C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 20/12/2019 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di: 1. Sig. MINNITI ISMAELE, in qualità di persona che ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera – A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo (tali lesioni, unitamente a quelle provocate dalle violenze poste in essere da altri soggetti, sono state ritenute guaribili dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria in complessivi cinque giorni) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019); 2. la società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA (matricola 933872) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del Sig. MINNITI ISMALE, il quale, in qualità di persona che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, ha preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera – A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo e, pertanto, ha violato gli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6443/57 pfi 19-20/MS/CS/cf del 18/11/2019.

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.21 a carico di:

1. Sig. MINNITI ISMAELE, in qualità di persona che ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera - A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo (tali lesioni, unitamente a quelle provocate dalle violenze poste in essere da altri soggetti, sono state ritenute guaribili dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria in complessivi cinque giorni) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019); 2. la società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA (matricola 933872) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del Sig. MINNITI ISMALE, il quale, in qualità di persona che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, ha preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera - A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo e, pertanto, ha violato gli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019). Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 6443/57 pfi 19-20/MS/CS/cf del 18/11/2019.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 57 pfi 19-20, avente ad oggetto: “Condotta del Sig. Ismaele Minniti, persona riconducibile alla Società ASD Ludos Vecchia Miniera, che avrebbe posto in essere una condotta violenta nei riguardi dell’arbitro Francesco Azzarà in occasione della gara ASD Ludos Vecchia Miniera - ASD Xenium del 16.3.2019, valevole per il Campionato di Calcio a 5”; Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1. comunicazione del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. del 22.3.2019; 2. estratto del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. n. 130 del 21.3.2019; 3. copia del referto arbitrale relativo alla gara ACSD Ludos Vecchia Miniera – ASD Xenium del 16.3.2019; 4. copia del referto del Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria relativo al Sig. Azzarà Francesco; 5. estratto storico di tesseramento del Sig. Minniti Ismaele; 6. copia dei fogli censimento per la stagione sportiva 2018-2019 delle società ACSD Ludos Vecchia Miniera e ASD Xenium; 7. verbale di audizione del Sig. Azzarà Francesco del 25.7.2019; 8. copia dell’autorizzazione ad adire le vie legali concessa in data 27.5.2019 dalla F.I.G.C. all’arbitro Azzarà Francesco e copia della denuncia-querela presentata in data 4.6.2019 dal Sig. Azzarà Francesco alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria; 9. copia della richiesta di tesseramento del Sig. Minniti Ismaele presentata per la stagione sportiva 2012-2013; 10. verbale di audizione del Sig. Minniti Adriano del 5.8.2019; 11. verbale di audizione del Sig. Minniti Antonio del 5.8.2019; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che il Sig. MINNITI ISMAELE, persona che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA e che comunque è ad essa riconducibile, ha posto in essere la seguente condotta di rilievo disciplinare. In data 16.3.2019, prima, durante e dopo la gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2- Calcio a 5, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera - A.S.D. Xenium, si sono verificate una serie di condotte violente poste in essere da tesserati, persone riconducibili alla società ospitante e sostenitori nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, della Sezione A.I.A. di Reggio Calabria. Le violenze subite dal direttore di gara sono state analiticamente indicate nel supplemento del rapporto di gara ed hanno condotto all’irrogazione di sanzioni disciplinari da parte del Giudice Sportivo Territoriale, così come riportate nel Comunicato Ufficiale n. 130 del 21.3.2019, che ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., per quanto di competenza, in ordine ad eventuali ulteriori responsabilità ascrivibili a soggetti autori dei citati atti di violenza. Dalle indagini svolte – ed in particolare dall’esame del supplemento del rapporto di gara, delle dichiarazioni rese dall’arbitro Sig. Azzarà Francesco, del referto rilasciato dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria, della denuncia-querela presentata dal direttore di gara in data 4.6.2019 (dopo aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione ad adire le vie legali da parte della F.I.G.C.) – è emerso che, alla fine della gara citata, un ragazzo (identificato poi dal Sig. Azzarà Francesco, tramite alcune fotografie tratte dal profilo Facebook del Sig. Minniti Adriano, presidente della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, nel Sig. Minniti Ismaele, figlio del presidente di tale società) lo avvicinava e, dopo aver urlato, lo colpiva con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore provocato nelle citate parti del corpo. Gli esiti di tale condotta violenta trovano riscontro nel certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria, che, in particolare, attesta che “il paziente riferisce algia e disturbo del visus occhio sinistro ove ha ricevuto uno schiaffo mentre indossava le lenti a contatto” e nel quale si formula una prognosi di complessivi 5 giorni. Dalla documentazione acquisita presso il Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C., si evince che il Sig. Minniti Ismaele è stato anche tesserato come calciatore della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA dal 7.11.2012 al 16.12.2016, data in cui si è svincolato. Le dichiarazioni rese dal Sig. Minniti Adriano, presidente della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, confermano che Minniti Ismaele è suo figlio e che costui era presente alla gara in esame. Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, emerge che il Sig. MINNITI ISMAELE, persona che all’epoca dei fatti svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, in data 16.3.2019, alla fine della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera - A.S.D. Xenium, ha preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo. Tale condotta, unitamente alle violenze

