C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 154 del 09/06/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di: LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA CALIMERA (matricola 933093) per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente C.G.S.. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 10793/1473 pfi 18-19/GC/LDF/jg del 20/02/2020.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.25 a carico di:
LA SOCIETÀ A.S.D. NUOVA CALIMERA (matricola 933093) per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente C.G.S.. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 10793/1473 pfi 18-19/GC/LDF/jg del 20/02/2020.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale f.f. e il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti del procedimento n. 1473pfi18-19 avente ad oggetto: “Presunta attività di allenatore svolta dal sig. Sposaro Gregorio, allenatore dilettante abilitato dal settore tecnico cod. 123448, a favore della società ASD NUOVA CALIMERA CR Calabria, il quale fungerebbe da prestanome a favore del sig. Vangeli Saverio (e non Fabrizio come da rettifica pervenuta) non abilitato. lo stesso Vangeli è indicato quale massaggiatore nella distinta di gara del 14.04.19”; Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 17 Giugno 2019 al n. 1473 pfi 18 19. atteso che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: Audizioni 1. verbale audizione del sig. Vangeli Saverio del 25.07.2019; Prove documentali 1. Lettera delega affidamento prot. 14644/1473 pfi 18 19 MS/jg del 17/06/2019;
2. Segnalazione del 06/05/2019 inviata dall’A.I.A.C. – Gruppo Regionale Calabria - Sez. Provinciale di Vibo Valentia - alla Procura Federale F.I.G.C. a firma del proprio Presidente e contenente l’ipotesi di violazione della normativa federale del tecnico sig. Sposaro Gregorio (prot. 12906 del 16/05/2019); 3. nota di rettifica inviata dall’A.I.A.C. in relazione ai dati anagrafici del sig. Vangeli Saverio (prot. 13948 del 05/06/2019); 4. Scheda AS400 della società A.S.D. Nuova Calimera stagione sportiva 2018/2019; 5. Scheda AS400 del sig. Sposaro Gregorio; 6. Scheda AS400 tesseramento tecnico sig. Sposaro Gregorio; 7. Distinta della società A.S.D. Nuova Calimera presentata in relazione alla gara A.S.D. Sant’Onofrio – A.S.D. Nuova Calimera del 14/04/2019 – campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - C.R. Calabria; considerato che l’analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che: -in data 16/05/2019 l’A.I.A.C. – Gruppo Regionale Calabria - Sez. Provinciale di Vibo Valentia - inviava alla Procura Federale F.I.G.C. una segnalazione avente ad oggetto una violazione regolamentare commessa dal Tecnico sig. Sposaro Gregorio, tecnico abilitato tesserato per la società A.S.D. Nuova Calimera partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Calabria; -con la predetta nota veniva contestato al sig. Sposaro Gregorio la funzione di prestanome nella conduzione tecnica della prima squadra di fatto condotta da e con altro soggetto non abilitato e precisamente dal sig. Vangeli Saverio; nel corso dell’attività istruttoria svolta dalla Procura Federale veniva ascoltato dal collaboratore della Procura Federale il sig. Vangeli Saverio, tesserato quale Dirigente per la A.S.D. Nuova Calimera, il quale riferiva che nel corso della s.s. 2018/2019 “sono un tesserato dell’Asd Nuova Calimera con qualifica di dirigente..… Sono presente a tutti gli allenamenti della prima squadra, compatibilmente con gli impegni di lavoro. Nel corso degli stessi assisto la squadra anche collaborando con il tecnico Sposaro Gregorio. Voglio precisare che la mia collaborazione con il tecnico si limita alla preparazione della struttura sportiva e alla sistemazione delle attrezzature occorrenti……Generalmente vengo inserito nella distinta, di volta in volta, con incarichi diversi. Succede spesso che il tecnico Sposaro Gregorio, essendo anche un calciatore, sempre presente nelle gare ufficiali, necessita di una figura che lo sostituisca in panchina. In quelle occasioni, godendo della fiducia dei dirigenti della società e considerata la mia lunga esperienza sul campo, mi limito a fornire suggerimenti su indicazioni del mister Sposaro”; ritenuto che quanto denunciato con la richiamata nota del 16/05/2019 dall’A.I.A.C. – Gruppo Regionale Calabria - ha trovato conferma nell’attività istruttoria svolta; letto l’art. 23, comma 1, delle NOIF che testualmente recita:” Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico” nonché l’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D. “E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. L’allenatore dovrà essere presente in panchina nelle gare ufficiali, salvo casi di forza maggiore; -atteso che l’attività istruttoria espletata ha evidenziato comunque un ruolo non secondario del sig. Vangeli Saverio, soggetto non abilitato a