C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 07/02/2020 – Delibera – Gara del 4/ 2/2020 FILOGASO – REAL PIZZO
Gara del 4/ 2/2020 FILOGASO - REAL PIZZO
Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 30’ minuto del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica, vari calciatori della società Filogaso si avvicinavano all'arbitro e lo circondavano per protestare; che tra i suddetti calciatori l'arbitro riconosceva, senza ombra di dubbio, il calciatore n. 10 Galati Antonio, il quale protestava più vivacemente e lo ammoniva; che, essendo stato precedentemente ammonito, l'arbitro espelleva per somma di ammonizioni il suddetto giocatore, il quale si allontanava dal terreno di gioco senza alcuna altra protesta; che, a questo punto, entrava in campo il Sig. Barba Antonio Dirigente Accompagnatore ufficiale della società ASD Filogaso, il quale rivolgeva all'arbitro parole di minaccia e, a seguito del provvedimento di allontanamento, continuava a minacciare l'arbitro e a rivolgergli parole offensive; che l'arbitro veniva colpito con un calcio ad un ginocchio che gli procurava un forte dolore sferratogli dal calciatore della società AS Filogaso Sig. Galati Antonio, precedentemente ammonito; che l'arbitro, dal forte dolore, si accasciava a terra e non essendo nelle condizioni di continuare l'incontro sospendeva la gara definitivamente e faceva rientro negli spogliatoi accompagnato dai capitani di entrambe le società; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento del calciatore Galati Antonio anche per responsabilità oggettiva della società ASD Filogaso; che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta, da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014; che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e dell gravità dei fatti commessi..."; visti gli artt. 9, 10 e 35 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società ASD FILOGASO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) squalificare fino al 31/12/2022 il calciatore GALATI Antonio (nato il 21/09/2001) appartenente alla società ASD FILOGASO, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva; 3) squalificare fino al 01/04/2020 il sig. BARBA Antonio Dirigente Accompagnatore ufficiale della società ASD Filogaso.