C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 19/09/2019 – Delibera – Gara del 8/ 9/2019 PAOLANA – SORIANO 2010

Gara del 8/ 9/2019 PAOLANA - SORIANO 2010

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.30 del 12.09.2019; letto il reclamo con il quale la soc. Soriano 2010 chiede: 1. venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle file di quest'ultima partecipato i giocatori GROSSO OMAR nato il 11/9/1999, GUIDONE RAFFAELE nato il 28/8/1998, SPADA SIMONE nato il 18/4/1997 ed ESPOSIT SIMONE nato il 21/08/1998 per posizione irregolare in violazione dell'art. 10 C 6 del CGS; 2. la ripetizione della gara sostenendo che lo svolgimento della gara stessa sarebbe stato influenzato da un presunto errore tecnico dell'arbitro il quale al 47º minuto del II tempo ammoniva il giocatore Gallo Paolo (Maglia n. 9 di essa reclamante) e lo espelleva per somma di ammonizione; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che, al 47º del II tempo, l'arbitro ammoniva il giocatore Gallo Paolo, n. 9 nella distinta di gara per la società Soriano 2010 e, nell'errata convinzione che lo stesso fosse già ammonito, lo espelleva per somma di ammonizione; - che, contestualmente, uno degli Assistenti Arbitrali faceva notare all'arbitro che il suddetto giocatore Gallo Paolo non era stato ammonito precedentemente e pertanto non doveva essere espulso; - che, l'arbitro a tale proposito, riferisce " nella immediatezza, dopo il consulto con i miei colleghi Assistenti, e prima - che il gioco riprendesse, richiamavo l'attenzione del Sig. Gallo, e lo invitavo a rientrare nel terreno di gioco per riprendere parte a gioco, lo stesso si rifiutava sostando nel recinto di gioco e dirigendosi successivamente negli spogliatoi"; - che l'arbitro invitava il Capitano della soc. Soriano 2010, Romeo Antonio, a fare rientrare nel terreno di gioco il proprio giocatore in quanto espulso per mero errore materiale il quale si rifiutava di intervenire; - che anche " tutti " i dirigenti della soc. Soriano 2010 presenti in panchina, si rifiutavano di far rientrare nel terreno di gioco il calciatore Gallo Paolo; - che, l'arbitro, a questo punto, faceva riprendere il gioco e portava a termine la gara regolarmente; ritenuto: - che quanto sostenuto dalla reclamante in ordine alla ripetizione della gara non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali; - che per quanto attiene alla presunta posizione irregolare dei giocatori GROSSO OMAR nato il 11/9/1999, GUIDONE RAFFAELE nato il 28/8/1998, SPADA SIMONE nato il 18/4/1997 ed ESPOSITO SIMONE nato il 21/08/1998 che hanno preso parte alla gara, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria, gli stessi avevano titolo a prendere legittimamente parte della gara in quanto tesserati per la soc. Paolana a far data dal 6 e 7 settembre 2019; delibera 1) rigettare il reclamo e addebitare sul conto della società Soriano 2010 il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; 2) squalificare per UNA giornata Romeo Antonio, Capitano della società Soriano 2010, per mancata collaborazione con l'arbitro; 3) infliggere alla società SORIANO 2010 l'ammenda di € 200,00 per la mancata collaborazione con l'arbitro da parte dei propri dirigenti; 4) omologare il risultato della gara PAOLANA - SORIANO 2010: 1 0.

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