C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 21/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e al dovere specifico dell’ufficiale di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario conferitogli, avendo indicato nel rapporto della gara, valevole per il campionato 2018-2019 Allievi Provinciali Calcio a 5, SSD Stella Marina-Us Vibonese Calcio del 19.3.2019 circostanze non veritiere e, in particolare, che la gara si era disputata e che era terminata con il punteggio di 0-10; 2. Sig. CORIGLIANO DIEGO, nella qualità all’epoca dei fatti di dirigente della società S.S.D. Stella Marina, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) perché, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione; 3. la società S.S.D. STELLA MARINA (matricola 206063) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento del proprio dirigente Sig. CORIGLIANO DIEGO, il quale, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione, ponendo in essere così la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5856/1121/pfi18-19/CS/ps del 06/11/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e al dovere specifico dell’ufficiale di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario conferitogli, avendo indicato nel rapporto della gara, valevole per il campionato 2018-2019 Allievi Provinciali Calcio a 5, SSD Stella Marina-Us Vibonese Calcio del 19.3.2019 circostanze non veritiere e, in particolare, che la gara si era disputata e che era terminata con il punteggio di 0-10; 2. Sig. CORIGLIANO DIEGO, nella qualità all’epoca dei fatti di dirigente della società S.S.D. Stella Marina, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) perché, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione; 3. la società S.S.D. STELLA MARINA (matricola 206063) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento del proprio dirigente Sig. CORIGLIANO DIEGO, il quale, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione, ponendo in essere così la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5856/1121/pfi18-19/CS/ps del 06/11/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1121 pfi 18-19, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla condotta degli Arbitri Rocco Scarano e Francesco Messina i quali avrebbero omesso di indicare nel referto arbitrale, nelle gare da loro dirette, circostanze rilevanti a livello disciplinare; nonché condotta del Sig. Solano Mario Giuseppe, Presidente della Società A.S.D. Nicotera che avrebbe adito l’Autorità giudiziaria senza la preventiva autorizzazione della F.I.G.C. nei confronti dei predetti Direttori di gara”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1) lettera di incarico prot. 11550/1121 pfi18-19/CS/ps; 2) e-mail datata 1.3.2019 del Sig. Solano Mario Giuseppe Italo, Presidente della A.S.D. Nicotera; 3) e-mail del 29.3.2019 del Sig. Solano Mario Giuseppe Italo, Presidente della A.S.D. Nicotera; 4) C.U. n. 64 del 21.3.2019 e C.U. n. 65 del 28.3.2019; 5) e-mail dell’1.4.2019 del Sig. Solano Mario Giuseppe Italo, Presidente della A.S.D. Nicotera; 6) scheda della Società ASD Nicotera e Tesseramento Federale Arbitro relativo ai Sig.ri Scarano Rocco e Messina Francesco; 7) denuncia del 15.4.2019 da parte del Sig. Solano Mario Giuseppe Italo; 8) referto arbitrale del Sig. Scarano Rocco relativo alla gara “Stella Marina – ASD Nicotera” del 19.2.2019; 9) referto arbitrale del Sig. Messina Francesco relativo alla gara “Stella Marina – Vibonese Calco” del 19.3.2019; 10) comunicazione della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia alla Sezione AIA di VV; 11) nota del 26.3.2019 della Sezione AIA di Vibo Valentia alla Delegazione Provinciale di VV; 12) copia dei fogli di censimento delle società SSD Stella Marina, US Vibonese Calcio ed ASD Nicotera relativi alla stagione sportiva 2018-2019; 13) audizione del Sig. Solano Mario Giuseppe Italo del 3.5.2019; 14) audizione del Sig. Scarano Rocco del 13.5.2019; 15) audizione del Sig. Messina Francesco del 13.5.2019; 16) audizione del Sig. Cugliari Dante del 3.6.2019; 17) audizione del Sig. Cammarata Carmelo del 3.6.2019; 18) convocazione per l’audizione del 3.6.2019 del Sig. Corigliano Diego; Rilevato che dagli atti di indagine raccolti, è emersa l’impossibilità di ascrivere ai Sig.ri SCARANO ROCCO e SOLANO MARIO GIUSEPPE ITALO le condotte loro contestate e, pertanto, tali posizioni sono state oggetto di intendimento di archiviazione che è stato condiviso dalla Procura Generale dello Sport del CONI; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati sono emerse invece le due seguenti circostanze di rilievo disciplinare. In primo luogo, il Sig. Messina Francesco, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia (costui, alla luce di quanto dichiarato dallo stesso nel corso della sua audizione, si è dimesso dall’A.I.A. e tali dimissioni sono state accettate in data 9.5.2019 ma dalla successiva verifica effettuata presso la segreteria dell’A.I.A. – e, in particolare, dalla comunicazione di tale segreteria del 20.6.2019 - è emerso che le dimissioni, all’epoca della redazione della comunicazione di conclusione delle indagini, erano ancora in attesa di ratifica da parte dell’Ufficio Tesseramento. La segreteria dell’AIA in data 31.7.2019 ha confermato l’accettazione di tali dimissioni), ha posto in essere la seguente condotta di rilievo disciplinare: Il Sig. Messina Francesco ha arbitrato la gara, valevole per il campionato 2018-2019 Allievi Provinciali Calcio a 5, SSD Stella Marina-US Vibonese Calcio del 19.3.2019. Nel rapporto di gara redatto all’esito di tale partita, il Sig. Messina evidenziava che la gara si era disputata e conclusa con il punteggio di 0-10. Nel Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia della F.I.G.C. n. 64 del 21.3.2019, pertanto, si dava atto che tale partita si era conclusa con il punteggio di 0-10. La Delegazione Provinciale di Vibo Valentia della F.I.G.C., tuttavia, avendo ricevuto in data 24.3.2019 una mail dalla società US Vibonese Calcio, la quale, avendo letto il Comunicato Ufficiale in questione, evidenziava che in realtà la gara non si era disputata perché la squadra della SSD Stella Marina era presente con soli 3 calciatori, chiedeva in data 26.3.2019 chiarimenti alla Sezione A.I.A. di Vibo Valentia. Il Presidente di tale sezione, dopo aver convocato in data 26.3.2019 il Sig. Messina Francesco, in pari data comunicava alla Delegazione Provinciale che l’arbitro aveva confermato che in realtà la gara non si era disputata, che aveva inviato un referto di gara errato e che avrebbe inviato un supplemento del rapporto per correggere tale errore. In data 26.3.2019, infatti, il Sig. Messina inviava il supplemento del rapporto di gara e il Giudice Sportivo, nel Comunicato Ufficiale n. 65 del 28.3.2019, dava atto che la gara non si era disputata (in quanto la squadra ospitante aveva in distinta solo 3 calciatori, uno dei quali si infortunava nel riscaldamento, non raggiungendo così il numero minimo di calciatori da schierare) e, pertanto, revocava il risultato inizialmente omologato, infliggeva alla società SSD Stella Marina la sanzione della perdita della gara (con il punteggio di 0-6), della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda di € 51. In data 29.3.2019 il Sig. Solano Mario Giuseppe Italo inviava via mail al Presidente della F.I.G.C., alla Procura Federale della F.I.G.C. (e per conoscenza alla Presidenza del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. e al Comitato Regionale Calabria dell’A.I.A.) un esposto, privo di data, nel quale stigmatizzava, tra le altre circostanze, che un arbitro della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, che aveva indicato in un primo momento che una gara era finita 0-10, aveva modificato il referto mediante un successivo supplemento solo dopo che il Sig. Solano aveva inviato gli atti alla Procura Federale. Nella successiva nota, priva di data, inviata via mail dal Sig. Solano alla Procura Federale della F.I.G.C., al Presidente della F.I.G.C., alla Segreteria del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. (e per conoscenza alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia della F.I.G.C.), costui ribadiva la responsabilità dell’arbitro Messina per aver prima inviato un referto indicante che la gara era terminata con il punteggio di 0-10 e poi aver evidenziato nel supplemento che la partita non si era disputata e che il primo referto era stato oggetto di un errore di compilazione, annunciando di voler denunciare penalmente il citato direttore di gara. Infine il Sig. Solano inviava in data 24.4.2019 via mail alla Procura Federale della F.I.G.C., alla Presidenza del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. e alla Delegazione Provinciale di Vibo Valentia della F.I.G.C. una denuncia ex art. 7, commi 7 e 8, del C.G.S., datata 24.4.2019, nella quale si evidenziava nuovamente la questione del risultato della gara SSD Stella Marina-US Vibonese Calcio del 19.3.2019, sottolineando che il supplemento dell’arbitro era stato inviato dopo il suo esposto denuncia del 22.3.2019 e denunciando la correlata violazione del codice di giustizia sportiva. Se l’audizione del Sig. Solano non ha apportato novità rispetto al contenuto degli atti sopra citati (in quanto costui ha confermato sostanzialmente il contenuto dei suoi esposti), non altrettanto può dirsi per l’audizione del Sig. Messina Francesco, il quale ha dichiarato