C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 18/07/2019 – Delibera – Per i Sigg.ri: ZABOT Ivan Pasquale, DI STEFANO Luciano, ROCCIO Antonio, DI NENNO Antonio, SUPINO Oreste, GUARDABASCIO Angelo, DANIELE Luca, GIAMMATTEO Angelo, VENDITTI Carmine Antonio, MAZZOCCO Luigi, ROMEO Fulvio, SANTOIANNI Maurizio, MEZZALINGUA Giuseppe, ROSA Antonio, PAOLISSO Massimiliano, RUTIGLIANO Angelo, nonché per le Società; ASD FOOTBALL VENAFRO, ASD BOYS ROCCARAVINDOLA, ASD PRO CALCIO JUNIOR, ASD COMPRENSORIO VAIRANO, ASD ALLIPHAE, ASD ISERNIA F.C., ASD REAL GUGLIONESI, ASD REAL SAN MARTINO CALCIO, POLISPORTIVA KALENA 1924, ASD ACCADEMIA TRE PINI, ASD SAN LEUCIO, USD BICCARI.

Per i Sigg.ri: ZABOT Ivan Pasquale, DI STEFANO Luciano, ROCCIO Antonio, DI NENNO Antonio, SUPINO Oreste, GUARDABASCIO Angelo, DANIELE Luca, GIAMMATTEO Angelo, VENDITTI Carmine Antonio, MAZZOCCO Luigi, ROMEO Fulvio, SANTOIANNI Maurizio, MEZZALINGUA Giuseppe, ROSA Antonio, PAOLISSO Massimiliano, RUTIGLIANO Angelo, nonché per le Società; ASD FOOTBALL VENAFRO, ASD BOYS ROCCARAVINDOLA, ASD PRO CALCIO JUNIOR, ASD COMPRENSORIO VAIRANO, ASD ALLIPHAE, ASD ISERNIA F.C., ASD REAL GUGLIONESI, ASD REAL SAN MARTINO CALCIO, POLISPORTIVA KALENA 1924, ASD ACCADEMIA TRE PINI, ASD SAN LEUCIO, USD BICCARI.

La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con il provvedimento del 17 aprile 2019 n. 11677/972 pfi 17 18/MS/vdb, i signori: ZABOT Ivan Pasquale, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione al punto 2.2 lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione 2016/2017 pubblicato il 01/07/2016 per avere nella stagione sportiva 2016/2017 autorizzato o comunque acconsentito all’inserimento del suo nominativo nelle distinti di gara: nome non indicato/Asd Football Venafro del 17/11/2016, Asd Football Venafro/Castel di Sangro del 19/02/2017, Asd Football Venafro/Circolo la Nebbia del 19/03/2017 e Asd Football Venafro/nome non leggibile del 19/04/2017, quale allenatore della squadra allievi regionali della Asd Football Venafro, in assenza della necessaria abilitazione prevista per tale funzione. DI STEFANO Luciano, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 delle Noif ( secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società), nonché dell’art. 33 comma 1, (secondo il quale i Tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), del Regolamento per il Settore Tecnico, ( giusto comunicato ufficiale n. 69 del 13/06/2018), ed in riferimento al Punto 2.2, lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, nonché al punto 2.2 lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2017/2018, pubblicato il 01/07/2017, per aver: nella stagione sportiva 2016/2017, (a far data dal mese di ottobre 2016) e 2017/2018, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o Allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise, conferendo, invece, l’incarico tecnico al sig. Roccio Antonio, dirigente, seppur il medesimo non ne avesse titolo in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente; nella stagione 2016/2017, sino al mese di ottobre 2016, permesso e consentito al sig. Di Cristinzi Emilio, allenatore di base, codice 128.267, di svolgere attività tecnica a favore della squadra allevi regionali della Asd Boys Roccaravindola, seppur in assenza di alcun tesseramento con la stessa società. ROCCIO Antonio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezze e probità sportiva, di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al punto 2.2., lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01.07.2016, nonché al punto 2.2. lettera E del comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stazione 2017/2018, pubblicato il 01.07.2017, per aver nella stagione 2016/2017 ( dal mese di ottobre 2016) e 2017/2018 assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato allievi regionali Molise della società Asd Boys Roccaravindola, in assenza delle necessaria abilitazione prevista dalla normativa federale, fatto accertato a partire dal mese di ottobre 2016, sino al termine della stagione sportiva 2017/2018. DI NENNO Antonio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, nonché al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico stagione 2017/2018, pubblicato il 01/07/2017, per aver nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 assunto, senza avere titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato allievi regionali Molise della società Asd Pro Calcio Junor Castel di Sangro, in assenza della necessaria abilitazione