C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 93 del 19/12/2019 – Delibera – Gara del 8/12/2019 SANTA SEVERINA 2012 – S.MAURO MARCHESATO

Gara del 8/12/2019 SANTA SEVERINA 2012 - S.MAURO MARCHESATO

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 91 del 12 dicembre 2019; rilevato che il ricorso della società A.S.D. San Mauro Marchesato è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società F.C. Santa Severina la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della ricorrente, questa schierava il calciatore n. 1 PERINI Pantaleone (nato il 25/04/1992), che non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto alla data dell'incontro risultava non tesserato poiché inserito nella lista di svincolo suppletiva presentata in data 04/12/2019, e pertanto, tesserabile a far data dal 12/12/2019; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore PERINI Pantaleone ha preso parte all'incontro e che lo stesso al 15º minuto del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con il provvedimento di ammonizione; considerato che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione acquisita, a seguito degli accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria, in quanto il calciatore PERINI Pantaleone (nato i 25/04/1992) è stato svincolato dalla società A.S.D. San Mauro Marchesato in data 04/12/2019, ai sensi dell'art. 107 delle N.O.I.F. e che, conseguentemente, poteva essere tesserato da altra società solamente dopo la chiusura del periodo previsto per gli svincoli suppletivi fissato dal C. R. Calabria (11/12/2019); ritenuto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. San Mauro Marchesato; visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a) del C.G.S. delibera 1) accogliere il reclamo avanzato dalla società A.S.D. San Mauro Marchesato e infliggere alla società F.C. Santa Severina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) Inibire fino al 22/01/2020 il Sig. MIRIELLO Fernando quale Dirigente Accompagnatore della società F.C. Santa Severina, firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore PERINI Pantaleone (nato il 25/04/1992) la squalifica per UNA gara effettiva; 4) infliggere alla società F.C. Santa Severina l'ammenda di € 50,00; 5) disporre di accreditare alla società A.S.D. San Mauro Marchesato il contributo per la'ccesso alla Giustizia Sportiva già versato.

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