poste in essere da altri soggetti, hanno provocato al Sig. Azzarà lesioni ritenute guaribili dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria in complessivi cinque giorni; Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti ascrivibili ai seguenti soggetti: 1. Sig. MINNITI ISMAELE, in qualità di persona che ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera - A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo (tali lesioni, unitamente a quelle provocate dalle violenze poste in essere da altri soggetti, sono state ritenute guaribili dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria in complessivi cinque giorni) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019); Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), della società A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera nel cui ambito e nel cui interesse svolgeva attività il Sig. Minniti Ismaele; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. MINNITI ISMAELE e alla società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA e dagli stessi regolarmente ricevuta (per la società per compiuta giacenza); Rilevato che il Sig. MINNITI ISMAELE, dopo aver richiesto copia degli atti per il tramite del proprio legale di fiducia, ha chiesto di essere sentito e l’audizione si è tenuta in data 14.10.2019. Nel corso dell’audizione il Sig. Minniti ha sostenuto che non ha colpito l’arbitro ma anzi è intervenuto, unitamente a due dirigenti della società A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera, a difesa del direttore di gara, subendo pure alcuni colpi sia da parte dei tifosi di casa sia da parte dello stesso arbitro che cercava di difendersi dall’aggressione dei sostenitori della squadra di casa. Il Sig. Minniti ha, poi, aggiunto di non essere in alcun modo un soggetto riconducibile alla società A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera, posto che non è più tesserato dal 2012, non ne è mai stato dirigente e, anche se il padre è il presidente, non frequenta la società in questione da 7 anni, se non saltuariamente per assistere a qualche partita; Considerato che dalle dichiarazioni in questione non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento del Sig. Minniti. La versione dei fatti fornita dall’incolpato, infatti, non trova alcun riscontro idoneo a smentire il contenuto del supplemento del rapporto di gara dell’arbitro e la sua natura di fonte di prova privilegiata. A ciò si aggiunga che anche l’autorità amministrativa ha ritenuto il Sig. Minniti responsabile di tale condotta violenta, posto che per tale comportamento, come confermato dallo stesso incolpato, costui è stato sottoposto al Divieto di accedere alle manifestazioni sportive. In ordine alla questione della qualifica soggettiva di persona riconducibile alla società A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera, occorre rilevare che quanto dichiarato dal Sig. Minniti avvalora ulteriormente la qualifica di persona che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società in questione. Oltre alle già citate circostanze di essere stato tesserato dal 2012 al 2016 per tale società in qualità di calciatore (e non fino al 2012 come dichiarato dal Sig. Minniti) e di essere il figlio del presidente, la qualifica soggettiva in questione è ulteriormente dimostrata da quanto da lui stesso dichiarato in ordine alla circostanza che è intervenuto unitamente a due dirigenti “ufficiali” della società in esame per tentare di tutelare l’arbitro. Se il Sig. Minniti fosse stato estraneo alla società e ad essa indifferente non sarebbe intervenuto insieme ai dirigenti della società ma si sarebbe allontanato; Rilevato che la società A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera non ha depositato memorie difensive né ha avanzato richiesta di audizione; Visto l’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE c/o C.R. Calabria: 1. Sig. MINNITI ISMAELE, in qualità di persona che ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per aver preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera - A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo (tali lesioni, unitamente a quelle provocate dalle violenze poste in essere da altri soggetti, sono state ritenute guaribili dal Pronto Soccorso del G.O.M. “Bianchi, Melacrino, Morelli” di Reggio Calabria in complessivi cinque giorni) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019);

