C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 153 del 09/06/2020 – Delibera – RECLAMO n.41 della Società A.C.D. CAMPORA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 132 del 27.02.2020 (ripetizione della gara Capo Vaticano – Campora del 10.11.2019, Campionato di 1^Categoria).

RECLAMO n.41 della Società A.C.D. CAMPORA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 132 del 27.02.2020 (ripetizione della gara Capo Vaticano – Campora del 10.11.2019, Campionato di 1^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’Avv .Francesco Rotundo, che difende la Società reclamante; RILEVA La società Campora ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata su CU n.132 del 27 febbraio 2020, con cui era stata disposta la ripetizione della gara Capo Vaticano – Campora del 10.11.2019. Tale decisione era conseguente al precedente provvedimento dello stesso Giudice Sportivo, il quale in data 21.11.2019, su ricorso della Società Capo Vaticano del 12.11.2019, aveva sospeso la decisione e rimesso gli atti alla Procura Federale al fine di verificare quanto già risultante negli atti ufficiali di gara, e precisamente la circostanza che l’arbitro aveva decretato la fine dell’incontro con circa dieci minuti di anticipo rispetto al tempo regolamentare a causa del malfunzionamento del proprio cronometro.

La Procura Federale, con comunicazione del 12.02.2020 , sentito il direttore di gara, confermava la circostanza. Sicchè, il Giudice Sportivo adottava la decisione impugnata. Il ricorso della Società Campora si fonda su quattro motivi, di cui il primo appare fondato e assorbente. Invero, sostiene la Società reclamante che la decisione sia stata adottata dal Giudice Sportivo oltre il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso di primo grado, previsto dall’art. 54 C.G.S. In effetti, la decisione è intervenuta in data 27.02.2020, mentre il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto dalla Società Capo Vaticano in data 12.11.2019. Né si è in presenza di alcuno dei tassativi motivi che, ai sensi dell’art, 38, comma 5, C.G.S. CONI giustificano la sospensione dei termini. P.Q.M. In accoglimento del ricorso: - revoca la delibera del Giudice Sportivo, pubblicata su CU n.132 del 27 febbraio 2020, e omologa il risultato di 0-1 conseguito sul campo della gara CAPO VATICANO-CAMPORA del 10.11.2019; - dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della Società reclamante; -dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Segreteria del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

 

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