C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 56 del 24/10/2019 – Delibera – Gara del 13/10/2019 BRUTIUM COSENZA – FUSCALDO CALCIO 1973

Gara del 13/10/2019 BRUTIUM COSENZA - FUSCALDO CALCIO 1973

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento del preannuncio di reclamo pubblicato su C.U. n.52 del 17.10.2019; letto il reclamo della società Fuscaldo Calcio 1973 con il quale ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il calciatore De Masi Giuseppe nato il 08-06-1991 non avente titolo in quanto squalificato; accertato: - che quanto affermato dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il calciatore De Masi Giuseppe è stato squalificato per una gara effettiva con provvedimento di questo giudice sportivo territoriale pubblicato nel C.U. n.157 del 09/05/201 per recidività in ammonizione; - che il calciatore De Masi Giuseppe nella gara Brutium Cosenza - Sillanum Mangone del 22.09.2019 era presente nella distinta di gara; - che la società Brutium Cosenza nella giornata del 29.09.2019 osservava da calendario un turno di riposo; - che il calciatore De Masi Giuseppe nella gara Villaggio Europa - Brutium Cosenza del 06.10.2019 ha regolarmente preso parte alla gara; - che pertanto il giocatore De Masi Giuseppe non avendo scontato la squalifica non aveva titolo a prendere parte legittimamente alla gara di cui in narrativa; visti gli artt. 8,9,10, 21 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società BRUTIUM COSENZA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) squalificare il calciatore DE MASI Giuseppe della società Brutium Cosenza per UNA giornata; 3) infliggere l' ammenda di € 100,00 alla società Brutium Cosenza; 4) inibire il dirigente accompagnatore del Brutium Cosenza SAMMARRA Giampiero fino al 21/11/2019 per avere permesso quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra la partecipazione di un giocatore non avente titolo; 5) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della società ricorrente Fuscaldo Calcio 1973.

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