C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 31/10/2019 – Delibera – gara del 20/10/2019 Vis Castelpetroso – Domenico De Sisto

gara del 20/10/2019 Vis Castelpetroso – Domenico De Sisto

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 del 24/10/2019 – pag. 875; rilevato preliminarmente che:  la società Domenico De Sisto ha fatto pervenire il proprio reclamo e le proprie memorie nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale;  la società Vis Castelpetroso non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Domenico De Sisto chiede l’applicazione, ai danni della società Vis Castelpetroso, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nella gara in epigrafe, il calciatore ARCARO Ludovico che non aveva titolo a parteciparvi perché, a detta della reclamante, non tesserato. Osserva questo GST. Preliminarmente la società reclamante chiede l'applicazione ai danni della società controparte dell'art. 17, 5° comma, lett. a-b del CGS; appare evidente che fa riferimento al vecchio Codice di Giustizia Sportiva. Interessato in merito, il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise ha effettivamente confermato che il calciatore Arcaro Ludovico NON era tesserato per la società Vis Castelpetroso alla data di disputa della gara. Dall’esame del referto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore Arcaro Ludovico, pur essendo iscritto in distinta con il numero 12 tra i calciatori d riserva, non veniva effettivamente utilizzato nella gara in epigrafe non subentrando ad alcun compagno di squadra. È opportuno richiamare l’art. 10, comma 7 nuovo CGS che così recita: “LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI RISERVA, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE NOIF, DETERMINA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA NEL SOLO CASO IN CUI GLI STESSI VENGANO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI NELLA GARA STESSA OVVERO RISULTINO INSERITI NELLA DISTINTA PRESENTATA ALL'ARBITRO PER LE GARE DI CALCIO A CINQUE.”; ne consegue quindi che, al caso di specie, non può essere applicata la sanzione della perdita della gara ai danni della società Vis Castelpetroso. Per tutti questi motivi D E C I D E 1) di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Domenico De Sisto; 2) di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi con il punteggio: VIS CASTELPETROSO - DOMENICO DE SISTO 2-1; 3) di comminare alla società Vis Castelpetroso un'ammenda di Euro 100; 4) di inibire il dirigente CICCHINO Maurizio (Vis Castelpetroso) fino a tutto il 14/11/2019; 5) di squalificare il calciatore ARCARO Ludovico per due gare effettive. Ai sensi dell’art. 48 CGS e come riportato nel preannuncio di reclamo e nel reclamo medesimo, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sarà addebitato sul conto campionato della società Domenico De Sisto giacente presso il CR Molise.

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