prevista dalla normativa federale. SUPINO Oreste, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione ai punti 2.1. lettera F e 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, nonché al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico stagione 2017/2018, pubblicato il 01/07/2017, per aver, nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, sia per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise (entrambe le stagioni), nonché per la squadra partecipante al campionato regionale giovanissimi Molise (stagione 2016/2017) conferendo invece l’incarico tecnico ai signori Luca Daniele ( per gli allevi regionali) e Angelo Guardabascio (per giovanissimi regionali) entrambi dirigenti, seppur gli stessi non ne avessero titolo, in quanto sprovvisti della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente. DANIELE Luca per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016 nonché al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico stagione 2017/2018 pubblicato il 01/07/2017, per aver nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018 assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato allievi regionali Molise della società Asd Comprensorio Vairano in assenza della necessaria abilitazione prevista dalla normativa Federale. GUARDABASCIO Angelo, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.1. lettera F del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per aver nella stagione sportiva 2016/2017 assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato giovanissimi regionali Molise della società Asd Comprensorio Vairano in assenza della necessaria abilitazione prevista dalla normativa Federale. GIAMMATTEO Angelo, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere, nella indicata stagione, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal settore tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise, conferendo, invece, l’incarico tecnico al sig. Carmine Antonio Venditti, dirigente, seppur il medesimo non ne avesse titolo in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente. VENDITTI Carmine Antonio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere nella stagione sportiva 2016/2017 assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato allievi regionali Molise della società Asd Allphae in assenza della necessaria abilitazione prevista dalla normativa Federale. MAZZOCCO Luigi, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 delle Noif (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società), nonché dell’art. 33 comma 1, (secondo il quale i Tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), del Regolamento per il Settore Tecnico, (giusto comunicato ufficiale n. 69 del 13/06/2018), ed in riferimento al Punto 2.2, lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere nella stagione sportiva 2016/2017 omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal settore tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise conferendo e consentendo l’incarico tecnico ai signori Boragine Pierluigi e Santilli Nicola, entrambi allenatori di base, seppur gli stessi non ne avessero titolo in quanto privi di alcun tesseramento con la stessa società. ROMEO Fulvio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere, nella indicata stagione, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal settore tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise. SANTOIANNI Maurizio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere, nella indicata stagione, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal settore tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise, conferendo, invece, l’incarico tecnico al signor Giuseppe Mezzalingua, dirigente, seppur il medesimo non ne avesse titolo in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente. MEZZALINGUA Giuseppe, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere, nella stagione sportiva 2016/2017 assunto, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato allievi regionale Molise della società Asd Real San Martino Calcio, in assenza della necessaria abilitazione prevista dalla normativa federale. ROSA Antonio, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 delle Noif (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società), nonché dell’art. 33 comma 1, (secondo il quale i Tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), del Regolamento per il Settore Tecnico, (giusto comunicato ufficiale n. 69 del 13/06/2018), ed in riferimento al Punto 