C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 12/11/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico di: -Sig. CRISTODARO Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.116/Cae/18-19 del 18.2.2019, pubblicata con C.U. n. 234 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; -la società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO, codice n. 23560, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1186/1438 pfi 18-19/MS/CS/gb del 23/07/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.7 a carico di:

-Sig. CRISTODARO Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.116/Cae/18-19 del 18.2.2019, pubblicata con C.U. n. 234 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; -la società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO, codice n. 23560, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 1186/1438 pfi 18-19/MS/CS/gb del 23/07/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale, -letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1438 pfi18-19 avente a oggetto: “Mancato pagamento da parte della società FC Isola Capo Rizzuto della somma di €. 2.500,00 nei confronti del calciatore Francesco Paonessa, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. (C.U. n.234 del 18/2/2019). - Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12/06/2019 al n. 1438 pfi 18-19. -vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 17.6.2019, ritualmente notificata;

-rilevato che successivamente alla notifica della C.C.I., i soggetti avvisati nulla riscontravano; -rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: All. 1) nota-segnalazione dell’avv. Anna Piras del 28.3.2019, acquisita dalla Procura Federale in pari data, giusto prot. n. 10751; All. 2) decisione della C.A.E. L.N.D. prot. 116/Cae/ 2018-2019 del 18.2.2019, pubblicata con C.U. n. 234 di pari data, trasmessa alla società F.C. Isola Capo Rizzuto tramite messaggio di posta elettronica certificata del 18.2.2019, giusta ricevuta di avvenuta consegna pec; All. 3) Fogli di censimento stagione sportiva 2018/2019 della F.C. Isola Capo Rizzuto; All. 4) AS400 F.C. Isola Capo Rizzuto e Paonessa Francesco. -Rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: Con decisone del 18.2.2019 pubblicata sul C.U. n. 234 di pari data, la Commissione Accordi Economici presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore Paonessa Francesco, condannava la Società FC Isola Capo Rizzuto, al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 2.500,00 oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo; la Società FC Isola Capo Rizzuto, ometteva di corrispondere al calciatore Paonessa Francesco, la somma accertata dalla C.A.E./LND, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta decisione. -Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: per il Sig. Cristodaro Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.116/Cae/18-19 del 18.2.2019, pubblicata con C.U. n. 234 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; -Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente “ratione temporis”, della Società FC Isola Capo Rizzuto, codice n. 23560, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; -visto l’art. 32 ter, comma 4 del CGS, vigente “ratione temporis”, H A N N O D E F E R I T O innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: -il Sig. Cristodaro Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS vigente “ratione temporis”, per non aver pagato al calciatore Paonessa Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n.116/Cae/18-19 del 18.2.2019, pubblicata con C.U. n. 234 di pari data, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia; -la società F.C. Isola Capo Rizzuto, codice n. 23560, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente “ratione temporis”, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritte. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 30 settembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco. E' altresì comparso l’Avv. Calabretta Salvatore in sostituzione dell’Avv.Elio Mania nell’interesse sia della Società F.C. Isola Capo Rizzuto nonché del suo legale rappresentante Sig. Cristodaro Carmine. Preliminarmente l’avv.Calabretta, non avendo raggiunto accordo con la Procura Federale, chiedeva un rinvio, con sospensione dei termini del presente procedimento, al fine di poter interpellare i propri assistiti per valutare nuove e diverse ipotesi di patteggiamento ovvero depositare memoria a fine di difesa. Il Tribunale Federale Territoriale ritenendo legittima la richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 5, lettera c del C.G.S. del CONI, sospendeva i termini del procedimento e rinviava la trattazione alla seduta dell’11 novembre 2019, ore 15.30, senza ulteriore avviso alle parti. Nella riunione dell’11 novembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Nicola Monaco. E' altresì comparso l’avv. Elio Mania nell’interesse sia della Società F.C. Isola Capo Rizzuto e del suo legale rappresentante Sig. Cristodaro Carmine.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig. Cristodaro Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, mesi sei d’inibizione; -per la società F.C. Isola Capo Rizzuto, l’ammenda di € 600,00 e un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stazione sportiva. LE RICHIESTE DELLE PARTI La difesa si riporta ai propri atti difensivi, regolarmente depositati, insistendo nelle eccezioni preliminari e, nel merito, chiede il proscioglimento degli incolpati o in subordine l’applicazione delle sanzioni nella misura minima. I MOTIVI DELLA DECISIONE Le eccezioni preliminari sollevate dall’incolpato appaiono senza pregio. Ed invero: 1.- In primo luogo il deferimento indica le norme contestate “ratione temporis”, consentendo di individuare esattamente le violazioni commesse con riferimento al vecchio codice. 2.- In secondo luogo, se è vero che l’incolpazione è il presupposto logico dell’azione sostenuta dalla Procura, non essendo proponibile alcuna accusa senza una sua antecedente formulazione, nella specie l’incolpazione stessa contiene tutti gli elementi idonei a consentire il diritto di difesa, dal momento che è perfettamente descritta l’enunciazione del fatto, al di là dell’indicazione delle norme violate. Ritiene il Tribunale che ciò che rileva è non l’individuazione degli articoli che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto, poiché l’obbligo di correlazione tra l’accusa e la decisione non può ritenersi violata da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’incolpazione pregiudichi la possibilità di difesa. Nel merito il ricorso è infondato. Invero, la circostanza che il destinatario del pagamento abbia ritardato nella comunicazione delle modalità con cui le somme dovute dalla Società dovevano essere versate, è del tutto irrilevante, dal momento che per evitare ogni responsabilità il debitore avrebbe dovuto eseguire offerta reale, secondo quanto prescritto dalla legge (art. 1209 cod. civ.). Ciò detto, l’attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportate nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: -al Sig. CRISTODARO Carmine, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società F.C. Isola Capo Rizzuto, mesi SEI (6) di inibizione; -alla società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO (matricola 23460), l’ ammenda di € 600,00 (seicento/00) e UNO (1) punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stazione sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it