C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 31/12/2019 – Delibera – DEFERIMENTO A CARICO DI CASTELLUCCIO MARCO E DELLA SOCIETA’ F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920
DEFERIMENTO A CARICO DI CASTELLUCCIO MARCO E DELLA SOCIETA’ F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920
La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota n. prot. 4782/75pfi 19-20/MS/lc del 18 ottobre 2019, il sig. CASTELLUCCIO Marco, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Città di Termoli, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva vigente fino al 16.06.2019, (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle Noif ed all’art. 8, commi 9 e 15, del CGS vigente fino al 16.06.2019, (art. 31 commi 6 e 7 del vigente CGS), per non aver pagato all’allenatore sig. Giampietro Precali le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 13.12.2018, pubblicata con C.U. n. 6/2018 C.A. LND del 13.12.2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; nonché la società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 matr. 795096, (già ASD Città di Termoli), per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 4 comma 1 del codice di giustizia sportiva vigente fino al 16.06.2019, (art. 6 comma 1 del vigente CGS), per il comportamento posto in essere dal sig. Castelluccio Marco, già Presidente della società ASD Città di Termoli, come sopra descritto. -*-*-*-*-*- Alla riunione per la discussione del deferimento, fissata per il giorno 26.11.2019, risultava presente l’Avv. Raffaele Teodoro per la Procura Federale nonché il sig. Castelluccio Marco, nessuno compariva, invece, per la deferita società, considerato che il deferito sig. Castelluccio Marco non ha più la carica di Presidente. Prima dell’apertura della discussione, il sig. Castelluccio Marco concordava con la Procura Federale, ex art. 127 del nuovo CGS, l’applicazione della sanzione di mesi quattro di inibizione, (sanzione base mesi sei ridotta per il rito a mesi quattro), sanzione di cui il Tribunale prendeva atto, riservandosi di valutarne, previo accertamento degli elementi atti al proscioglimento del deferito o l’estinzione per qualsiasi causa del procedimento, la congruità e l’efficacia in sede di decisione. Relativamente alla deferita società, il rappresentante della Procura Federale, Avv. Raffaele Teodoro, dopo aver illustrato il contenuto del deferimento e le responsabilità a carico della stessa, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di euro 600,00 e punti tre di penalizzazione. Questo Tribunale Federale, all’esito delle richieste formulate, stante l’assenza di un rappresentante per la deferita società e rilevato che agli atti del deferimento non risultavano allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inerenti la notifica dell’atto del deferimento, emetteva apposita ordinanza con la quale disponeva l’acquisizione dei predetti avvisi. A seguito di detta ordinanza, pervenuti gli avvisi richiesti da parte della Procura Federale, questo Tribunale fissava nuova udienza al 18 dicembre 2019 per la discussione del deferimento. Alla predetta riunione, risultava presente l’Avv. Raffaele Teodoro, per la Procura Federale, che reiterava le richieste già formulate precedentemente, mentre nessuno compariva per la deferita società.
Il Tribunale, preso atto degli avvisi di ricevimento delle raccomandate, così come acquisiti dalla Procura Federale, verificata la regolarità della spedizione, visti tutti gli atti del deferimento osserva quanto segue: nel merito, il provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale LND, con il quale veniva accolto il ricorso proposto dal sig. Giampietro Precali nei confronti della società ASD Città di Termoli per il pagamento della complessiva somma di euro 4.006,50 a titolo di compenso per l’attività di allenatore responsabile della prima squadra della società deferita, veniva comunicato a mezzo raccomandata a.r. di Poste Italiane n. 61724345540-1 del 17.12.2018 alla società Città di Termoli ASD presso l’indirizzo di via Inghilterra n. 16 in Termoli, c/o D’angelo Carmine e ritirata in data 14.02.2019; orbene, da consultazione presso l’Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale si è rilevato che per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 la sede della società deferita risulta essere in Termoli alla via Dello Sport snc, c/o Stadio Comunale Gino Cannarsa, mentre per la ricezione della corrispondenza risulta essere indicato l’indirizzo di via Della Libertà n. 49 in Vasto (CH), c/o Castelluccio Marco; inoltre, dall’organigramma della stessa società, per entrambe le suddette stagioni sportive, non risulta essere indicato il nominativo di tale D’Angelo Carmine a titolo di qualsiasi carica societaria; per quanto sopra rilevato, risulta evidente come non via sia la prova che la società deferita abbia ricevuto la comunicazione del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale della LND, emesso su ricorso del sig. Precali Giampietro, con la conseguenza che ai deferiti non può essere addebitata la violazione per il mancato pagamento della somma accertata nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione; in considerazioni di tali evenienze si ritiene, quindi, che i deferiti debbano essere prosciolti dalle contestazioni di cui al deferimento con la conseguenza che lo stesso accordo intercorso tra il sig. Castelluccio Marco e la Procura Federale, proprio in virtù della emergenza di elementi validi al proscioglimento nel merito, non può essere ratificato. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale rigetta, per le motivazioni addotte, il deferimento proposto nei confronti del sig. Castelluccio Marco e della società FCD Calcio Termoli 1920, già A.S.D. Città di Termoli. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza.