C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 04/11/2019 – Delibera – gara del 31/10/2019 TRE PINI MATESE – CASTEL DI SANGRO CEP 1953
gara del 31/10/2019 TRE PINI MATESE - CASTEL DI SANGRO CEP 1953
Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe non si è disputata a causa della mancata presentazione, nei termini regolamentari, della società Castel di Sangro CEP 1953; considerato che la medesima società non ha fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visti gli artt. 53, comma 2 NOIF e 10, commi 1 e 4 CGS ed il Regolamento della Molise Cup Allievi edizione 2019/2020 pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 18 dell'11 settembre 2019; D E C I D E 1. di infliggere alla società Castel di Sangro CEP 1953 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0,penalizzandola altresì di un punto in classifica; 2. di comminare alla medesima società l'ammenda di Euro 200 relativa alla prima rinuncia (cfr. cit. Regolamento).