C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 10/10/2019 – Delibera – Campionato Regionale Under 15 – 01 giornata del girone di andata gara del 28/09/2019 FOOTBALL VENAFRO – OLIMPIC ISERNIA

Campionato Regionale Under 15 – 01 giornata del girone di andata gara del 28/09/2019 FOOTBALL VENAFRO – OLIMPIC ISERNIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 4 ottobre 2019 – pag. 643; acquisito agli atti il reclamo fatto pervenire dalla società Olimpic Isernia e rilevato che lo stesso è stato regolarmente trasmesso nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; considerato che la società Football Venafro non fa fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo rileva che la società Olimpic Isernia chiede l’applicazione ai danni della società Football Venafro della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver fatto partecipare alla gara i calciatori SIRAVO Valentino e VILLANO Luca che non avevano titolo perché, a detta della reclamante, non tesserati per la società Football Venafro. Osserva questo GST. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che i calciatori in parola hanno preso entrambi parte alla gara, il Siravo partendo tra i titolari e venendo sostituito al 1’ della ripresa, ed il Villano subentrando ad un compagno di squadra al 31’ del secondo tempo. Acquisita agli atti la nota di risposta del competente Ufficio Tesseramento presso la Delegazione Provinciale di Isernia interessato in merito, dalla stessa si evince che i calciatori SIRAVO Valentino e VILLANO Luca NON risultavano tesserati per la società Football Venafro alla data di disputa della gara in epigrafe e pertanto non avevano titolo a prendervi parte. Tutto ciò premesso D E C I D E 1. di sciogliere la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 29 del 4 ottobre 2019 – pag. 643; 2. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia per le motivazioni meglio espresse in premessa; 3. di infliggere alla società Football Venafro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0; 4. di comminare alla società Football Venafro un’ammenda di Euro 100; 5. di inibire il dirigente accompagnatore DE SANCTIS Roberto (Football Venafro) fino a tutto il 07/11/2019; 6. di squalificare i calciatori SIRAVO Valentino e VILLANO Luca, entrambi della società Football Venafro, per una gara effettiva. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva (ex art. 48, comma 6 nuovo CGS).

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