C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 04/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: la società A.S.D. Roggiano 1973 (matr. 610196), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente fino al 16.6.2019 (art. 6 comma 1 del vigente CGS), per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante p.t. sig. Iaccino Domenico, il quale omise di corrispondere all’allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5529/1128 pfi 18-19/CS/ps del 30/10/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di:

la società A.S.D. Roggiano 1973 (matr. 610196), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente fino al 16.6.2019 (art. 6 comma 1 del vigente CGS), per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante p.t. sig. Iaccino Domenico, il quale omise di corrispondere all’allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5529/1128 pfi 18-19/CS/ps del 30/10/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale, -letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1128 pfi18-19 avente a oggetto: “Mancato pagamento da parte della Soc. ASD Roggiano Calcio della somma di €. 2.004,00 e di €. 4.750,00 nei confronti dell’allenatore Pasquale Nervino, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica delle decisioni del Collegio Arbitrale della L.N.D. (c.u. N.4/2018 del 19 luglio 2018 e C.U. n. 5/2018 del 11 ottobre 2018)”. Iscritto nel registro della Procura Federale in data 16 aprile 2019 al n. 1128 pfi 18-19. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 14.5.2019 ritualmente notificata; -rilevato che successivamente la notifica della C.C.I., i soggetti sottoposti ad indagine, a mezzo dell’avv. Giovanni Favasulli, con nota del 24.5.2019, chiedevano di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente fino al 16.6.2019;

-rilevato che, i soggetti sottoposti ad indagine convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione e specificatamente per la società ASD Roggiano 1973, matr. n. 610196, è stata concordata l’applicazione della sanzione finale nella misura di Euro 600,00 di ammenda e di punti 1 di penalizzazione; -rilevato che, con C.U.- F.I.G.C. n. 6/AA pubblicato in data 2.7.2019, è stato reso noto l’accordo suindicato, a condizione che le ammende ivi indicate venissero versate alla FIGC nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione dello stesso C.U., sotto pena di risoluzione dell’accordo raggiunto e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del CGS vigente all’epoca dei fatti; -rilevato che, con C.U. – F.I.G.C. n.116/AA pubblicato in data 24.10.2019, (visto l’accordo ex art.32 sexies CGS raggiunto dalla società ASD ROGGIANO 1973 con la Procura Federale, reso noto con C.U. n. 6/AA del 2.7.2019 e preso atto che la predetta società non ha versato l’ammenda come sopra concordata facendo decorrere inutilmente il termine perentorio previsto dalla richiamata normativa), è stato dichiarato risolto il predetto accordo. Rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, ed in particolare: · decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D del 19.7.2018 (vertenza Nervino-Roggiano n. 133/78), pubblicata con C.U. n. 4/18 C.A./LND; · decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D del 11.10.2018 (vertenza Nervino-Roggiano n. 153/78), pubblicata con C.U. n. 5/18 C.A./LND; · nota di accompagnamento e decisione del Collegio Arbitrale del 19.7.2018 inviata alla società ASD Roggiano a mezzo raccomandata A/R e ricevuta dalla predetta società in data 27.7.2018, giusto avviso di ricevimento fronte e retro; · nota di accompagnamento e decisione del Collegio Arbitrale del 11.10.2018 inviata alla società ASD Roggiano a mezzo raccomandata A/R n. 61723555104-6 del 21.10.2018 e resa al mittente per compiuta giacenza, come da allegato plico postale; · nota-segnalazione dell’avv. Annalisa Roseti del 14.2.2019, acquisita dalla PF in pari data giusto protocollo n. 8659; · nota-segnalazione del C.R. Calabria del 21.3.2019 acquisita dalla PF in data 2.4.2019, giusto prot. n. 10955; · fogli censimento-organigramma s.s. 2018/2019 della società ASD ROGGIANO 1973; · atti relativi al patteggiamento; · C.U. FIGC n.6/AA del 2.7.2019; · C.U. FIGC n. 116/AA del 24.10.2019; · AS440 ASD Roggiano 1973 – s.s. 19-20. Osservato che, con CCI del 14.5.2019 la PF procedeva a contestare al sig. Iaccino Domenico la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 15, del CGS (vigente fino al 16.6.2019), per non aver pagato all’allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; -che, da tale condotta omissiva consegue la responsabilità diretta, della società ASD Roggiano 1973, alla quale con la stessa CCI è stata contestata la violazione dell’art.4 comma 1, del CGS (vigente fino al 16.6.2019); -che, la società ASD Roggiano 1973 in persona del legale rappresentante p.t., successivamente alla ricezione della CCI conveniva con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 32 sexies, comma 1, del codice di giustizia sportiva vigente fino al 16.6.2019, come sopra indicata; -che, con C.U. - FIGC n. 116/AA è stato dato atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società ASD Roggiano 1973 con la PF e reso noto con C.U. n.6/AA del 2.7.2019, a causa del mancato pagamento dell’ammenda concordata, entro i termini previsti dalla normativa federale. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibile alla società inadempiente, come di seguito indicato: -per la società A.S.D. ROGGIANO 1973 in persona del proprio legale rappresentante p.t., sig. Iaccino Domenico, la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS (art. 6 comma 1 del vigente CGS), a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta omissiva del suddetto proprio rappresentante legale p.t., il quale omise di corrispondere all’allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; -visti gli artt. 125 e 126 del vigente CGS;

H A N N O D E F E R I T O innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: -la società A.S.D. Roggiano 1973 (matr. 610196), per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente fino al 16.6.2019 (art. 6 comma 1 del vigente CGS), per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante p.t. sig. Iaccino Domenico, il quale omise di corrispondere all’allenatore sig. Nervino Pasquale, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 19.7.2018 pubblicata con C.U. n.4/18 C.A./LND nonché con decisione del 11.10.2018 pubblicata con C.U. n.5/18 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle suddette pronunce. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 2 dicembre 2019, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone. Nessuno è comparso per la società deferita. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per la Società A.S.D. Roggiano 1073: ammenda € 900,00 e TRE (3) punti di penalizzazione in classifica. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società A.S.D. ROGGIANO 1973 (matricola 610196) è stata dichiara inattiva dal 10 settembre 2019 (C.U. nr.29 s.s.2019/2020); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società A.S.D. ROGGIANO 1973 (matricola 610196) poiche’ inattiva dal 10 SETTEMBRE 2019.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it