C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 20/11/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico della: società A.S.D. SAN LUCA (matricola 947108) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento di Caseiro Lesieur Juan Manuel, il quale, richiedendo il tesseramento nell’interesse della predetta società, ha dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina e, pertanto, ha posto in essere la violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 4099/1120 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/10/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico della:

società A.S.D. SAN LUCA (matricola 947108) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento di Caseiro Lesieur Juan Manuel, il quale, richiedendo il tesseramento nell’interesse della predetta società, ha dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina e, pertanto, ha posto in essere la violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 4099/1120 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/10/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1120 pfi 18-19, avente ad oggetto: “Condotta del Sig. Juan Mauel Lesieur Caseiro che, all’atto della richiesta di tesseramento con la A.S.D. San Luca, autorizzato in data 16.1.2019 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione argentina”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1: lettera di incarico del 15.4.2019 (prot. 11568/1120 pfi 18-19 MS/CS/jg);

2: comunicazione dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. del 22.1.2019 (prot. n. 437/2019 AP/FG) di revoca del tesseramento per la società A.S.D. SAN LUCA del calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL inoltrata anche alla Procura Federale per le determinazioni di competenza; 3: richiesta di tesseramento relativa alla stagione sportiva 2018-2019 per la società A.S.D. SAN LUCA del calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL; 4: dichiarazione del calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL dell’8.1.2019 nella quale costui ha dichiarato di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere; 5: comunicazione dell’A.F.A. (Federazione calcistica argentina) del 16.1.2019 mediante la quale si comunica alla F.I.G.C. che il calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL è stato tesserato con una società appartenente alla citata federazione argentina; 6: foglio di censimento per la stagione sportiva 2018-2019 della società A.S.D. SAN LUCA e interrogazioni del sistema AS400 relative alla società A.S.D. SAN LUCA e al calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL; Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la società A.S.D. SAN LUCA, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina; Ritenuto, altresì, che da tale violazione disciplinare posta in essere dal CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), della società A.S.D. SAN LUCA, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL e alla società A.S.D. SAN LUCA che, tuttavia, è stata regolarmente ricevuta (per compiuta giacenza) esclusivamente da quest’ultima; Rilevato infatti che la notifica via posta della comunicazione di conclusione delle indagini del 20.5.2019 a CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL presso la residenza indicata negli atti acquisiti non è andata a buon fine, posto che l’addetto al recapito ha evidenziato che il destinatario risulta sconosciuto. Si è provveduto allora a richiedere immediatamente un certificato di residenza aggiornato di CASEIRO al Comune di Soverato, che, solo dopo diversi solleciti, lo ha inviato nel mese di settembre. Nonostante l’indirizzo indicato nel certificato di residenza fosse il medesimo al quale era stata inviata la prima notifica, si è tentata comunque una nuova notifica che, tuttavia, non è nuovamente andata a buon fine sempre perché il destinatario risulta sconosciuto. Ed allora, alla luce dell’assenza di un domicilio eletto e dell’impossibilità di effettuare la notifica sia presso la residenza sia ai sensi dell’art. 38, comma 8, del Codice di Giustizia previgente (il tesseramento di Caseiro, infatti, è stato revocato in data 22.1.2019 e, pertanto, alla data di instaurazione del procedimento – 15.4.2019 – costui non era tesserato né per la società A.S.D. SAN LUCA nè per altre società), la sua posizione è stata oggetto, mediante autonomo provvedimento, di intendimento di archiviazione per impossibilità di effettuare la notifica delle contestazioni disciplinari;. Rilevato che la società A.S.D. SAN LUCA non ha avanzato richiesta di audizione né ha depositato memorie difensive; Evidenziato che il presente atto è formulato, ai sensi dell’art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17.6.2019, in base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vigente sia al momento della commissione del fatto che dell’iscrizione nel registro del presente procedimento; Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti e 43, comma 6, delle NOIF; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria: la società A.S.D. SAN LUCA (matricola 947108) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento di Caseiro Lesieur Juan Manuel, il quale, richiedendo il tesseramento nell’interesse della predetta società, ha dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina e, pertanto, ha posto in essere la violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F.

IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 18 novembre 2019 comparivano il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone e, per la società deferita, Francesco Giampaolo in qualità di Presidente e legale rappresentante. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Prima dell’inizio del dibattimento Francesco Giampaolo, per conto della Società ASD San Luca, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: (ammenda di € 600,00, da ridursi ad € 400,00). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga alla società A.S.D. SAN LUCA (matr.947108) l’ammenda di €. 400,00(quattrocento/00) che ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento per i soggetti inadempienti.

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