2.2, lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere, nella stagione sportiva 2016/2017, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal settore tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise, per poi conferire l’incarico al signor Di Tullo Nicolino, allenatore di base, immesso nei ruoli con comunicato ufficiale n. 185 del 15/02/2017, seppur lo stesso non ne avesse titolo in quanto privo di alcun tesseramento con la stessa società per l’indicata stagione. PAOLISSO Massimiliano, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 delle Noif (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società), nonché dell’art. 33 comma 1, (secondo il quale i Tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), del Regolamento per il Settore Tecnico, (giusto comunicato ufficiale n. 69 del 13/06/2018), ed in riferimento al Punto 2.1, lettera F del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere, nella stagione sportiva 2016/2017, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal settore tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale giovanissimi Molise, conferendo e consentendo l’incarico tecnico al signor Ciro Gomma, allenatore di base, seppur lo stesso non ne avesse titolo in quanto privo di alcun tesseramento con la stessa società nella indicata stagione. RUTIGLIANO Angelo, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di ci all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al punto 2.2. lettera E del Comunicato Ufficiale n. 1 del settore Giovanile e Scolastico, stagione 2016/2017, pubblicato il 01/07/2016, per avere, nella indicata stagione, omesso di utilizzare un allenatore abilitato dal settore tecnico con qualifica federale Uefa o istruttore giovani calciatori o allenatore di III categoria (ante 1998) iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la conduzione della squadra partecipante al campionato regionale allievi Molise. Nonché le Società, ASD FOOTBALL VENAFRO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. De Sanctis Roberto ed al dirigente sig. Zabot Ivan Pasquale; ASD BOYS ROCCARAVINDOLA, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Di Stefano Luciano, al dirigente sig. Rocco Antonio nonché al tecnico sig. Di Cristinzi Emilio; ASD PRO CALCIO JUNIOR CASTEL DI SANGRO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Lamberto Oddis e al dirigente sig. Di Nenno Antonio; ASD COMPRENSORIO VAIRANO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Oreste Supino e ai dirigenti sig. Luca Daniele e Angelo Guardabascio; ASD ALLIPHAE, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Angelo Giammateo e al dirigente sig. Carmine Antonio Venditti; ASD ISERNIA F.C. per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Luigi Mazzocco, nonché ai tecnici signori Pierluigi Boragine e Nicola Santilli; ASD REAL SAN MARTINO CALCIO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Maurizio Santoianni e al dirigente sig. Giuseppe Mezzalingua; POLISPORTIVA KALENA 1924, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Antonio Rosa e al tecnico sig. Di Tullio Nicolino; ASD ACCADEMIA TRE PINI, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Massimiliano Paolisso e al tecnico Ciro Gomma; ASD SAN LEUCIO, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al proprio presidente e legale rappresentante sig. Pier Luigi Boragine e al tecnico sig. Armando Castrilli; ASD REAL GUGLIONESI, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione alla condotte antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante sig. Fulvio Romeo; USD BICCARI, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e legale rappresentante sig. Fulvio Rutigliano. ^ ^ ^ ^ Alla udienza odierna sono risultati presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, ed i deferiti Venditti Carmine Antonio, Rosa Antonio, in proprio e quale Presidente della società Asd Polispotiva Kalena 1924, De Sanctis Roberto, nella qualità di Presidente della società Asd Football Venafro, Oddis Lamberto, nella qualità di Presidente della società Asd Pro Calcio Junior Castel di Sangro. I deferiti Romeo Fulvio e la società Asd Real Guglionesi, in persona del suo attuale Presidente Sorvillo Nicola, hanno fatto pervenire comunicazioni per giustificare la impossibilità a comparire, mentre il deferito Paolisso Massimiliano, nella sua qualità di Presidente della società Accademia Tre Pini, ha fatto pervenire memoria difensiva con allegazione documentale, pure giustificando la impossibilità a comparire. Il Tribunale