2. la società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA (matricola 933872) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del Sig. MINNITI ISMALE, il quale, in qualità di persona che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società A.C.S.D. LUDOS VECCHIA MINIERA, ha preso parte ad un’aggressione nei confronti dell’arbitro Sig. Azzarà Francesco, alla fine della gara, disputata il 16.3.2019, A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera - A.S.D. Xenium (valevole per il campionato 2018/2019 di Serie C2-Calcio a 5), colpendolo con un forte schiaffo sul lato sinistro del volto e provocandogli un forte dolore all’altezza dello zigomo e dell’occhio sinistro, con conseguente offuscamento della vista per circa 5 minuti e gonfiore in tali parti del corpo e, pertanto, ha violato gli artt. 1 bis, comma 1, e 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (artt. 4, comma 1, e 35, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva vigente) (Fatto commesso in Reggio Calabria in data 16.3.2019). IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 18 dicembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Manaco. Sono presenti anche Minniti Ismaele e Adriano Minniti, nella qualità di Presidente della Società A.C.S.D.Ludos Vecchia Miniera, assistiti dall’Avv. Loris Antonino Franzò. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per Minniti Esmaele due anni di inibizione; -per la Società A.C.S.D. Ludos Vecchia Miniera tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corrente campionato e € 750.00 di ammenda. LE RICHIESTE DELLE PARTI L’Avv. Loris Antonino Franzò, dopo aver illustrato le ragioni della difesa così conclude: -in via principale e in rito l’improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione dei termini previsti dalll’art.125 comma 2 del C.G.S. e combinato disposto dell’art.44; -nel merito, in via principale, non doversi procedere nell’azione disciplinare non essendo l’incolpalto Minniti Ismaele tesserato per la F.I.G.C. fin dal 2016; -subordinatamente riconoscere e dichiarare che Minniti Ismaele non è responsabile dell’atto di violenza a carico dell’arbitro a lui ascritto e per effetto proscioglierlo da ogni addebito, escludendo la responsabilità della Società; -in ogni caso riconoscere che la medesima società è stata già sanzionata per i medesimi fatti e per l’effetto rigettare le richieste di sanzioni a suo carico. I MOTIVI DELLA DECISIONE L’azione disciplinare è improcedibile, dovendosi applicare le norme del codice vigente, indipendentemente dall’epoca a cui si riferiscono i fatti. A tali fini, infatti, deve aversi riguardo alla data di iscrizione nel Registro di cui all’art. 119/2 C.G.S. E quindi, ai sensi dell’art.125/2, C.G.S. l’atto di deferimento deve intervenire entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la notifica all’interessato dell’avviso di conclusioni delle indagini. Tale termine è perentorio, ai sensi dell’art. 44 C.G.S.. Nella specie il procedimento è stato iscritto nel relativo registro della Procura Federale il 4.7.2019, al n.57, e le relative indagini avrebbero dovuto concludersi entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 119/4 C.G.S. e quindi entro il 2.9.2019. Da tale data decorrono i 20 giorni per la notifica dell’avviso conclusioni indagini, che quindi avrebbe dovuto eseguirsi entro il 22.9.2019. Dalla notifica dell’avviso di conclusioni indagini, decorre il termine di 30 giorni per la notifica dell’atto di deferimento, con la precisazione che la decorrenza, in caso di più incolpati, deve essere computata dall’ultima notifica, ai sensi dell’art. 125/2, ultimo periodo, C.G.S. Nella specie l’avviso di conclusioni indagini è stato inviato a mezzo posta il 16 settembre 2019 ed è stato ricevuto da Minniti Ismaele il 28 settembre 2019 e dalla Società Ludos Vecchia Miniera il 7 ottobre 2019 (calcolando, nell’ipotesi più sfavorevole, il perfezionamento della notifica dopo dieci giorni successivi all’avviso di deposito del plico presso l’Ufficio Postale, in analogia con le disposizioni di cui all’art. 140 c.p.c.). L’atto di deferimento avrebbe dovuto essere notificato entro i trenta giorni successivi all’ultima notifica e, quindi, entro il 6 novembre 2019. Senonché tale atto è stato redatto in data 18 novembre 2019 e quindi già oltre il termine di notifica, avvenuto successivamente. Ne consegue l’improcedibilità dell’azione disciplinare a carico degli incolpati. Gli altri motivi restano assorbiti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dichiara l’improcedibilità dell’azione disciplinare.

 

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