C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 11/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 18 a carico di: – MORABITO Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico,per aver: 1) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore Uefa B, De Caria Francesco, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e 5.3.2019, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese; 2) omesso il tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società AGSD Soriano 2010 categoria Juniores, s.s. 18-19; 3) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al dirigente sig. Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores; – LOPREIATO Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, la violazione di cui all’art. 1 bis, comma1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché privo di tesseramento a tal titolo; – SOCIETÀ AGSD SORIANO 2010 (matricola 933092) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggI trasfuso nell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5854/1474 pfi 18-19/MS/ac del 06/11/2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 18 a carico di:

- MORABITO Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico,per aver: 1) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore Uefa B, De Caria Francesco, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e 5.3.2019, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese; 2) omesso il tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società AGSD Soriano 2010 categoria Juniores, s.s. 18-19; 3) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al dirigente sig. Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores; - LOPREIATO Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, la violazione di cui all’art. 1 bis, comma1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché privo di tesseramento a tal titolo; - SOCIETÀ AGSD SORIANO 2010 (matricola 933092) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggI trasfuso nell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 5854/1474 pfi 18-19/MS/ac del 06/11/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, -letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 1474 pfi 18-19 avente ad oggetto: “Comportamento della Società AGSD Soriano 2010 la cui squadra Juniores sarebbe stata allenata da Lopreiato Gianfranco, tesserato come Dirigente Accompagnatore (riportato in distinta) ma non iscritto all’albo dei tecnici, avente come prestanome l’allenatore Uefa B De Caria Francesco, non inserito nelle distinte e non tesserato quale tecnico (tesseramento respinto –Prot. 12906-)”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 giugno 2019 al n. 1474 pfi 18-19. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini già ritualmente notificata; -rilevato che successivamente la notifica della C.C.I., i soggetti avvisati nulla riscontravano; -rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, ed in particolare: 1. Lettera di Affidamento incarico; 2. Atti originari (Lettera esposto, anagrafica De Caria Francesco, AS400 Società Soriano 2010, estratto articolo stampa Società Soriano 2010); 3. Fogli censimento Soc. Soriano 2010, s.s.2018/19 (per la s.s. 2019/20 ancora non è stato presentato l’organigramma presso il Comitato Regionale) nonchè le distinte di gara della società AGS Soriano 2010 del 30.10.2018, dell' 08.01.2019, del 05.03.2019 categoria Juniores, relative alle gare svolte rispettivamente contro le società ASD Deliese, Città di Rosarno e FCD Rombiolese; 4. Scheda Anagrafica e tesseramento del Tecnico De Caria Francesco con l'indicazione dei mancati pagamenti annuali della tassa di iscrizione al S.T.e informazioni su Lopreiato Gianfranco, rilasciata dalla Segreteria del Settore Tecnico di Coverciano e dal CR Calabria; 5. Verbale Audizione Bruni Vincenzo (denunciante); 6. Verbale Audizione Morabito Vincenzo –Presid. Soriano 2010; 7. Verbale Audizione De Caria Francesco– Allen. Soriano 2010; 8. Verbale Audizione Lopreiato Gianfranco Dirigente Soriano 2010; 9. Documentazione sul Tecnico De Caria Francesco, consegnata dal Presidente Morabito in occasione dell’audizione dinanzi il collaboratore della Procura Federale (richiesta di tesseramento e contratto sottoscritto con l’allenatore De Caria); 10. Copia di n. 2 articoli estratti dalla pagina FB della Società nonché un articolo di un quotidiano locale estratto dalle foto della pagina FB della Società. Rilevato che, dalla documentazione sopra indicata è emerso che: - la società AGSD Soriano 2010, partecipante al campionato Juniores Regionale, ha usufruito delle prestazioni professionali dell’allenatore De Caria Francesco, il quale ha svolto le mansioni di allenatore in favore della predetta società, privo di regolare tesseramento, in occasione della stagione sportiva 2018-2019, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e del 5.3.2019 disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese; - la richiesta di tesseramento inoltrata dalla società AGSD Soriano in relazione all’allenatore De Caria Francesco, è stata successivamente respinta dal Settore Tecnico, atteso il mancato pagamento delle quote di iscrizione annuale da 4 stagioni sportive da parte del suddetto tecnico; - la società AGSS Soriano 2010 ha omesso di provvedere al tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico, per la categoria Juniores regionale, s.s. 18-19; - la società AGSS Soriano 2010 ha consentito al proprio dirigente Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore di fatto, in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili ai soggetti qui di seguito indicati: per Morabito Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 39 lettera f-c) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver: 1) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore Uefa B, De Caria Francesco, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e 5.3.2019, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese;