svolgere le funzioni di tecnico in quanto non abilitato, nella gestione tecnico- tattica della squadra avendo lo stesso il compito di effettuare le sostituzioni nel corso della gara e di sostituire il sig. Sposaro in caso di sua assenza. quanto premesso alla luce delle indagini svolte e dalla complessiva attività di indagine compiuta appaiono emergere i seguenti comportamenti violativi della normativa federale posti in essere dai seguenti soggetti: 1)sig. SPOSARO Gregorio, allenatore dilettante - codice 123.488 - abilitato F.I.G.C. e tesserato per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Nuova Calimera, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., in relazione all’art. 37, comma 1, ed all’art. 39, lett. E, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera al sig. Vangeli Saverio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, fungendo in tali occasioni da prestanome a favore dello stesso; 2)sig. VANGELI Saverio, tesserato in qualità di Dirigente della società A.S.D. Nuova Calimera, per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. per aver svolto scientemente e consapevolmente pur non avendone titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Calabria, utilizzando a tal fine la funzione di “prestanome” del tecnico abilitato sig. Sposaro Gregorio; 3)sig. MARUCA Nicola, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nuova Calimera, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S. in relazione all’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D. nonché dell’art. 23 delle NOIF per aver consentito al sig. Vangeli Saverio, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico di svolgere di fatto, nella s.s. 2018/2019 l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Calabria con il consapevole ausilio del “prestanome” sig. Sposaro Gregorio; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società A.S.D. Nuova Calimera (matricola 933093) per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente C.G.S.; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata alle parti e da questi regolarmente ricevuta; atteso che in seguito alla notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini il Sig. Maruca Nicola, quale Presidente della società A.S.D. Nuova Calimera faceva richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del C.G.S.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport che nulla rilevava sui termini del predetto accordo nonché il consenso prestato da parte della Procura Federale; atteso che in data 19/11/2019 la F.IG.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 152/AA pubblicava i termini dell’intervenuto accordo tra le parti; preso atto che in data 04/02/2020 la F.IG.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 206/AA dava atto della mancata ottemperanza dell’accordo intervenuto da parte della società A.S.D. Nuova Calimera con conseguente risoluzione dello stesso; per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO; visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso la L.N.D. - Comitato Regionale CALABRIA - Sezione Disciplinare: la società A.S.D. Nuova Calimera (matricola 933093) per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del previgente C.G.S. ora trasfuso nell’art. 6, comma 1 e 2, del vigente C.G.S.. IL DIBATTIMENTO Nella seduta del 23 marzo 2020, Il Tribunale Federale Territoriale; -visti gli interventi legislativi recanti misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti, ed in particolare il Decreto legge n. 11 dell’8 marzo 2020 inerente lo svolgimento dell’attività giudiziaria ed attività connesse; -preso atto della delibera del Presidente Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 178/A del 9 marzo 2020 che ha statuito la sospensione, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento e sino alla data del 3 aprile 2020, di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito dei procedimenti, tra gli altri quelli di cui al Titolo IV, Capo I, del Codice di Giustizia Sportiva; -ritenuto necessario, nel rispetto delle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute pubblica, attuare ogni misura idonea a contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica anche nell’ambito della giustizia sportiva; disponeva il rinvio della seduta di avvio della fase dibattimentale del presente procedimento alla data del 08 giugno 2020. Nella riunione del 08 Giugno 2020, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per la Società deferita. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per la Società A.S.D. Nuova Calimera deferita: ammenda di € 600,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto della richiesta del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga alla Società A.S.D. NUOVA CALIMERA (matricola 933093) l’ammenda di € 600,00 (seicento/00).
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