che il primo referto non è stato frutto di un errore di compilazione ma di un accordo intervenuto fra lui e i dirigenti delle due squadre (il Sig. Cammarata Carmelo dell’US Vibonese e il Sig. Corigliano Diego della SSD Stella Marina) finalizzato a far risultare, contrariamente al vero, disputata la gara in esame con l’esito finale di 0-10. Tale soluzione, sempre a dire del Sig. Messina, era gradita alla società US Vibonese perché “il Dirigente Cammarata (…) non voleva perdere altro tempo” e alla società SSD Stella Marina per evitare la multa. L’arbitro ha dichiarato, infine, che la società US Vibonese, solo in seguito all’esposto presentato dal Sig. Solano Mario, ha ritenuto di cautelarsi e di scaricare su di lui la colpa di quanto accaduto e ha inviato alla Sezione A.I.A. di Vibo Valentia una comunicazione con la quale evidenziava che la gara in questione non si era mai disputata e che il suo rapporto di gara era errato. Nelle loro audizioni, invece, i tesserati della Vibonese presenti alla partita in questione (Sig.ri Cugliari Dante, capitano della squadra, e Cammarata Carmelo, allenatore della squadra) hanno dichiarato che la partita non è stata disputata, in quanto la squadra della Stella Marina era composta da soli due calciatori e, dopo aver aspettato circa 40 minuti dopo l’ipotetico inizio della gara e non essendo giunto allo stadio l’altro calciatore che la squadra ospitante aspettava, l’arbitro comunicava loro che la partita non poteva essere disputata. L’allenatore Cammarata ha decisamente negato l’accordo intervenuto fra lui, il dirigente della Stella Marina e l’arbitro perché nel referto si attestasse la disputa della gara e il risultato finale di 0-10, precisando che ciò trova conferma nella circostanza che proprio la società US Vibonese, dopo aver avuto contezza del primo Comunicato Ufficiale, ha segnalato alla Delegazione Provinciale che tale gara in realtà non era stata disputata. Il dirigente accompagnatore della società SSD Stella Marina, invece, seppure regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione fissata per il 3.6.2019. Dagli atti di indagine raccolti – le dichiarazioni autoaccusatorie del direttore di gara riscontrate dal contenuto delle altre audizioni e dei documenti acquisiti - è evidente che il Sig Messina Francesco è venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e al dovere specifico dell’ufficiale di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario conferitogli, posto che ha indicato nel rapporto della gara SSD Stella Marina-Us Vibonese Calcio del 19.3.2019 circostanze non veritiere e, in particolare, che la gara si era disputata e che era terminata con il punteggio di 0-10 e solo dopo la richiesta di chiarimenti inviata dalla società US Vibonese Calcio ha redatto un supplemento del rapporto di gara, nel quale ha ristabilito la verità dei fatti, giustificandosi adducendo un errore nella compilazione del primo referto. La condotta tenuta dal Sig. Messina Francesco, pertanto, ha integrato la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A. In relazione all’eventuale responsabilità concorsuale dei due tesserati delle due squadre che, secondo il Sig. Messina, avrebbero concordato con lui la redazione non veritiera del rapporto di gara, pur non costituendo l’oggetto principale della presente indagine, per completezza si evidenzia quanto segue. In relazione alla posizione della società US Vibonese Calcio e, in particolare, dell’allenatore Cammarata Carmelo, occorre precisare che le propalazioni eteroaccusatorie del Sig. Messina non hanno trovato idoneo riscontro. Non si comprende, in primo luogo, quale vantaggio avrebbe avuto la società US Vibonese Calcio dalla redazione infedele del rapporto di gara, posto che dalla mancata disputa della gara sarebbe comunque derivata la vittoria della gara a tavolino.
La spiegazione fornita sul punto dal Sig. Messina – e cioè che il Sig. Cammarata non voleva perdere tempo – appare piuttosto debole. A ciò si aggiunga che contrasta con la ricostruzione del Sig. Messina la circostanza che è stata proprio la società US Vibonese Calcio ad evidenziare agli organi competenti, dopo aver avuto contezza di quanto scritto dal direttore di gara e del risultato omologato dal giudice sportivo, che la partita in questione in realtà non si era disputata. Il Sig. Messina spiega tale circostanza evidenziando che tale società aveva inviato tale comunicazione solo dopo aver avuto contezza dell’esposto presentato dal Solano. Ciò, tuttavia, in base agli atti raccolti, non corrisponde al vero, in quanto in realtà la comunicazione della società US Vibonese Calcio è del 24.3.2019 mentre il primo esposto del Sig. Solano inviato agli organi federali territoriali