C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 14/11/2019 – Delibera – gara del 8/11/2019 MIRABELLO CALCIO – CALCIO MONTENERO
gara del 8/11/2019 MIRABELLO CALCIO - CALCIO MONTENERO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti il referto di gara ed il relativo supplemento, rileva che al 26' del primo tempo, sul risultato di MIRABELLO CALCIO – CALCIO MONTENERO 1-2, l'arbitro allontanava dal terreno di gioco l'allenatore DI GENNARO Ascanio (Calcio Montenero), perché entrava sul terreno di gioco senza autorizzazione e rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo dell'arbitro. Il Di Gennaro si apprestava ad uscire, ma, all'improvviso, tornava indietro, si avvicinava minacciosamente all'arbitro e lo colpiva per tre volte e tra la gamba sinistra e l'anca sinistra e alla mano destra, provocando forte dolore, gonfiore e rossore. Il Di Gennaro veniva quindi bloccato dai dirigenti locali e, a fatica, accompagnato negli spogliatoi. A questo punto l'arbitro, non essendo nelle condizioni psico-fisiche idonee per continuare ad arbitrare, sospendeva definitivamente la gara. A fatica e con molto dolore riusciva a raggiungere gli spogliatoi dove incrociava di nuovo il Di Gennaro che gli urlava frase minacciosa. I dirigenti locali chiamavano i Carabinieri (non presenti sul campo - richiesta di forza pubblica regolarmente presentata) e, alla loro presenza, l'arbitro poteva lasciare senza problemi l'impianto di gioco per recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Campobasso, in preda ad un forte stato di agitazione e di forte dolore alla gamba sinistra ed alla mano destra. Dopo le cure del caso gli venivano diagnosticati trauma distorsivo 1 raggio mano destra, contusione anca sinistra e contusioni multiple, con prognosi di dieci giorni clinici, come da certificato medico allegato al referto. Rileva questo GST. La condotta violenta tenuta dall'allenatore Di Gennaro nei confronti dell’arbitro, così come sopra riportato, è stato un atto intenzionale, diretto a produrre una lesione personale e si è concretizzato in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività. Tale riprovevole comportamento rientra nella previsione di cui all'art. 35 CGS in generale e del comma 4 in particolare. Per tutti questi motivi, visti gli artt. 9, 10 e 35 citato CGS D E C I D E 1. di infliggere alla società Calcio Montenero la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6; 2. di squalificare l’allenatore DI GENNARO Ascanio (Calcio Montenero) fino a tutto il 30 Giugno 2023 3. detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza a carico di ufficiali di gara.