C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 14/02/2020 – Delibera – Gara del 4/ 2/2020 ROSSANESE – OLYMPIC ROSSANESE 1909

Gara del 4/ 2/2020 ROSSANESE - OLYMPIC ROSSANESE 1909

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 123 del 7/2/2020; letto il ricorso proposto dalla società OLYMPIC ROSSANESE 1909 relativo alla gara in oggetto con il quale la ricorrente chiede che venga inflitta alla società A.S.D. Rossanese la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la stessa, nei tempi regolamentari di gioco, ha effettuato n. 6 cambi a fronte dei n. 5 consentiti dal regolamento; preso atto che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari; preso atto che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio alla controparte allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; preso atto che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che la società A.S.D Rossanese non ha inviato le proprie deduzioni; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società A.S.D. Rossanese, durante la gara, ha effettuato n. 6 (sei) sostituzioni e precisamente: al 1º minuto del secondo tempo esce il n. 8 ed entra il n. 18; al 4º minuto del secondo tempo esce il n. 1 ed entra il n. 12; al 12º minuto del secondo tempo esce il n. 3 ed entra il n. 16; al 20 minuto del secondo tempo esce il n. 11 ed entra il n. 13; al 37º minuto del secondo tempo esce il n. 9 ed entra il n. 15; al 39º minuto del secondo tempo esce il n. 10 ed entra il n. 17.; considerato che, come disposto con C.U. n. 2 del 2/7/2019 e C.U. n 42 del 02/10/2019 del C.R. Calabria, nel corso delle gare di Campionato in ciascuna squadra è consentita la sostituzione di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto; dato atto che il reclamo è fondato e va accolto; visto l'art. 10 del CGS. delibera 1) infliggere alla società A.S.D ROSSANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) disporre l'accredito del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

 

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