C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 122 del 06/02/2020 – Delibera – Gara del 2/ 2/2020 REGGIO FOOTBALL CLUB – C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5

Gara del 2/ 2/2020 REGGIO FOOTBALL CLUB - C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Zoccali Vincenzo (nato il 21.01.2004) appartenente alla società REGGIO FC durante la gara specificata in epigrafe al 24º del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione, rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Zoccali Vincenzo veniva accertato che, lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società REGGIO FC, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. DELIBERA 1) infliggere alla società REGGIO FOOTBALL CLUB la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; 2) inibire fino al 04/03/2020 il Sig. Inuso Pietro quale Dirigente Accompagnatore della società Reggio FC firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore Zoccali Vincenzo (nato il 21.01.2004) la squalifica per UNA gara.

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