C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 27/12/2019 – Delibera – Gara del 22/12/2019 SANTA SEVERINA 2012 – ATLETICO SELLIA MARINA

Gara del 22/12/2019 SANTA SEVERINA 2012 - ATLETICO SELLIA MARINA

Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali e relativo supplemento dai quali risulta: - che al 20º del secondo tempo a seguito dell'espulsione per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro di un calciatore della società Santa Severina 2012, il capitano Cardelli Tonino (nato il 19.12.1997) si avvicinava al direttore di gara e lo afferrava per il collo con entrambe le mani con l'intento di soffocarlo; - che il direttore di gara riusciva a liberarsi ma veniva colpito al volto da una testata da parte del signor Cardelli; - che l'arbitro cercava di fuggire negli spogliatoi e veniva difeso dalle Forze dell'Ordine; - che l'arbitro non essendo nelle condizioni di continuare l'incontro sospendeva la gara definitivamente; che l'arbitro a seguito della sospensione della gara veniva fatto oggetto di minacce e offese da parte di alcuni dirigenti e calciatori della società Santa Severina 2012, tra questi riconosceva il signor Oliva Rosario e il calciatore Cardelli Tonino; - che l'arbitro successivamente usciva scortato dall'impianto di gioco e si recava presso il Pronto Soccorso di Cosenza e gli venivano diagnosticate ''contusioni multiple''; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento del calciatore Cardelli Tonino anche per responsabilità oggettiva della società Santa Severina 2012; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014;

che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma 1 del C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; visti gli artt. 10 e 35 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società SANTA SEVERINA 2012 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 3; 2) inibire fino al 26.02.2020 il signor OLIVA Rosario della società ASD Santa Severina 2012; 3) infliggere alla società SANTA SEVERINA 2012 l’ammenda di € 300,00; 4) squalificare fino al 31.12.2023 il calciatore CARDELLI Tonino (nato il 19/12/1997), capitano della società ASD Santa Severina 2012, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva.

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