C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 20/02/2020 – Delibera – gara del 8/ 2/2020 PRAIATORTORA – REAL SANT AGATA

gara del 8/ 2/2020 PRAIATORTORA - REAL SANT AGATA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 126 del 13/02/2020; letto il reclamo con il quale la società Praiatortora chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sostenendo che la società Real Sant’Agata non avrebbe impiegato per l’intera durata della gara stessa almeno due giocatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi ed uno dal 1 gennaio 2001 in poi; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Real Sant’Agata. premesso che nel campionato di Promozione le società partecipanti hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio delle gare e per l’intera durata delle stesse, quindi anche in caso di sostituzioni successive di uno o più giocatori, due giocatori nati dal 1 gennaio 2000 ed un giocatore nato dal 1 gennaio 2001; accertato che la società Real Sant’Agata ha iniziato la gara schierando in campo i giocatori Crispino Andrea, nato il 07.05.2000, Stroie Florian Daniel, nato il 06.03.2000 e De Napoli Matteo, nato il 15.03.2001; che la società Real Sant’Agata al 21’ del II tempo sostituiva il giocatore Crispino Andrea nato il 07.05.2000, uno dei giocatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi, con altro giocatore Petrassi Salvatore, nato il 18.04.1996; ritenuto che, pertanto, la società Real Sant’Agata non si è attenuto a quanto posto dalle norme federali in quanto impiegava per tutta la durata della gara un giocatore nato dal 1 gennaio 2000 ed uno nato da 1 gennaio 2001 (Stroie Florian Daniel, nato il 06.03.200 e De Napoli Matteo nato il 15.03.2001) anche se, successivamente, al 29 II tempo, faceva entrare in campo il giocatore Sagula Antony nato il 13.01.2000; visto l’art. 10 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società REAL SANT’AGATA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) dispone, accreditare sul conto della reclamante, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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