Federale, non ritenendo valide e legittime le giustificazioni addotte, in mancanza, peraltro, di espresse richieste di rinvio, ha disposto procedersi alla trattazione del deferimento.. Prima dell’apertura della trattazione vengono depositati accordi ex art. 23 del C.G.S. sottoscritti dal rappresentante della Procura Federale e dai deferiti Venditti Carmine Antonio, De Sanctis Roberto, per la società Asd Football Venafro, e Oddis Lamberto, per la società Asd Pro Calcio Junior Castel di Sangro, contenenti le seguenti sanzioni concordate: Venditti Carmine Antonio mesi 2 di inibizione, De Sanctis Roberto, per la società Asd Football Venafro ammenda di euro 400,00, Oddis Lamberto, per la società Asd Pro Calcio Junior Castel di Sangro, ammenda di euro 300,00, sui quali il Tribunale si riserva la decisione di efficacia degli stessi ricorrendone le condizioni previste dall’articolo sopra richiamato. E' stato, altresì, ascoltato, con separato verbale di audizione, che viene allegato agli atti del deferimento, il signor Rosa Antonio, in proprio e nella qualità di Presidente della società Asd Polisportiva Kalena 1924, che ha richiesto il proscioglimento per sé e per la società, esibendo documentazione che viene allegata al verbale di audizione. La Procura Federale dopo aver illustrato le posizioni dei singoli deferiti, ha chiesto di accogliersi il deferimento richiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni a carico dei deferiti: Zabot Ivan Pasquale – mesi tre di inibizione; Di Stefano Luciano – mesi tre di inibizione; Roccio Antonio – mesi tre di inibizione; Di Nenno Antonio – mesi quattro di inibizione; Supino Oreste – mesi cinque di inibizione; Daniele Luca – mesi quattro di inibizione; Guardabascio Angelo – mesi tre di inibizione; Giammatteo Angelo – mesi tre di inibizione; Mazzocco Luigi – mesi quattro di inibizione; Romeo Fulvio – mesi tre di inibizione; Santoianni Maurizio – mesi 4 di inibizione; Mezzalingua Giuseppe – mesi tre di inibizione; Rosa Antonio – mesi 5 di inibizione; Paolisso Massimiliano – mesi cinque di inibizione; Rutigliano Fulvio – mesi tre di inibizione; società Asd Boys Roccaravincola – euro 400,00 di ammenda; società Asd. Comprensorio Vairano – euro 400,00 di ammenda; società Asd. Alliphe – euro 400,00 di ammenda; società Asd. Isernia F.C. – euro 800,00 di ammenda; società Asd. Real San Martino Calcio – euro 400,00 di ammenda; società Asd Polisportiva Kalena 1924 – euro 500,00 di ammenda; società Asd. Accademia Tre Pini – euro 500,00 di ammenda; società Asd. San Leucio – euro 500,00 di ammenda; società Asd. Real Guglionesi – euro 300,00 di ammenda; società Asd. Biccari – euro 300,00 di ammenda. Il Tribunale Federale si è riservato la decisione. MOTIVAZIONE Le risultanze degli atti posti alla base del deferimento della Procura Federale sono confortate, non solo dalle dichiarazioni dei deferiti rese alla stessa Procura in sede di indagini, ma anche dalla copiosa documentazione reperita, quali, ad esempio, le distinte delle partite disputate e gli articoli di giornali locali contenenti le informazioni sulle gare. Ciò porta ad accogliere il deferimento così come proposto, riconoscendo la responsabilità delle persone deferite e delle società di appartenenza per responsabilità diretta ed oggettiva. Valutata, peraltro, la memoria fatta pervenire dal deferito Paolisso Massimiliano, con la quale viene rappresentato che nella stagione sportiva 2016/2017 il predetto non sarebbe stato Presidente della Asd Accademia Tre Pini e che solo in data 14/07/2017 sarebbe stata regolarmente costituita la anzidetta società, con conseguente istituzione del consiglio direttivo e nomina del Presidente, la stessa non può trovare accoglimento atteso che, non solo il deferito ha ammesso, dinanzi all’audizione della Procura Federale, di essere Presidente della società Accademia Tre Pini da circa quatto anni, ma dagli atti di questo Comitato sono stati rinvenuti istanze inoltrate nel corso della stagione 2016/2017 da parte della società Accademia Tre Pini proprio a firma del deferito Massimiliano Paolisso nella qualità di Presidente. Relativamente alla posizione del deferito Zabot Ivan Pasquale, accertato presso il Comitato Regionale che il medesimo non risulta essere mai stato tesserato per la FIGC, va ritenuto che il medesimo risulta essere sanzionabile ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del CGS che dispone come siano tenuti all’osservanza delle norme statutarie e federali anche coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione