C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 20/11/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di: 1. ELIA SEBASTIANO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, (ora POL.D. PINO DONATO TAVERNA) per rispondere della violazione degli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, di Truglia Antonio (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019); 2. la società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL.D. PINO DONATO TAVERNA) (matricola 947247) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente ELIA SEBASTIANO, il quale ha violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denunciaquerela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio e, pertanto, ha violato gli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019). Deferimento Procura Federale prot.5152/179pfi19-20pfi19-20/MS/CS/gb del 23 ottobre 2019

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di:

  1. ELIA SEBASTIANO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, (ora POL.D. PINO DONATO TAVERNA) per rispondere della violazione degli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, di Truglia Antonio (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019); 2. la società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL.D. PINO DONATO TAVERNA) (matricola 947247) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente ELIA SEBASTIANO, il quale ha violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denunciaquerela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio e, pertanto, ha violato gli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019). Deferimento Procura Federale prot.5152/179pfi19-20pfi19-20/MS/CS/gb del 23 ottobre 2019

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 179 pfi 19-20, avente ad oggetto: “Violazione del vincolo di giustizia da parte della Società ASD Life Simeri Crichi”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

  1. autorizzazione rilasciata in data 18.7.2019 dalla F.I.G.C. alla Soc. Polisportiva Palermiti ad adire le vie legali con contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alla condotta tenuta dalla società Life Simeri Crichi; 2. richiesta atti della Segreteria Federale della F.I.G.C. al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.; 3. copia del referto arbitrale relativo alla gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti del 17.2.2019; 4. copia del Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Catanzaro della F.I.G.C. n. 34CZ del 7.3.2019; 5. copia del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. n. 145 del 16.4.2019; 6. scheda affiliazione della società A.S.D. Life Simeri Crichi; 7. verbale di audizione del Sig. Condito Giovanni Graziano del 2.8.2019; 8. verbale di audizione del Sig. Elia Sebastiano del 12.8.2019; 9. copia della denuncia presentata in data 18.2.2019 dal Sig. Elia Sebastiano presso i Carabinieri di Simeri Crichi; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che Elia Sebastiano ha posto in essere la seguente condotta di rilievo disciplinare. In data 18.5.2019 Truglia Antonio, presidente della società A.S.D. Polisportiva Palermiti, inviava al Consiglio Federale della F.I.G.C. una richiesta di autorizzazione ex art. 30 dello Statuto federale ad adire l’autorità giudiziaria. In particolare, il Truglia evidenziava di aver avuto contezza in data 20.2.2019 (essendo stato chiamato dai Carabinieri per la notifica di un verbale di elezione di domicilio e nomina del legale di fiducia) di essere indagato in seguito ad una querela presentata da Elia Sebastiano, presidente della società Life Simeri Crichi, in relazione al presunto danneggiamento di alcuni arredi degli spogliatoi alla fine della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Terza Categoria - Gir. E Calabria, Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti del 17.2.2019. Per tale ragione ed evidenziando che la società Polisportiva Palermiti era del tutto estranea a tale condotta di danneggiamento, il Truglia chiedeva alla F.I.G.C. di poter adire l’autorità giudiziaria per presentare un denuncia per calunnia. Il Consiglio Federale, con comunicazione del 18.7.2019, concedeva tale autorizzazione e contestualmente trasmetteva gli atti alla Procura Federale onde verificare se la società Life Simeri Crichi avesse o meno violato la clausola compromissoria. Dagli accertamenti svolti (e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da Elia Sebastiano nell’audizione del 12.8.2019 e dalla copia della denuncia-querela da quest’ultimo presentata ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi in data 18.2.2019) è emerso che Elia Sebastiano, in qualità di presidente della società A.S.D. Life Simeri Crichi, ha presentato in data 18.2.2019 una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019, alle ore 16.06, al termine della gara Life Simeri Crichi-Polisportiva Palermiti. Tale denuncia-querela ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio. Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, emerge che ELIA SEBASTIANO, presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, ha violato il vincolo di giustizia di cui all’art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C., posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio; Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti ascrivibili a ELIA SEBASTIANO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, per rispondere della violazione degli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019); Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ad ELIA SEBASTIANO e alla società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, dagli stessi regolarmente ricevuta; Rilevato che nessuno degli incolpati ha depositato memorie difensive né ha avanzato richiesta di audizione; Visto l’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;

HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: 1. ELIA SEBASTIANO, in qualità all’epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, per rispondere della violazione degli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019); 2. la società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora Pol.D. Pino Donato Taverna) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente ELIA SEBASTIANO, all’epoca dei fatti, il quale ha violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l’instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Sig. Truglia Antonio e, pertanto, ha violato gli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019). IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 18 novembre 2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, nonché Sebastiano Elia in proprio. Nessuno compariva per la società deferita. Prima dell’inizio del dibattimento, Sebastiano Elia ha proposto a titolo personale istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli art. 127 C.G.S. (anni 1 di inibizione e € 600,00 di ammenda da ridursi a mesi 8 di inibizione ed euro 400,00 di ammenda). Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui i deferiti, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. Il Tribunale rilevava la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 127, C.G.S.. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava in merito alla posizione della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA) la richiesta sanzionatoria di tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 600,00 di ammenda. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l’irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale preso atto del patteggiamento e delle richieste del Sostituto Procuratore Federale irroga: -a Sebastiano ELIA l’inibizione di mesi OTTO (8) e l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) che, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento per i soggetti inadempienti; -alla società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA - matricola 947247- ) la sanzione di TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

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