presente in atti è del 29.3.2019. Agli atti del procedimento, infatti, non è presente la denuncia alla Procura Federale del 22.3.2019 alla quale ha fatto riferimento il Sig. Solano nel corso della sua audizione e tale documento non è stato da costui prodotto all’esito della sua audizione. Anche volendo tenere presente tale documento, tuttavia, è chiaro che comunque la società US Vibonese Calcio non avrebbe potuto averne contezza al 24.3, posto che si tratta di una denuncia che, come dichiarato in sede di audizione dal Sig. Solano, è stata inviata alla Procura Federale in data 22.3 e non si vede come la società US Vibonese potesse averne contezza, atteso che si tratta di un documento posto all’attenzione della giustizia sportiva e come tale non conoscibile da terzi prima dell’eventuale conclusioni delle indagini. Alla luce di quanto sopra le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal Sig. Messina non hanno trovato adeguato riscontro e non si rinvengono ulteriori elementi per sostenere in maniera adeguata che tesserati della società US Vibonese Calcio (e, in particolare, il Sig. Cammarata) abbiano concorso con il Sig. Messina alla decisione di redigere un rapporto di gara non veritiero. La mancanza di idoneo riscontro delle propalazioni del Sig. Messina in ordine ai tesserati della società US Vibonese Calcio non può non riverberare i suoi effetti anche in relazione alla posizione dei tesserati della società SSD Stella Marina (e, in particolare, del Sig. Corigliano Diego), per i quali, pertanto, non si rinvengono sufficienti elementi per sostenere che abbiano concorso con il Sig. Messina alla decisione di redigere un rapporto di gara non veritiero. In secondo luogo, dagli atti di indagine è emersa la condotta di rilievo disciplinare posta in essere dal Sig. Corigliano Diego, dirigente della società SSD Stella Marina che, regolarmente convocato via mail dal Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C., non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 senza addurre alcuna giustificazione e tale condotta ha integrato la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente); Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai Sigg.ri MESSINA FRANCESCO e CORIGLIANO DIEGO e alla società S.S.D. STELLA MARINA che è stata regolarmente ricevuta da costoro; Rilevato che il Sig. CORIGLIANO DIEGO, per il tramite del proprio legale di fiducia, ha presentato in data 24.7.2019 (e una seconda volta in data 6.9.2019 in occasione del sollecito della fissazione dell’audizione richiesta dal Sig. Corigliano) una memoria difensiva nella quale, in sostanza, si evidenzia che la notifica contenente la convocazione per l’audizione non si è perfezionata per l’uscita dalla società di tale Greco Maurilio e per la conseguente chiusura della casella di posta elettronica di costui che veniva utilizzata dalla società; Considerato che dalla lettura di tale memoria, tuttavia, non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento del Sig. Corigliano posto che, per un verso, l’uscita dalla società del Sig. Greco Maurilio non è stata dimostrata e, per altro verso, che la mail in questione è indicata nel foglio di censimento e correttamente il Comitato Regionale ha inviato la convocazione a tale indirizzo ed inoltre la mail è "stanislaogreco@gmail.com" e non si comprende perché essa debba riferirsi al Sig. Greco Maurilio come sostenuto nell’atto difensivo; Rilevato inoltre che il deposito di tale memoria, che rappresenta modalità di esercizio del diritto di difesa alternativo e sostitutivo rispetto all’audizione, rende ininfluente la richiesta di audizione avanzata dal legale del Sig. Corigliano nel corpo della memoria medesima e sollecitata nuovamente in data 6.9.2019; Rilevato che il Sig. Sig. MESSINA FRANCESCO ha presentato in data 19.8.2019 (e, pertanto, dopo la scadenza del termine a difesa) una memoria difensiva nella quale, in sostanza, conferma la sua responsabilità in ordine alla vicenda in esame ma contesta le conclusioni alle quali la Procura Federale è giunta in ordine alla posizione dei tesserati delle due società coinvolti nella partita sopra descritta. In ordine a tale memoria, in primo luogo, se ne devono stigmatizzare i toni esasperati e non certo adeguati alle regole del rispetto nei confronti degli organi federali che devono essere osservati. Le intervenute dimissioni del Sig. Messina non consentono, tuttavia, per tale aspetto l’esercizio dell’azione disciplinare ed esonerano da ogni ulteriore rilievo in proposito. Quanto invece al merito delle argomentazioni proposte dall’incolpato, è appena il caso di ricordare che i procedimenti, in qualsiasi sede, si svolgono sulla base degli atti acquisiti. In questo procedimento, come già evidenziato, non vi è traccia della e-mail con data 22.3 più volte evocata. Non ve ne è alcuna traccia nell’elenco dei documenti acquisiti, né il Sig. Messina, che pure ha mostrato di averne piena conoscenza, si è curato di produrla. Anche il Sig. Solano, che ne sarebbe l’autore, non è stato in grado di produrla ovvero di consentirne l’acquisizione.
