C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 18/10/2019 – Delibera – Gara del 15/10/2019 MAMMOLA – GIOIOSA JONICA ASD
Gara del 15/10/2019 MAMMOLA - GIOIOSA JONICA ASD
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che i calciatori Franze Alex Giuseppe, nato il 19.7.2001, durante la gara specificata in epigrafe al 23' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione e Callà Carmelo, nato il 24.5.2002, veniva sanzionato al 15' del secondo tempo dall'arbitro con provvedimento di espulsione (somma di ammonizione); rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto Franze Alex Giuseppe nato il 19.7.2001 e Callà Carmelo nato il 24.5.2002 accertava che gli stessi non risultavano regolarmente tesserati per la società Mammola giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; rilevato che alla data della disputa della gara i predetti giocatori non avevano titolo a partecipare; visti gli artt. 8 e 10 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società MAMMOLA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 1 - 7 come miglior punteggio acquisito sul campo; 2) infliggere al Sig. MACRI Isidoro l'inibizione fino al 15.11.2019 quale Dirigente Accompagnatore della società Mammola firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore FRANZE Alex Giuseppe della società Mammola la squalifica per UNA gara effettiva; 4) infliggere al calciatore Callà Carmelo della società Mammola la squalifica per DUE gare effettive (una per espulsione diretta ed una per delibera GST).