C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 16/01/2020 – Delibera – Gara del 5/ 1/2020 NUOVA CALIMERA – CITTA DI LAMEZIA TERME

Gara del 5/ 1/2020 NUOVA CALIMERA - CITTA DI LAMEZIA TERME

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 104 del 09.01.2020; letto il reclamo con il quale la società Città di Lamezia Terme fa presente che la gara si sarebbe svolta irregolarmente in quanto la squadra avversaria avrebbe schierato in campo dall'inizio della gara stessa un solo giocatore fuori quota a differenza dei due previsti da C.U. nº 2 del 02.07/2019 (almeno due calciatori nati dal 1999 in poi ); letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società Nuova Calimera al 7° del 2º tempo ha sostituito il giocatore Gallo Vincenzo nato il 14/01/1978, contraddistinto con il nº 10 della distinta dei giocatori partecipanti alla gara, con il giocatore Taccone Savino nato il 06/03/1999, nonché al 14° dello stesso tempo il giocatore Zinnà Domenico Samuel, nato il 11/09/2001, con il giocatore La Gamba Ivan, nato il 08/09/1985; visto quanto stabilito nel C.U. nº 2 secondo cui le società partecipanti al campionato di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della stessa e, quindi, anche nel caso di sostituzione successive di uno o più partecipanti almeno due giocatori nati dal 1 gennaio 1999 in poi; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Nuova Calimera che evidenziano la infondatezza del reclamo sostenendo che la gara si è svolta in modo regolare in quanto per tutta la durata della stessa hanno preso parte due giocatori fuori quota, Calabrese Ettore nato il 06/03/1999 (non il 1993 per come erroneamente riportato in distinta) e Taccone Saverio nato il 06/03/1999; accertato che quanto sostenuto dalla società Nuova Calimera trova riscontro negli atti ufficiali in quanto per tutta la durata della gara ha impiegato assieme al giocatore Taccone Saverio nato il 06/03/1999 anche Calabrese Ettore nato il 17/11/1999 (e non il 03/11/1993 per come erroneamente riportato nelle liste consegnate all'altra società); ritenuto che, pertanto, la società Nuova Calimera si è attenuta a quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria con delibera pubblicata nel C.U. n.2 in quanto impiegava per tutta la durata della gara due giocatori fuori quota; ritenuto, altresì, che appare conforme a giustizia accreditare alla società Città di Lamezia Terme il contributo di accesso alla giustizia essendo stata la reclamante tratta in inganno dalla errata compilazione della distinta di gara da parte della società Nuova Calimera; delibera 1) rigettare il reclamo e, per quanto detto in premessa, accreditare sul conto della società Città di Lamezia Terme il contributo di accesso alla giustizia versato; 2) infliggere alla società Nuova Calimera l'ammenda di € 200,00 per errata compilazione della distinta di gara; 3) omologare il risultato della gara acquisito in campo Nuova Calimera - Città di Lamezia Terme : 3-2

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