C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 10/03/2020 – Delibera – RECLAMO nr. 39 della Società F.C.D.REAL SANT’AGATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 129 del 20.02.2020 (punizione sportiva della perdita della gara Praiatortora – Real Sant’Agata del 08.02.2020, Campionato Promozione).

RECLAMO nr. 39 della Società F.C.D.REAL SANT’AGATA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 129 del 20.02.2020 (punizione sportiva della perdita della gara Praiatortora – Real Sant’Agata del 08.02.2020, Campionato Promozione).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della Società Praiatortora; RILEVA la società PraiaTortora chiedeva, con reclamo al giudice di prime cure, che venisse inflitta alla Real Sant’Agata la punizione sportiva della perdita della gara PraiaTortora - Real Sant’Agata dell’8.2.2020 con il punteggio di 0-3, sostenendo che la società non aveva impiegato per l’intera durata della gara stessa almeno due giocatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi ed uno dal 1 gennaio 2001 in poi come da obbligo sancito dalle normative federali per le partecipanti al campionato di Promozione. Il Giudice Sportivo Territoriale, accertato che la società Real Sant’Agata iniziava la gara schierando in campo i giocatori Crispino Andrea, nato il 07.05.2000, Stroie Florian Daniel, nato il 06.03.2000 e De Napoli Matteo, nato il 15.03.2001; che al 21° del II° tempo sostituiva il giocatore Crispino Andrea, uno dei giocatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi, con altro giocatore Petrassi Salvatore, nato il 18.04.1996; riteneva, pertanto, che il Real Sant’Agata non si era attenuta a quanto disposto dalle norme federali in quanto impiegava per tutta la durata della gara un solo giocatore nato dal 1° gennaio 2000 ed uno nato dal 1° gennaio 2001 (Stroie Florian Daniel, nato il 06.03.2000 e De Napoli Matteo nato il 15.03.2001) anche se al 29 II° tempo, quindi tardivamente, faceva entrare in campo il giocatore Sagula Antony nato il 13.01.2000. Lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Real Sant’Agata, deliberava, pertanto, di infliggere alla società Real Sant’Agata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3. Ricorre davanti a questa Corte la Società Real Sant’Agata assumendo che il reclamo della società PraiaTortora è inammissibile in quanto la procedura seguita non è conforme al dettato dell’art. 67 C.G.S. che prescrive che il preannuncio di ricorso debba essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Giudice Sportivo ed alla controparte entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è volta la gara ed il ricorso con dette modalità entro il termine di tre giorni. Sostiene che il PraiaTortora, dopo una prima irrituale trasmissione via posta, riteneva di sanare il vizio procedurale inviando all’odierna reclamante in data 12.2.2020 due raccomandate recanti all’interno due note “Notifica preannuncio di reclamo”, quindi anche fuori termine, e “Notifica Reclamo”, prese in carico da Poste Italiane solo in data 17.2.2020. Lamenta da ultimo il difetto di jus postulandi del PraiaTortora per assenza di delega e procura del firmatario del ricorso Avv. Alfonso Guaragna. Controdeduce il PraiaTortora affermando l’inammissibilità del ricorso in quanto vertente solo su motivi di diritto e perché notificato via pec senza allegazione dei documenti prodotti a supporto. Passa quindi a confutare il difetto di jus postulandi sostenendo che il firmatario Avv. Alfonso Guaragna è delegato alla firma con atto del Presidente della società Massara depositato presso il Comitato all’atto dell’iscrizione al corrente campionato. Premessa la mancata formale comunicazione da parte del Real Sant’Agata del proprio indirizzo PEC che avrebbe impedito l’utilizzo di questo canale, assume quindi che, ai sensi dell’art. 142 del C.G.S., la trasmissione a mezzo posta certificata non è allo stato obbligatoria; rappresenta perciò di aver inviato alla controparte, in ossequio ai termini imposti dalle norme di riferimento, il preannuncio di reclamo da posta ordinaria a posta ordinaria e quindi da PEC a posta ordinaria ottenendo messaggio di corretta accettazione e successivo inoltro. Identica procedura chiarisce di aver seguito per la notifica del ricorso. Solo per eccesso di zelo ha inviato successive raccomandate affidandone la spedizione ad azienda privata il primo giorno non festivo successivo alla gara, quindi anch’esse in termini, dette raccomandate sono state poi “passate” dalla citata azienda a Poste Italiane che ha provveduto ad inviarle alla destinataria. Le ragioni addotte dalla resistente appaiono fondate e pertanto il reclamo da rigettare. Il nuovo codice di giustizia sportiva all’art. 142 ha dettato le disposizioni transitorie e, per quanto qui rileva, al comma 3 ha statuito che “per le società non professionistiche, l'art. 53 (che prescrive che la comunicazione agli interessati debba essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata) entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Preso atto della non obbligatorietà della comunicazione a mezzo di PEC, va verificato se il PraiaTortora, nell’attivazione del ricorso, abbia adempiuto ai termini imposti dal Codice. Anche con riferimento a tale aspetto è da dirsi che le argomentazioni della resistente meritano pregio in quanto la stessa ha presentato il preannuncio ed il reclamo nei termini prescritti, rispettivamente di uno e tre giorni, inviandoli prima con mail e quindi con note raccomandate. Poiché queste ultime sono state consegnate, il primo giorno non festivo successivo alla gara, il 10.2.2020 e non il 12.2.2020 come assume la ricorrente, ad una società privata, che poi si è servita di Poste Italiane per il successivo inoltro all’attuale reclamante, il momento in cui va cristallizzata la formalizzazione del ricorso è quello della consegna al primo vettore. Non accoglibile nemmeno la lagnanza relativa al difetto di potere di firma dell’avvocato del Praia Tortora in quanto risultante delegato alla firma nella documentazione ufficiale prodotta al competente ufficio del Comitato Regionale Calabria. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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