C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 14/11/2019 – Delibera – Gara del 4/11/2019 XENIUM – POLISPORTIVA FUTURA
Gara del 4/11/2019 XENIUM - POLISPORTIVA FUTURA
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.67 del 7.11.2019; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. Pol. Futura è stato proposto entro i termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. Xenium la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avversaria ha schierato un atleta non autorizzato dalle specifiche disposizioni relative al campionato Regionale Under 19 di calcio a 5 (C.U. n. 2 del 2 luglio 2019) - precisamente il calciatore n. 6 Cotroneo Giorgio nato il 26/02/2004 - che non rispettava la condizione prevista dall'art. 34 comma 3 delle NOIF; preso atto che la società A.S.D. Xenium ha inviato le proprie controdeduzioni nelle quali ha precisato che l'utilizzo in distinta del tesserato sig. Cotroneo era regolare essendosi la società attenuta al regolamento pubblicato il 21 ottobre 2019 sul Comunicato n. 54 in ordine alle disposizioni "Limiti di partecipazione"; considerato che quanto assunto dalla reclamante non trova riscontro nelle norme relative ai limiti di partecipazione del Campionato Regionale Under 19 Calcio a Cinque - riportate rispettivamente nel C.U. n. 1 del 1 luglio 2019, nel C.U. n. 54 del 21 ottobre 2019 nonché nell'art. 34 comma 3 delle NOIF. dai quali si evince che per la partecipazione dei calciatori quindicenni alle attività giovanili (Under 19 nella fattispecie) non è necessaria alcuna specifica autorizzazione del Comitato che è invece prevista per le attività agonistiche dilettantistiche; accertato che alla data dell'incontro il calciatore della società A.S.D. Xenium, sig. COTRONEO Giorgio (nato il 26/02/2004), aveva anagraficamente compiuto il 15º anno di età e, conseguentemente, aveva titolo a prendere parte all'incontro in oggetto; ritenuto, pertanto, di dover rigettare il ricorso presentato dalla società A.S.D. Polisportiva Futura, delibera 1) rigetta il ricorso e omologa il risultato della gara XENUIM - POLISPORTIVA FUTURA: 3 - 3; 2) dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A.S.D. Polisportiva Futura.