C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 11/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 19 a carico di: 1) ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell’A.S.D. Olympic Rossanese 1909, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6,7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. ) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino-A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018; 2) società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 (matricola 933172) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del C.G.S. vigente della società ASD Olympic Rossanese 1909 in cui risulta trasfuso l’art. 4 , commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del previgente del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 C.G.S. vigente in cui risulta trasfuso l’art. 1 bis comma 5 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), il soggetto avvisato Acri Orazio. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 6104/80 pfi 19-20/MS/CS/ep del 11/11/2019.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 19 a carico di:
- ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell’A.S.D. Olympic Rossanese 1909, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6,7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. ) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino-A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018; 2) società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 (matricola 933172) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del C.G.S. vigente della società ASD Olympic Rossanese 1909 in cui risulta trasfuso l’art. 4 , commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del previgente del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 C.G.S. vigente in cui risulta trasfuso l’art. 1 bis comma 5 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità), il soggetto avvisato Acri Orazio. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 6104/80 pfi 19-20/MS/CS/ep del 11/11/2019.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale ed il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 80 pfi 19-20 “Mancato pagamento da parte della A.S.D. Olympic Rossanese 1909 della somma complessiva di € 7.512,50 in favore dell’allenatore Vincenzo Antonio Pacino, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica del lodo emesso dal Collegio Arbitrale”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/07/2019 al n. 80 Pfi 19 – 20 Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1. Copia lettera di incarico del 08/07/2019; 2. Segnalazione del Presidente del CR Calabria del 27/03/2019 n. prot.11079; 3. Copia della richiesta di liberatoria inviata dal CR Calabria alla società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 a mezzo pec in data 17.12.2018; 4. Copia della comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino-A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018 spedita a mezzo posta il 17.12.2018 e consegnata il 21.01.2019 alla A.S.D. società Olympic Rossanese 1909; 5. Copia della decisione del Collegio Arbitrale in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino e A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018; 6. Fogli di censimento della società A.S.D. Olympic Rossanese 1909. Ritenuto che ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell’ A.S.D. Olympic Rossanese 1909, all’epoca dei fatti, debba rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6, 7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. ) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino e A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi degli artt. 4 , commi 1 e 2 (responsabilità delle società) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) e 31 commi 6, 7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del C.G.S. vigente della società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art. 2 commi 1 e 2 C.G.S. vigente il soggetto avvisato Acri Orazio (commissario e l.r.p.t.); Vista la comunicazione di conclusione delle indagini n. Prot. 2929/80pfi19-20/MS/PM/ep inviata ai soggetti avvisati da tutti regolarmente ricevuta; Considerato, che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva né hanno chiesto di essere ascoltati, e, pertanto, non vi sono elementi nuovi e rilevanti per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico degli stessi; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Biagio Romano; Visto l’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in cui risulta trasfuso l’art. 32 ter comma 4 del previgente Codice di Giustizia Sportiva; HANNO DEFERITO al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria 1) ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell’A.S.D. Olympic Rossanese 1909; 2) la società A.S.D. Olympic Rossanese 1909(matricola 933172): per rispondere: - ACRI Orazio commissario l.r.p.t. dell’ A.S.D. Olympic Rossanese 1909 , all’epoca dei fatti, della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) e 8 comma 9 (violazione in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli artt. 4 comma 1 (obbligatorietà delle disposizioni in generale ), 2 commi 1 e 2 (ambito di applicazione soggettivo) 31 commi 6, 7 e 11 (violazioni in materia gestionale ed economica) del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF (Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D. ) per aver omesso di eseguire il pagamento della somma di € 7.512,50 in favore di Vincenzo Antonio Pacino nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti avvenuta a mezzo raccomandata a/r il 21.01.2019, in merito alla vertenza n. 58/89 tra Vincenzo Antonio Pacino e A.S.D. Olympic Rossanese 1909 pubblicato sul C.U. n. 6/2018 riunione del 13.12.2018 ; - A.S.D. Olympic Rossanese 1909 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del C.G.S. vigente della società ASD Olympic Rossanese 1909 in cui risulta trasfuso l’art. 4 , commi 1 e 2 (Responsabilità delle società) del previgente del Codice di Giustizia Sportiva, alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 2 CGS vigente in cui risulta trasfuso l’art. 1 bis comma 5 CGS (principi di lealtà, correttezza e probità) il soggetto avvisato Acri Orazio. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 9 dicembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: - per ACRI Orazio, commissario l.r.p.t. dell’A.S.D. Olympic Rossanese 1909, l’inibizione per mesi sei; - per la società A.S.D. Olympic Rossanese 1909 un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso e di competenza e l’ammenda di € 900,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga: - ad ACRI Orazio, Commissario l.r.p.t. dell’A.S.D. Olympic Rossanese 1909, l’inibizione per mesi SEI (6); - alla società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 (matricola 933172) UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso (Under 19 Regionale) e di competenza e l’ammenda di € 900,00 (novecento/00).
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