C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 03/03/2020 – Delibera – RECLAMO n. 38 della Società A.S.D. SC ALESSANDRO ROSINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 SGS del 13.02.2020 (ripetizione della gara Alessandro Rosina – Xerox Chianello DLF Paola del 08.02.2020, Campionato Under 17 Regionale).
RECLAMO n. 38 della Società A.S.D. SC ALESSANDRO ROSINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 SGS del 13.02.2020 (ripetizione della gara Alessandro Rosina – Xerox Chianello DLF Paola del 08.02.2020, Campionato Under 17 Regionale).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Il Giudice di primo grado ha disposto la ripetizione della gara in epigrafe per errore tecnico da parte dell’arbitro, il quale ha dichiarato di aver ammonito per la seconda volta il calciatore Plastina Roberto della società Xerox Chianello DLF Paola e di non averlo espulso. La società reclamante, che è stata danneggiata dall’episodio suddetto, ha rilevato che il fatto non ha influito sull’andamento della gara che si è conclusa sul risultato di 2-0 in suo favore e, pertanto, chiede la revoca del provvedimento impugnato e la conferma del risultato raggiunto sul campo. La corte ritiene che, sebbene il regolamento preveda la possibilità di ordinare la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, nel caso di specie l’organo giudicante deve valutare l’effettiva incidenza che l’episodio può avere avuto sullo svolgimento della stessa, a norma dell’art.10 C.G.S. comma 5. In questo caso, dell’errore dell’arbitro è stata teoricamente svantaggiata proprio la reclamante, che avrebbe potuto disputare buona parte della gara in superiorità numerica, e che nonostante ciò ha vinto ugualmente la gara per 2-0. Per tale motivo, l’episodio non ha avuto alcuna sostanziale incidenza sul regolare svolgimento della gara. PQM annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato, relativamente alla ripetizione della gara SC Alessandro Rosina – Xerox Chianello DLF Paola del 08.02.2020, Campionato Under 17 Regionale, e conferma per l’effetto il risultato conseguito sul campo di 2-0 a favore della Società SC Alessandro Rosina; dispone accreditarsi il contributo versato sul conto della Società reclamante; rimette gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.
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