C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 14/11/2019 – Delibera – Campionato Regionale di Seconda Categoria A – 03 giornata del girone di Andata Gara del 02/11/2019 CASTELLO MATESE – OLIMPIC ISERNIA
Campionato Regionale di Seconda Categoria A – 03 giornata del girone di Andata Gara del 02/11/2019 CASTELLO MATESE – OLIMPIC ISERNIA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 07/11/2019 – pag. 1046; rilevato preliminarmente che: la società Olimpic Isernia ha fatto pervenire il proprio reclamo e le proprie memorie nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; la società Castello Matese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Olimpic Isernia chiede l’applicazione, ai danni della società Castello Matese, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nella gara in epigrafe, i calciatori CIOFFI Maurizio, MATURO Davide e RAUCCI Nicholas che non avevano titolo a parteciparvi perché, a detta della reclamante, non tesserato. Osserva preliminarmente questo GST. Dal referto arbitrale emerge che i tre calciatori in parola sono stati tutti iscritti nella distinta consegnata all’arbitro prima della gara. Il calciatore Maturo ha disputato l’intera gara, il calciatore Raucci è stato sostituito all’8’ del secondo tempo, mentre il calciatore Raucci è rimasto sempre in panchina per tutta la durata della gara. Interessato in merito, il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise ha comunicato che mentre il calciatore Raucci era regolarmente tesserato, i calciatori Maturo e Cioffi non erano tesserati per la società Castello Matese alla data di disputa della gara in epigrafe. arbitrale emerge chiaramente che il calciatore Arcaro Ludovico, pur essendo iscritto in distinta con il numero 12 tra i calciatori d riserva, non veniva effettivamente utilizzato nella gara in epigrafe non subentrando ad alcun compagno di squadra. È opportuno richiamare l’art. 10, comma 7 nuovo CGS che così recita: “LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI RISERVA, IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE NOIF, DETERMINA L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA NEL SOLO CASO IN CUI GLI STESSI VENGANO EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI NELLA GARA STESSA OVVERO RISULTINO INSERITI NELLA DISTINTA PRESENTATA ALL'ARBITRO PER LE GARE DI CALCIO A CINQUE.”; ne consegue quindi che, al caso di specie, non può essere applicata la sanzione della perdita della gara ai danni della società Vis Castelpetroso. Per tutti questi motivi, visto l’art. 10 CGS, ed in particolare il comma 6, lett. a) ed il comma 7 D E C I D E 1) di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia; 2) di infliggere alla società Castello Matese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3) di comminare alla società Castello Matese un'ammenda di Euro 200; 4) di inibire il dirigente DI COSTANZO Maurizio (Castello Matese) fino a tutto il 28/11/2019; 5) di squalificare i calciatori MATURO Davide e CIOFFI Maurizio (entrambi della società Castello Matese) per due gare effettive. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propria competenza.