I D E 1. di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Roccasicura, per le ragioni meglio espresse in premessa; 2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio: ROCCASICURA – COMPRENSORIO VAIRANO 0-0 Ai sensi dell’art. 48 CGS e come riportato nel preannuncio di reclamo e nel reclamo medesimo, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sarà addebitato sul conto campionato della società Roccasicura giacente presso il CR Molise.