C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 48 del 15/11/2019 – Delibera – Campionato Regionale di Seconda Categoria A – 03 giornata del girone di andata gara del 02/11/2019 Castello Matese – Olimpic Isernia
Campionato Regionale di Seconda Categoria A – 03 giornata del girone di andata gara del 02/11/2019 Castello Matese – Olimpic Isernia
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 43 del 07/11/2019 – pag. 1046; rilevato preliminarmente che: la società Olimpic Isernia ha fatto pervenire il proprio reclamo e le proprie memorie nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa federale; la società Castello Matese non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nei termini previsti dalla vigente normativa federale; letto il reclamo, rileva che la società Olimpic Isernia chiede l’applicazione, ai danni della società Castello Matese, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3-0 per aver schierato, nella gara in epigrafe, i calciatori CIOFFI Maurizio, MATURO Davide e RAUCCI Nicholas che non avevano titolo a parteciparvi perché, a detta della reclamante, non tesserati. Osserva preliminarmente questo GST. Dal referto arbitrale emerge che i tre calciatori in parola sono stati tutti iscritti nella distinta consegnata all’arbitro prima della gara. Il calciatore Maturo ha disputato l’intera gara, il calciatore Raucci è stato sostituito all’8’ del secondo tempo, mentre il calciatore Cioffi è rimasto sempre in panchina per tutta la durata della gara. Interessato in merito, il competente Ufficio Tesseramenti presso il CR Molise ha comunicato che mentre il calciatore Raucci era regolarmente tesserato, i calciatori Maturo e Cioffi non erano tesserati per la società Castello Matese alla data di disputa della gara in epigrafe. Ne consegue che il calciatore Maturo ha preso parte attivamente alla gara, pur non avendone titolo, mentre il calciatore Cioffi, anche lui non tesserato, è stato iscritto in distinta, ma non ha preso parte attiva alla gara. Per tutti questi motivi, visto l’art. 10 CGS, ed in particolare i commi 6, lett. a) e 7 D E C I D E 1) di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Olimpic Isernia; 2) di infliggere alla società Castello Matese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3) di comminare alla società Castello Matese un'ammenda di Euro 200; 4) di inibire il dirigente DI COSTANZO Maurizio (Castello Matese) fino a tutto il 28/11/2019; 5) di squalificare i calciatori MATURO Davide e CIOFFI Maurizio (entrambi della società Castello Matese) per due gare effettive. Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva non versato. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propria competenza.