C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 07/11/2019 – Delibera – Gara del 2/11/2019 FUTSAL SELES – VIRTUS SBS
Gara del 2/11/2019 FUTSAL SELES - VIRTUS SBS
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 28° del secondo tempo l'arbitro ammoniva il signor Totino Vincenzo della società Futsal Seles ed a seguito di ciò entrava in campo per protestare contro lo stesso arbitro il giocatore Galluzzo Vincenzo, appartenente alla società Futsal Seles; che l'arbitro espelleva il citato giocatore Galluzzo Vincenzo per avere tenuto un comportamento offensivo nei suoi riguardi, e lo stesso, dopo il provvedimento di allontanamento, colpiva con una azione impetuosa incontrollata (foga , rabbia e veemenza) il medesimo arbitro con le mani attingendone l'occhio sinistro e la spalla destra provocando dolore e bruciore; che in tale occasione entrava abusivamente in campo il massaggiatore il signor Stefanelli Rocky della società Futsal Seles che teneva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro; che Il giocatore Galluzzo Vincenzo veniva bloccato da alcuni giocatori e portato in panchina, da dove con difficoltà veniva allontanato dal terreno di gioco senza alcuna assistenza fornita all'arbitro da part della società Futsal Seles; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014; che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. n. 161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; che in occasione dell'espulsione alcuni sostenitori della società Futsal Seles tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei riguardi del direttore di gara. che la gara veniva portata regolarmente a termine da parte del direttore di gara; Visti gli art.8,9,10, 35 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società FUTSAL SELES l'ammenda di € 300,00; 2) squalificare fino al 06/05/2021 il giocatore Galluzzo Vincenzo della società Futsal Seles; con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U. n.256/A del 27.1.2016); 3) inibire fino al 20.12.2019 il massaggiatore della società Futsal Seles STEFANELLI Rocky.