sportiva. Quanto alle violazioni contestate ai deferiti è, naturalmente, indispensabile tenere conto delle diverse posizioni che andranno a giustificare una diversa quantificazione delle sanzioni, Nella valutazione delle violazioni contestate ai singoli deferiti, ed alle società, pur nelle diverse posizioni, questo Tribunale Federale ritiene necessario ed indispensabile tenere conto di elementi importanti che possono e debbono giustificare una diversa quantificazione delle sanzioni, il tutto anche tenendo conto del fatto che i deferiti, tesserati e società, operano in piccole realtà locali con grandi sacrifici e con minime risorse economiche; ma non per questo le regole che esistono non debbano essere rispettate anche laddove può sembrare una mera superficialità destinare tesserati non abilitati o, addirittura, non tesserati, alla delicata funzione di allenatore di squadre giovanili. Alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti del deferimento, in via preliminare, questo Tribunale Federale ritiene di non dare efficacia agli accordi ex art. 23 C.G.S. così come depositati e quantificati. La mancanza di un raffronto quantitativo con un minimo ed un massimo previsto dagli articoli del C.G.S., che sono alla base delle sanzioni patteggiabili, permette a questo Tribunale di applicare una sanzione ridotta, naturalmente diversificata rispetto alla violazione contestata e al tempo per cui essa si è protratta. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale DISPONE, in primis, di non dare efficacia agli accordi ex 23 del Codice di Giustizia Sportiva depositati prima dell’apertura del dibattimento con conseguente valutazione della posizione dei deferiti che avevano sottoscritto gli accordi con i criteri riportati in premessa; INFLIGGE ai deferiti le seguenti sanzioni: Supino Oreste, nella sua qualità di Presidente della società ASD. Comprensorio Vairano, mesi uno di inibizione; Luca Daniele, dirigente della società Asd Comprensorio Vairano, mesi uno di inibizione; Di Stefano Luciano, nella sua qualità di Presidente della società Asd Boys Roccaravindola, mesi uno di inibizione; Roccio Antonio, nella sua qualità di dirigente della società Asd Boys Roccaravindola, mesi uno di inibizione; Di Nenno Antonio, dirigente della società Asd Pro Calcio Junior Castel di Sangro, mesi uno di inibizione; Guardabascio Angelo, dirigente della società Asd Comprensorio Vairano, gg. 20 di inibizione; Giammatteo Angelo, nella sua qualità di Presidente della società Asd Alliphae, gg. 20 di inibizione; Venditti Carmine Antonio, dirigente della società Asd Alliphae, gg. 20 di inibizione; Santoianni Maurizio, nella sua qualità di Presidente della società Asd San Martino Calcio, gg. 20 di inibizione; Mezzalingua Giuseppe, dirigente della società Asd San Matino Calcio, gg. 20 di inibizione; Mazzocco Luigi, nella sua qualità di Presidente della società Asd Isernia FC, gg. 15 di inibizione; Massimiliano Paolisso, nella sua qualità di Presidente della società Asd Accademia Tre Pini , gg. 15 di inibizione; Rosa Antonio, nella sua qualità di Presidente della società Polisportiva Kalena 1924, gg. 15 di inibizione; Romeo Fulvio, nella sua qualità di Presidente della società Asd Real Guglionesi, gg. 10 di inibizione; Rutigliano Fulvio, presidente della società Usd Biccari, gg. 10 di inibizione; Zabot Ivan Pasquale, nella sua qualità di persona che ha svolto attività all’interno o nell’interesse della Asd Football Venafro, ex art. 1 bis comma 5 del CGS, giorni cinque di inibizione; ed alle società deferite le seguenti sanzioni: Asd Boys Roccaravindola, ammenda di euro 200,00; Asd Pro Calcio Junior Castel di Sangro, ammenda di euro 200,00; Asd Comprensorio Vairano, ammenda di euro 200,00; Asd Alliphae, ammenda di euro 150,00; Asd Comprensorio Vairano, ammenda di euro 150,00; Asd Isernia FC, ammenda di euro 150,00; Asd Real Sam Martino Calcio, ammenda di euro 150,00; Polisportiva Kalena 1924 ammenda di euro 100,00; Asd Accademia Tre Pini, ammenda di euro 100,00; Asd San Leucio, ammenda di euro 100,00; Asd Real Guglionesi, ammenda di euro 80,00; Usd Biccari, ammenda di euro 80,00. Relativamente alle inibizioni irrogate ai deferiti, ai fini della concreta afflittività della sanzioni, si dispone che le stesse decorrano dal 1° settembre 2019. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Molise per la pubblicazione del presente provvedimento e per quanto di competenza per l’esecuzione delle sanzioni.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it