C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 25/10/2019 – Delibera – Gara del 22/10/2019 MARINA DI SCHIAVONEA 1960 – JUVENILIA ROSETO S.

Gara del 22/10/2019 MARINA DI SCHIAVONEA 1960 - JUVENILIA ROSETO S.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore JALLOW Alagie (nato il 26.06.2001) appartenente alla società A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 durante la gara specificata in epigrafe al 26' del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore JALLOW Alagie veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società A.S.D. Marina di Schiavonea 1960, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA 1960 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) inibire fino al 22/11/2019 il Sig. DIMA Bruno Francesco quale Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore JALLOW Alagie (nato il 26.6.2001) la squalifica per UNA gara effettiva; 4) infliggere alla società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA 1960 l'ammenda di € 25,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it