C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 08/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di: – LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver svolto l’attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; – SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di Ia e IIa categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver consentito e comunque non impedito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a Liotti Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; – la società A.S.D. REAL PIZZO (matricola 944211) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, Santacroce Andrea, all’allenatore Russo Luigi Maria ed al dirigente Liotti Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 5489/1472 pfi 18-19/MS/jg del 30/10/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di:

- LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; - SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di Ia e IIa categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a Liotti Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; - la società A.S.D. REAL PIZZO (matricola 944211) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, Santacroce Andrea, all'allenatore Russo Luigi Maria ed al dirigente Liotti Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 5489/1472 pfi 18-19/MS/jg del 30/10/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale, Visto il procedimento disciplinare n. 1472 pfi 18-19 avente ad oggetto “Presunta attività di allenatore svolta da RUSSO Luigi allenatore di base cod.104540 a favore della società REAL PIZZO – Comitato Regionale Calabria – il quale fungerebbe da prestanome a favore di LIOTTI Dario, dirigente accompagnatore non abilitato dal settore tecnico”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 17.06.2019 al n. 1472 pfi 18 19. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 04.09.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini RUSSO Luigi Maria, LIOTTI Dario, SANTACROCE Andrea Antonio e società ASD REAL PIZZO i quali non hanno presentato memorie né hanno chiesto di essere sentiti; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati dal collaboratore federale Dott. Walter Moretti vari atti di indagine così come specificati: A) – acquisizione denuncia esposto AIAC Gruppo Provinciale di Vibo Valentia del 16.05.2019 (Prot- Procura Federale Figc n.12.906/2) (all.2); - acquisizione distinta gara 27.01.2019 società A.S.D. REAL PIZZO campionato 2^ categoria stagione sportiva 2018/2019 (gara ASD S.ONOFRIO/ ASD REAL PIZZO) nella quale risulta indicato dirigente accompagnatore LIOTTI Dario e Allenatore RUSSO Luigi Maria (all.3); - acquisizione articolo giornalistico con presentazione staff tecnico società A.S.D. REAL PIZZO stagione sportiva 2018/2019 con indicato Dario LIOTTI allenatore e Luigi RUSSO allenatore in seconda (all.4); - acquisizione AS 400 società A.S.D. REAL PIZZO, AS 400 dirigente LIOTTI Dario tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO e AS400 tecnico RUSSO Luigi Maria (allenatore di base – codice 104.540) tesserato per la stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO (all.5); - acquisizione distinte gara società A.S.D. REAL PIZZO campionati Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2018/2019 con indicato allenatore RUSSO Luigi Maria (all.6); B) audizione dei seguenti tesserati effettuate il 17.07.2019: - RUSSO Luigi Maria, (allenatore di base cod.104.540 tesserato stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO) con le seguenti dichiarazioni dal carattere confessorio: ADR.”da circa tre anni sono l'allenatore della prima squadra del REAL PIZZO, partecipante al Campionato di 2^ categoria.. ADR....perchè il Presidente della Società, rilasciando una intervista ha dichiarato che il Sig.LIOTTI Dario allena la squadra..”...Perchè il Sig. LIOTTI Dario fa parte dell'organico della Società come Dirigente ma la sua prima passione è allenare i ragazzi pur non avendo l'abilitazione a farlo. La nostra è una società a carattere familiare ed insieme al Sig. LIOTTI Dario abbiamo allenato la squadra, entrambi abbiamo partecipato alle gare di Campionato in panchina anche se in distinta io come Allenatore e il Sig. LIOTTI come Dirigente...” ADR...Chi effettivamente durante gli allenamenti settimanali allena la ..”..Posso riferire che il Sig. LIOTTI dirigeva gli allenamenti con il mio aiuto, pertanto eravamo sempre entrambi presenti, tranne per un periodo di circa 1 mese (a fine campionato) ho provveduto ad allenate la squadra da solo perchè il Sig. LIOTTI ha subìto un intervento chirurgico..”; - LIOTTI Dario (dirigente tesserato stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO) con le seguenti dichiarazioni dal carattere confessorio: ADR.da quanto tempo è tesserato con la Società REAL PIZZO e con che qualifica....” ADR....Lei allena la squadra del REAL PIZZO..”.. Sinceramente sì, la mia più grande passione è allenare anche se, mio malgrado non ho il patentino di allenatore ma quest'anno, insieme al Mister RUSSO Luigi, ho allenato la squadra del REAL PIZZO. Ripeto la mia è semplice passione e se posso aiutare il mio paese l'ho fatto con immenso piacere. Non sono l'allenatore del REAL PIZZO perchè la persona autorizzata a farlo è il Sig. RUSSO Luigi che non è assolutamente il mio prestanome, io do semplicemente il mio contributo sportivo da persona di calcio ed il Sig.RUSSO è stato sempre presente agli allenamenti ed alle gare di Campionato. Tengo a precisare che a fine campionato ho subìto un intervento chirurgico che mi ha tenuto lontano dai campi di gioco per circa 2 mesi..” ADR....perchè non ha mai pensato di prendere l'abilitazione come allenatore...” perchè la mia è semplice passione, alleno i ragazzi non a scopo di lucro, non mi interessa fare business con il calcio. Mi piace, mi diverto a trasferire la mia esperienza calcistica ai ragazzi, in Società siamo una grande famiglia,,” - PANUCCIO Cristian (calciatore tesserato stagione sportiva 2018/2019 per la società A.S.D. REAL PIZZO) con le seguenti significative dichiarazioni : ADR..” Da luglio 2018 sino al 30 giugno di quest'anno sono stato tesserato con la società del REAL PIZZO”...ADR..Quanti allenamenti settimanali facevate a da che erano diretti..”...Eravamo soliti allenarci 3 volte la settimana, gli allenamenti erano diretti dal Sig. LIOTTI Dario in presenza anche del Sig.RUSSO Luigi... ADR...Durante le gare di Campionato, dalla panchina chi vi dava istruzioni....”...Sinceramente erano entrambi che ci davano le direttive..”..ADR..Pertanto il Sig. LIOTTI Dario è stato il vostro Mister nella Stagione Sportiva 2018-2019..”...Sulla carta il MISTER era il Sig. RUSSO Luigi anche se, insieme al Sig. LIOTTI Dario, fungevano entrambi da allenatore..”. Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, a parere della Procura Federale è emerso che durante la stagione sportiva 2018/2019 LIOTTI Dario tesserato quale dirigente e soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico ha svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria e che RUSSO Luigi Maria tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base-codice 104.540) regolarmente tesserato quale allenatore per la società A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria ha consentito e/o comunque non impedito al predetto LIOTTI Dario l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore; parimenti SANTACROCE Andrea Antonio nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della società A.S.D. REAL PIZZO ha consentito e/o comunque non impedito al predetto LIOTTI Dario l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati: - LIOTTI Dario , dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO ha violato l’art.. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante ) per aver svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; - SANTACROCE Andrea Antonio , presidente della società A.S.D. REAL PIZZO ha violato l’art.. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a LIOTTI Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) della società A.S.D. REAL PIZZO per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, sig. SANTACROCE Andrea, ed all'allenatore RUSSO Lugi Maria ed il dirigente LIOTTI Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; Considerato che per quanto concerne le violazioni poste in essere dal sig. RUSSO Luigi Maria tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico ( allenatore di base - codice 104.540) [violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ( secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali) in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico(la responsabilità della prima squadra [ campionato dilettanti di I e II categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1° categoria Uefa Pro, di 2° categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante ) per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 al sig. LIOTTI Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico], si provvedeva con autonomo deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo; DEFERIVA innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D.: - LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di Ia e IIa categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante ) per aver svolto l'attività di allenatore della squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; - SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva)

