C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 156 del 16/06/2020 – Delibera – Reclamo n.42 della POL.D. ALBI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 36CZ del 5.03.2020 (ammenda di € 90,00 e squalifica calciatore ROMANO Cristian fino al 5.3.2021, detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative per come previste dall’art.35 coma 7 C.G.S.)
Reclamo n.42 della POL.D. ALBI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 36CZ del 5.03.2020 (ammenda di € 90,00 e squalifica calciatore ROMANO Cristian fino al 5.3.2021, detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative per come previste dall'art.35 coma 7 C.G.S.)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; preso atto della memoria presentata dall’Avv. Frank Mario Santacroce; RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha irrogato al calciatore dell'Albi, Romano Cristian, l'ammenda di €.90,00 e la squalifica fino al 5 marzo 2021, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative per come previste dall'art.35 coma 7 C.G.S.. Il Direttore di gara riportava nel suo rapporto che il Romano, dopo essere stato espulso dal direttore di gara per somma di ammonizioni, anziché uscire dal terreno di giuoco, si dirigeva verso l’arbitro e lo colpiva con un calcio, senza gravi conseguenze.
Nel reclamo la società Albi sostiene che l’azione posta in essere dal Romano non può qualificarsi come violenta per cui la sanzione inflitta appare consequenzialmente sproporzionata. La reclamante si rifà all’art. 35 del C.G.S. che qualifica come violento ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, prevedendone come sanzione minima un anno di squalifica. Tuttavia nel comportamento del Romano non si riscontrerebbe alcuno tra gli elementi appena riportati. La sanzione da ritenersi congrua deve pertanto ricercarsi nel dettato dell’art. 36 che disciplina “altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” e pertanto la squalifica va opportunamente ridotta. Le argomentazioni succintamente riportate non meritano accoglimento in quanto l’art. 35 citato va interpretato nella sua interezza. In ossequio alla ratio dello stesso deve ritenersi che, affinché una condotta possa qualificarsi come violenta, non è necessario che provochi una lesione personale, in tal caso il codice prevede un inasprimento della pena, ma è sufficiente la sola astratta potenzialità a produrla, circostanza che a detta di questo collegio ricorre nel caso di specie. Nella valutazione della congruità della sanzione deve inoltre computarsi il periodo di sospensione agonistica adottata per il contenimento della pandemia da Coronavirus e di quella coincidente con il periodo estivo, per cui il provvedimento spiegherà la sua afflittività per solo sei mesi circa. Questo collegio ritiene invece conforme ad equità revocare l’ammenda di € 90,00. P.Q.M. in parziale accoglimento, annulla la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 90,00 inflitta al calciatore ROMANO Cristian; rigetta nel resto; conferma le misure amministrative per come previste dall'art.35 coma 7 C.G.S. ; dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della Società reclamante.
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