C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 19/12/2019 – Delibera – Gara del 30/11/2019 BORGO GRECANICO 2015 – DELIESE
Gara del 30/11/2019 BORGO GRECANICO 2015 - DELIESE
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 86 del 05 dicembre 2019; rilevato che il ricorso della società A.S.D. Deliese è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la ricorrente sostiene l'irregolare svolgimento della gara in quanto viziata da un errore tecnico commesso dall'arbitro, chiedendone la ripetizione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 comma5 del Codice di Giustizia Sportiva, facendo rilevare che, durante la gara (... omissis ...) l'arbitro Sig. (omissis) comminava al minuto 24º del primo tempo una prima ammonizione al calciatore dell'A.S.D Borgo Grecanico 2015 Martino Antonino contrassegnato in distinta con il numero 5 e che, al minuto 26º del secondo tempo, sul risultato della partita fermo sullo 0-0, comminava la seconda ammonizione allo stesso calciatore senza, incredibilmente, provvedere all'espulsione del medesimo (... omissis ...); che dal referto arbitrale consegnato a fine gara, risulta annotata regolarmente la prima ammonizione impartita al giocatore Martino Antonino (al minuto 24 del primo tempo) mentre, invece, risulta la seconda ammonizione assegnata e trascritta erroneamente a carico del calciatore nº 3 Mangiola Filippo non oggetto del provvedimento disciplinare comminato nel corso del minuto 26º del secondo tempo; letti gli atti ufficiali ed il supplemento di referto, appositamente trasmesso dall'arbitro in data 09/12/2019, dal quale si rileva che il direttore di gara solo sistemando le carte del referto notava una incongruenza tra ciò che dichiarava e ciò che scriveva sul taccuino poiché nel primo segnava l'ammonizione al calciatore n. 3 della società Borgo Grecanico sig. Mangiola Filippo anziché al n. 5 della stessa società sig. Martino Antonino già ammonito in precedenza e quindi passibile di espulsione; considerato che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali ed in particolare nel supplemento di rapporto dell'arbitro dal quale si evince che, anche per esplicita ammissione dell'arbitro, il calciatore n. 5 appartenente alla società A.S.D. Borgo Grecanico 2015 era effettivamente passibile di espulsione per somma di ammonizioni; considerato, pertanto, che l'errore tecnico commesso dall'arbitro ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara, trovandosi le due squadre al momento sul risultato parziale di 0-0, e la stessa va conseguentemente annullata e ripetuta; ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Deliese; visto l'articolo 10 comma 5 lettera c) del C.G.S. delibera 1) accogliere il reclamo avanzato dalla società A.S.D. Deliese, annullando la gara in epigrafe e disponendone la ripetizione; 2) disporre di accreditare alla società A.S.D. Deliese il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato;. 3) squalificare il calciatore MARTINO Antonino per una gara effettiva per somma di ammonizione; 4) rimettere gli atti al Comitato Regionale Calabria in sede, per quanto di competenza.