C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 28/11/2019 – Delibera – gara del 23/11/2019 ORATINO A.S.D. – F.C. BUSSO

gara del 23/11/2019 ORATINO A.S.D. - F.C. BUSSO

 Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento, rileva che al 33’ del secondo tempo, sul punteggio di Oratino – F.C. Busso 2-4, l’arbitro espelleva il calciatore DI IELSI Gianfranco (Oratino) per grave fallo di gioco. Alla notifica del provvedimento, il calciatore Di Ielsi dapprima rivolgeva proteste all’indirizzo dell’arbitro insieme con altri propri compagni di squadra e quindi lasciava il recinto di gioco da un cancello secondario, posto tra le due panchine. In questo frangente aveva inizio un acceso diverbio tra il calciatore espulso ed alcuni sostenitori della squadra ospitata; tutti i calciatori in campo si dirigevano verso il luogo dello scontro, dove la situazione diventava sempre più incandescente. Accorreva anche l’arbitro che, tra gli altri, notava l’allenatore RICCIUTO Filomeno (F.C. Busso) che veniva a contatto con tre calciatori avversari e lo allontanava; invitava, quindi, entrambi i capitani a richiamare i propri compagni di squadra per riprendere il gioco, ma trovava piena collaborazione soltanto nel capitano della società F.C. Busso; così, dopo aver atteso inutilmente circa cinque minuti, sospendeva definitivamente la gara. Osserva questo GST. Perché gli incontri di calcio possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi da parte di tesserati o spettatori è necessario sia che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara sia che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze nel recinto di gioco ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatisi al 33’ del secondo tempo, così come riportati dall’arbitro negli atti ufficiali di gara, evidenziano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri che gli sono stati conferiti dalle disposizioni federali e dalle “Regole del Gioco del Calcio”, non ha saputo fronteggiare le turbolenze riportate negli atti ufficiali e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione definitiva (atto estremo ed eccezionale), a giudizio di questo GST, non andava adottato. Questa tesi è stata più volte supportata dalla giurisprudenza sportiva che in casi analoghi ha stabilito che “NEL CASO IN CUI LA DIREZIONE TECNICA DELLA GARA VENGA TURBATA MOMENTANEAMENTE DA PROTESTE O DA ATTEGGIAMENTI RIBELLI E INDISCIPLINATI DI CALCIATORI O DI ALTRI TESSERATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO, IL DECRETARE LA FINE ANTICIPATA DELLA COMPETIZIONE, OVVERO LA SUA PROSECUZIONE FITTIZIA NON CORRISPONDE AD UNA REALE SITUAZIONE DI PERICOLO E SI RILEVA COME PROIEZIONE DI UNO STATO D’ANIMO DELL’ARBITRO ESAGERATAMENTE PREOCCUPATO O TIMOROSO”. Per tutti questi motivi, in considerazione di quanto precede, questo GST ritiene sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5 C.G.S. e pertanto D E C I D E 1. di ordinare la ripetizione della gara in epigrafe per le ragioni meglio esposte in premessa; 2. di comminare alla società Oratino un’ammenda di Euro 100; 3. di comminare alla società FC Busso un’ammenda di Euro 80 (sanzione ridotta per il fattivo comportamento del proprio capitano); 4. di squalificare l’allenatore RICCIUTO Filomeno per una gara effettiva; 5. di squalificare il calciatore DI IELSI Gianfranco (Oratino) per tre gare effettive. Di seguito, nel relativo paragrafo, sono riportati i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati, per quanto in atti. Manda alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di propria competenza al fine della ripetizione della gara in epigrafe.

 

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