F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 197/CSA pubblicata il 10 Marzo 2022 – A.S.D. Aurora Alto Casertano
Decisione n. 197/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 186/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 186/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Aurora Alto Casertano, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.02.2022, l’Avv. Andrea
Galli e udito l’Avv. Gerardo Russo per la reclamante; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società A.S.D. Aurora Alto Casertano ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Nicola Mancino, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 46 del 09.02.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Aurora Alto Casertano/Tolentino 1919 del 06.02.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo del Direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare, ritardava l'uscita dal terreno di gioco e, successivamente, da dietro la panchina continuava a protestare per la intera durata del primo tempo.”
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione da tre a due giornate di squalifica.
In particolare, la A.S.D. Aurora Alto Casertano, adducendo la genericità e contraddittorietà del referto del Direttore di Gara, nonché evidenziando che il comportamento del Sig. Mancino sarebbe stato posto in essere in maniera difforme rispetto a quanto riportato nei documenti ufficiali, ha proposto tre motivi di reclamo:
1. ASSENZA DI ANIMUS NOCENDI: la reclamante ha invocato l’applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13 del CGS, in quanto, oltre a un gesto di stizza per una decisione non condivisa, non sarebbero ravvisabili comportamenti o gesti tali da giustificare la sanzione inflitta; inoltre, le espressioni rivolte all'indirizzo del Direttore di Gara sarebbero qualificabili come irrispettose e come semplici espressioni di dissenso riguardo al suo operato, prive di ogni connotato offensivo o irriguardoso;
2. ASSENZA DI INTENTO LESIVO DELL' INCOLUMITÀ E DELL'IMMAGINE DEL DIRETTORE DI GARA: secondo la reclamante, l'espressione "sei un fenomeno" avrebbe avuto un carattere meramente canzonatorio e non offensivo, poiché le parole volgari, ormai entrate nel linguaggio comune (e la parola fenomeno non lo è affatto), affinché integrino la fattispecie illecita, devono assumere una valenza obiettivamente denigratoria nei confronti di chi esercita la funzione di Arbitro. Per cui non dovrebbe scattare l'espulsione se la frase costituisce espressione di semplice critica, anche accesa o di villania;
3. SCUSABILITÀ QUALE REAZIONE AD ABUSO SUBITO: secondo la reclamante, sulla premessa secondo cui l'Arbitro avrebbe fischiato una decisione non condivisa dal Sig. Mancino, anche il codice penale giustificherebbe offese rivolte al pubblico ufficiale se queste sono dettate dalla reazione a un abuso ricevuto, con la conseguenza che non si verrebbe puniti nel caso in cui il pubblico ufficiale abbia dato la causa al fatto eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni
A supporto la A.S.D. Aurora Alto Casertano ha prodotto delle immagini televisive.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 febbraio 2022 è comparso per la parte reclamante l’Avv. Gerardo Russo, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In via preliminare, va disatteso il richiamo all’ausilio delle immagini televisive operato dalla reclamante, stanti i limiti posti dalle chiare previsioni di cui all’art. 61, comma 2, C.G.S.
In ordine al merito dei fatti contestati, ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo quale condotta irriguardosa aggravata, ex art.36, comma 1, C.G.S., in ragione del quantum della sanzione inflitta.
A tal fine, dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., emerge, secondo quanto refertato dall’Arbitro, che “Dopo il provvedimento di ammonizione per proteste, il calciatore con fare derisorio mi applaude dicendomi: 'sei un fenomeno'. Alla notifica dell'espulsione ci vogliono ben 3 minuti per farlo uscire dal terreno di gioco creando una situazione di forte tensione nervosa in campo. Poi per tutta la durata della partita si dispone dietro la propria panchina e continua per il restante primo tempo a protestare contro la direzione di gara”.
L’espressione rivolta all’Arbitro “sei un fenomeno”, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, è indubbiamente irriguardosa e integrante la fattispecie prevista e disciplinata dall’art.36, comma 1, C.G.S..
Tale condotta risulta poi aggravata dal comportamento successivamente posto in essere dal Sig. Mancino, che ha ritardato la propria uscita dal terreno di giuoco dopo il provvedimento sanzionatorio, come peraltro confermato anche dalla A.S.D. Aurora Alto Casertano nel proprio reclamo – a nulla rilevando che il ritardo ammontasse a 3 minuti o a 1 minuto e 40 secondi, trattandosi anche in tale seconda evenienza di tempo abbondantemente sufficiente a giustificare la censurabilità del contegno, peraltro tale da aver provocato forte tensione nervosa in campo - e che ha persistito nel proprio atteggiamento protestatario all’indirizzo degli Ufficiali di gara per tutta la durata dell’incontro.
Ne consegue che anche le deduzioni della reclamante sul punto specifico non sono condivisibili, non risultando, peraltro, neppure applicabile alcuna delle circostanze attenuanti di cui all’art.13, C.G.S..
La sanzione comminata dal Giudice Sportivo, pertanto, è da ritenersi complessivamente congrua, considerando anche che il Mancino era il Capitano della propria compagine, ruolo al cui titolare il Regolamento del Giuoco del Calcio attribuisce compiti e responsabilità specifici.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce