C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 07/02/2020 – Delibera – Gara del 4/ 2/2020 BORGO GRECANICO 2015 – SAN GIORGIO 2012

 

Gara del 4/ 2/2020 BORGO GRECANICO 2015 - SAN GIORGIO 2012

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. SAN GIORGIO 2012; visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società A.S.D. SAN GIORGIO 2012 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società A.S.D. SAN GIORGIO 2012 l'ammenda di € 200,00 per prima rinuncia; 3) infliggere alla società A.S.D. SAN GIORGIO 2012 la penalizzazione di UN punto in classifica.

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