in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (la responsabilità della prima squadra [campionato dilettanti di Ia e IIa categoria] deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore di 1a categoria Uefa Pro, di 2a categoria Uefa A, di Base Uefa B, Allenatore dei Dilettanti Regionali o Allenatore dilettante) per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore ella squadra A.S.D. REAL PIZZO partecipante al campionato di seconda categoria girone D Regione Calabria stagione sportiva 2018/2019 a LIOTTI Dario soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico; - la società A.S.D. REAL PIZZO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente e legale rappresentante, soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti, sig. SANTACROCE Andrea, all'allenatore RUSSO Luigi Maria ed al dirigente LIOTTI Dario soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 7 gennaio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Per i deferiti sono presenti Andrea Antonio Santacroce, presidente della società Real Pizzo in proprio e nell’interesse della società, e Dario Liotti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO, l’inibizione per mesi sei; - per LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO, l’inibizione per mesi sei; - per la società A.S.D. REAL PIZZO l’ammenda di € 600,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: - a SANTACROCE Andrea Antonio, presidente della società A.S.D. REAL PIZZO, l’inibizione per mesi DUE (2); - a LIOTTI Dario, dirigente della società A.S.D. REAL PIZZO, l’inibizione per mesi DUE(2); - alla società A.S.D. REAL PIZZO (matricola 944211) l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).

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