2) omesso il tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società AGSD Soriano 2010 categoria Juniores, s.s. 18-19; 3)consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al dirigente sig. Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores; -per il Sig. De Caria Francesco, all’epoca dei fatti allenatore Uefa B, matricola n. 127829, la violazione di cui all’art. 1 bis, comma1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione ai seguenti articoli del Regolamento del Settore Tecnico: - art. 33 comma 1 (secondo cui i tecnici iscritti negli albi tenuti dal Settore tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività); - art. 37 commi 1 e 3 (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari); - art. 17 comma 4, (secondo cui il Settore Tecnico fissa le quote per l’iscrizione dei Tecnici al Ruolo ed il versamento annuale della stessa è obbligatoria anche se i Tecnici hanno richiesto la sospensione dai Ruoli). Ciò per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano 2010, categoria Juniores, privo di tesseramento, nonché per aver omesso il pagamento della quota di iscrizione annuale obbligatoria al Settore Tecnico, in occasione delle stagioni sportive 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019; -per Lopreiato Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 39 lettera f-c) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché privo di tesseramento a tal titolo. Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019) della Società AGSD Soriano 2010, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale. Considerato che, in relazione alla posizione dell’allenatore De Caria Francesco, si procederà con separato atto di deferimento dinanzi la competente Commissione di Disciplina del Settore Tecnico; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; visto l’art. 125 del vigente CGS; HA DEFERITO dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: A) Morabito Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso e la predetta società), per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 39 lettera f-c) del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò per aver: 1) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore Uefa B, De Caria Francesco, privo di tesseramento, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, e specificatamente nelle gare ufficiali del 8.1.2019 e 5.3.2019, disputate dalla predetta società rispettivamente contro le società Città di Rosarno e Rombiolese; 2) omesso il tesseramento di un allenatore iscritto al Settore Tecnico in favore della società AGSD Soriano 2010 categoria Juniores, s.s. 18-19; 3) consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al dirigente Lopreiato Gianfranco, privo di qualifica di allenatore, di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores; B) Lopreiato Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S. (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 39 lettera Fc) del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione della s.s. 18-19 in favore della società AGSD Soriano, partecipante al campionato Juniores, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché privo di tesseramento a tal titolo; C) la società AGSD Soriano 2010 (matricola 933092), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggi trasfuso nell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 9 dicembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Per i deferiti è comparso Morabito Vincenzo personalmente ed in qualità di Presidente del AGSD Soriano e Lopreiato Gianfranco. Prima dell’inizio del dibattimento il Presidente Morabito Vincenzo personalmente e nella qualità di Presidente del’AGSD Soriano e Lopreiato Gianfranco hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 127 C.G.S.; per Morabito Vincenzo 6 mesi di inibizione da ridurre a quattro (4), per Lopreiato Gianfranco 6 mesi di inibizione da ridurre a quattro (4), per la società 450,00 euro di ammenda da ridursi a 300,00 euro. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. -Visto l’art. 127, comma 1, C.G.S., secondo cui gli incolpati possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura; -visto l’art.127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione; -rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; Il Tribunale rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 127 C.G.S.. P.Q.M. preso atto del patteggiamento, irroga: - a MORABITO Vincenzo, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società AGSD Soriano 2010, l’inibizione per mesi QUATTRO (4); - a LOPREIATO Gianfranco, all’epoca dei fatti dirigente della Società AGSD Soriano 2010, l’inibizione per mesi QUATTRO (4); - alla Società AGSD SORIANO 2010 (matricola 933092) l’ammenda di € 300,00 (trecento/00) che, ai sensi dell’art. 127 del C.G.S., dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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