Per concludere sul punto, si richiamano i contenuti dell’art. 32 ter, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ora trasfuso nell’art.122, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), secondo il quale l’azione disciplinare non può essere esercitata nei casi di manifesta infondatezza nonché quando “gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l’accusa”. E, nel caso concreto, quanto alla responsabilità delle società e dei loro rappresentanti, non può esservi dubbio quantomeno sulla carenza di “elementi idonei a sostenere l’accusa”; Rilevato che la società S.S.D. STELLA MARINA non ha avanzato richiesta di audizione né ha depositato memorie difensive; Evidenziato che il presente atto è formulato, ai sensi dell’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17.6.2019, in base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vigente sia al momento della commissione del fatto che dell’iscrizione nel registro del presente procedimento; Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti e 43, comma 6, delle NOIF; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R. Calabria: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e al dovere specifico dell’ufficiale di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario conferitogli, avendo indicato nel rapporto della gara, valevole per il campionato 2018-2019 Allievi Provinciali Calcio a 5, SSD Stella Marina-Us Vibonese Calcio del 19.3.2019 circostanze non veritiere e, in particolare, che la gara si era disputata e che era terminata con il punteggio di 0-10; 2. Sig. CORIGLIANO DIEGO, nella qualità all’epoca dei fatti di dirigente della società S.S.D. Stella Marina, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) perché, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione; 3. la società S.S.D. STELLA MARINA (matricola 206063) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento del proprio dirigente Sig. CORIGLIANO DIEGO, il quale, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione, ponendo in essere così la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del C.G.S. attualmente vigente). IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 20 gennaio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Messina Francesco due anni di inibizione; -per il Sig.Corigliano Diego un mese di inibizione; -per la Società S.S.D. Stella Marina ammenda di € 200,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : -al Sig.MESSINA Francesco, all’epoca dei fatti, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, DUE (2) anni di inibizione; -al Sig.CORIGLIANO Diego, all’epoca dei fatti dirigente della società S.S.D. Stella Marina, UNO (1) mese di inibizione; -alla Società S.S.D. STELLA MARINA, (matricola 206063), l’ammenda di € 200,00(duecento/00).
Share the post "C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 111 del 21/01/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di: 1. Sig. MESSINA FRANCESCO, nella qualità all’epoca dei fatti di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente), in relazione all’art. 40, commi 1, 2 e 3 lett. h), del Regolamento A.I.A., per essere venuto meno al dovere generale di comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza e al dovere specifico dell’ufficiale di gara di assolvere con la massima fedeltà e puntualità al potere referendario conferitogli, avendo indicato nel rapporto della gara, valevole per il campionato 2018-2019 Allievi Provinciali Calcio a 5, SSD Stella Marina-Us Vibonese Calcio del 19.3.2019 circostanze non veritiere e, in particolare, che la gara si era disputata e che era terminata con il punteggio di 0-10; 2. Sig. CORIGLIANO DIEGO, nella qualità all’epoca dei fatti di dirigente della società S.S.D. Stella Marina, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) perché, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione; 3. la società S.S.D. STELLA MARINA (matricola 206063) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento del proprio dirigente Sig. CORIGLIANO DIEGO, il quale, pur regolarmente convocato, non si è presentato all’audizione del 3.6.2019 fissata dalla Procura Federale della F.I.G.C. senza addurre alcuna giustificazione, ponendo in essere così la violazione dell’art. 1 bis, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5856/1121/pfi18-19/CS/ps del 06/11/2019."